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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15150/2026

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e,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. del Lazio n. 3338/2018depositata il 22/05/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio, non partecipata, del14/04/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1315/2019Numero sezionale 3091/2026Numero di raccolta generale 15150/2026Data pubblicazione 20/05/20261.Con l’avviso di rettifica e liquidazione, n. 2014T00047000, l’Agenziadisconosceva alla società contribuente il beneficio della riduzione delleimposte sui trasferimenti del diritto di proprietà o di altri diritti reali perl’acquisto di terreni agricoli a favore di cooperative e/o di società forestalidi cui all’art. 7 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, in mancanza dellavalorizzazione del territorio e del patrimonio forestale ed in assenza deirequisiti di ruralità dei fabbricati.Con sentenza n. 1731/3/2016, l’adita [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il proposto ricorso.Sull’appello dell’amministrazione, incentrato sulla violazione dell’art. 9 deld.l. n. 557 del 1993 e dell’art. 2697 c.c., la Corte distrettuale con lasentenza n. 3338/18/2018, nel riformare la decisione di prime cure,accoglieva l’appello dell’Ufficio gravando sul contribuente l’onere dellaprova dell’esistenza dei requisiti per usufruire dell’agevolazione fiscaleinvocata, aggiungendo che al momento della presentazione del ricorso,non risultava al catasto l’annotazione di ruralità di due immobili né ladomanda di annotazione, per cui il corrispettivo non era stato pattuito inmaniera distinta, dando luogo all’applicazione dell’aliquota più elevata.Nelle more del giudizio di revocazione della summenzionata sentenzad’appello, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattromotivi, cui replica con controricorso l’amministrazione.Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive in prossimitàdell’udienza.La ricorrente, in particolare ha dichiarato di depositare la sentenza deltribunale di Latina n. 2015/2024,passata in giudicato, con la quale è stataaccertata e dichiarata la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso diricevimento n. 578, relativo alla raccomandata n. 76578623963-9 con laquale l'Agenzia delle Entrate assumeva di aver notificato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Carboni, in qualità di domiciliatario della società contribuente nel giudizioNumero registro generale 1315/2019Numero sezionale 3091/2026Numero di raccolta generale 15150/2026Data pubblicazione 20/05/2026di primo grado, il ricorso in appello avverso la sentenza della CTP di Latinan. 1731/3/2016.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

In via preliminare, si osserva che è venuto meno il rapporto dipregiudizialità originato dal giudizio di revocazione della sentenzaimpugnata, conclusasi con la pronuncia di rigetto del ricorso propostodalla società contribuente.2.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 7 legge 27luglio 2000, n. 212, 3 legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all'art.2697 c.c. e all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. , per avere il decidenteritenuto che pur in presenza di un avviso non adeguatamente motivato,l'onere della prova relativa alla sussistenza dei requisiti per ottenerel'agevolazione fiscale ricadesse comunque sul contribuente.

Si afferma checontrariamente a quanto statuito nella sentenza impugnata, era oneredell'amministrazione finanziaria motivare adeguatamente l'avviso diliquidazione indicando le ragioni dell'asserita contestata carenza deipresupposti per la concessione dei benefici fiscali; solo successivamentesarebbe stato onere della società contribuente provare la sussistenza deirequisiti attestanti il carattere di ruralità dei fabbricati.

Si argomenta chel'avviso opposto richiama il verbale di accertamento del corpo forestaledell'8 ottobre 2015 da cui emergerebbe che sui terreni oggetto dicompravendita non era stata realizzata alcuna opera di forestazione opiantumazione di specie forestali e che inoltre gli immobili sovrastanti iterreni oggetto del trasferimento immobiliare non rispettavano i requisitidi ruralità.

A tal proposito si osserva che venuta meno la contestazionerelativa all’omessa attività di forestazione, residua come unico argomentomotivazionale il disconoscimento della ruralità dei fabbricati edificati suiterreni di proprietà della società.3.Con la seconda ragione di contestazione si denuncia la violazionedell'art. 9, comma 3 e seguenti, del d.lgs. 30 novembre 1993, n. 557, inNumero registro generale 1315/2019Numero sezionale 3091/2026Numero di raccolta generale 15150/2026Data pubblicazione 20/05/2026relazione agli artt.116 c.p.c. e 360, primo comma, n. 3) e 5) c.p.c.,nonché l'erronea valutazione delle prove documentali e l'omesso esame diun fatto decisivo della controversia.Nella illustrazione della censura in esame si obietta che il decidente abbiaomesso di esaminare i seguenti documenti:- la visura camerale dellasocietà attestante il possesso del requisito di società agricola eforestazione; - la copia dell'atto di vendita attestante la sussistenza deirequisiti per le applicazioni dei benefici fiscali; - la relazione di stimagiurata attestante il valore dei singoli fabbricati rispetto a quello delterreno; - la concessione edilizia n. 5859 del 2001 relativa alla sussistenzadei requisiti di ruralità dei fabbricati nonché altri documenti indicate apagina 15 del ricorso.

La società inferisce la ruralità dei fabbricati dallaconcessione edilizia rilasciata per la realizzazione di abitazioni rurali conannessi agricoli e dalla relazione redatta dal corpo forestale dello Statoche appurava la conformità dell’immobile ai canoni del piano regolatoregenerale vigente all'epoca della sua edificazione, il tutto confermatodall'atto di vendita oggetto di rettifica da cui emerge che il terrenoricadeva in zona verde rurale in parte soggetta al vincolo assoluto dirispetto della viabilità.Si osserva che i requisiti della ruralità dei fabbricati riportati nel catasto incategoria A/7 E C/2, stabiliti dall'art. 9, comma 3 e ss. del d.l. n. 557 del1993, erano stati documentalmente provati, in quanto gli immobili eranoutilizzati dalla società e dal suo legale rappresentante sia come abitazioneche come ufficio, nonché come ricovero per macchine agricole edlegge 984 del 1977 rientrano anche gli acquisti in proprietà di fondi rustici,in quanto posti a servizio del terreno ovvero dei soggetti che utilizzano ilterreno per la coltivazione forestale.3.La terza censura, proposta ai sensi dell’art. 360, nn.3 e 5, c.p.c., reca ladenuncia di violazione dell'art. 9 commi 3 e 3-bis del d.l. n. 557 del 93 inNumero registro generale 1315/2019Numero sezionale 3091/2026Numero di raccolta generale 15150/2026Data pubblicazione 20/05/2026relazione all'art. 7, comma 2 bis del d.l. n. 70 del 2011 e degli artt. 1 e 2del decreto del Ministero dell'economia e finanze del 26 luglio 2012,nonché l’erronea valutazione delle prove documentali ed omesso esame diun fatto decisivo della controversia .

Si deduce l'erroneità della sentenzaimpugnata laddove ha trascurato che, ai fini della sussistenza dei requisitidi ruralità dei fabbricati, non è necessaria l'iscrizione degli stessi al catastofabbricati con annotazione di ruralità in quanto ciò che rileva è il possessodei requisiti soggettivi oggettivi previsti dall'art. 9 del d.l. n. 557 del 1993.Si sostiene che i principi affermati dalle sezioni unite con la sentenza n.18.565 del 21 agosto 2009 siano applicabili solo ed esclusivamente inmateria di Ici e non anche ai fini dell'individuazione della ruralità deifabbricati.

Si aggiunge che in data 19 ottobre 2016 la società ricorrente hapresentato all'agenzia delle entrate la richiesta di iscrizione agli atti delcatasto dei fabbricati rurali strumentali all'esercizio dell'attività agricola aisensi dell'art. 2 comma 6 del decreto del Ministro dell'economia e dellefinanze del 26 luglio 2012, cui è seguito il silenzio dell'ufficio conconseguente consolidamento della categoria catastale richiesta dallasocietà come previsto dall'art. 7, comma 2 bis, decreto legge n. 70 del2011 che produce effetti retroattivi nel quinquennio antecedente lapresentazione della domanda.4.L'ultimo mezzo del ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, primocomma, nn. 3) e 5), c.p.c., lamenta la violazione e falsa applicazionedell'art. 23 del d.P.R. nn 131/86, nonché l'erronea valutazione delle provedocumentali e l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia .

Sisostiene che il collegio d'appello ha erroneamente e/o falsamenteapplicato la norma rubricata omettendo di valutare che la ricorrente nellaperizia di stima giurata allegata all'atto di vendita aveva attribuito valoridistinti e ben determinati per i fabbricati rispetto al terreno, inapplicazione dell'ultimo periodo dell'art. 23, comma 1, d.P.R. n. 131/1986Numero registro generale 1315/2019Numero sezionale 3091/2026Numero di raccolta generale 15150/2026Data pubblicazione 20/05/2026con esclusione dell'applicabilità dell'aliquota più alta prevista per itrasferimenti sia degli immobili che dei terreni.5.Preliminare alla disamina dei motivi di ricorso è l’accertamento delpassaggio in giudicato della sentenza del tribunale di Latina che hadefinito il giudizio con sentenza favorevole alla contribuente, accogliendola querela di falso avverso la relata di notificazione dell’atto di appello delgiudizio, in cui la società è rimasta contumace, conclusosi con la pronuncian. 3338/2018 oggi impugnata, pendente all’epoca della introduzione delpresente giudizio.5.1.

La società ha depositato in giudizio la sentenza priva di attestazionedel passaggio in giudicato.5.2.La parte che eccepisca la definitività di una sentenza resa in altrogiudizio, qualora la controparte ammetta esplicitamente l'intervenutaformazione del giudicato esterno, non ha l'onere di produrre la decisionemunita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., dalla qualerisulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, come inveceavviene nell'ipotesi di mera non contestazione del giudicato, comeavvenuto nel caso in esame, cui non può attribuirsi il significato diammissione della definitività della decisione. (Cass. Sez. 6, 01/03/2018,n. 4803, Rv. 647893 - 01).5.3.

Atteso il rilievo pregiudiziale dell'eventuale definitività della sentenzacitata rispetto ad ogni altra questione, la Corte rinvia a nuovo ruolo perl’acquisizione della sentenza del Tribunale di Latina n.2015/2024 munita di P.Q.MRinvia a nuovo ruolo per l’acquisizione della sentenza del tribunale diLatina n.2015/2024, munita di attestazione del passaggio in giudicato,assegnando alla parte ricorrente il termine di novanta giorni dallacomunicazione della presente ordinanza.Numero registro generale 1315/2019Numero sezionale 3091/2026Numero di raccolta generale 15150/2026Data pubblicazione 20/05/2026Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della corte dicassazione del 14 aprile 2026.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. del Lazio n. 3338/2018depositata il 22/05/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio, non partecipata, del14/04/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1315/2019Numero sezionale 3091/2026Numero di raccolta generale 15150/2026Data pubblicazione 20/05/20261.Con l’avviso di rettifica e liquidazione, n. 2014T00047000, l’Agenziadisconosceva alla società contribuente il beneficio della riduzione delleimposte sui trasferimenti del diritto di proprietà o di altri diritti reali perl’acquisto di terreni agricoli a favore di cooperative e/o di società forestalidi cui all’art. 7 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, in mancanza dellavalorizzazione del territorio e del patrimonio forestale ed in assenza deirequisiti di ruralità dei fabbricati.Con sentenza n. 1731/3/2016, l’adita [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il proposto ricorso.Sull’appello dell’amministrazione, incentrato sulla violazione dell’art. 9 deld.l. n. 557 del 1993 e dell’art. 2697 c.c., la Corte distrettuale con lasentenza n. 3338/18/2018, nel riformare la decisione di prime cure,accoglieva l’appello dell’Ufficio gravando sul contribuente l’onere dellaprova dell’esistenza dei requisiti per usufruire dell’agevolazione fiscaleinvocata, aggiungendo che al momento della presentazione del ricorso,non risultava al catasto l’annotazione di ruralità di due immobili né ladomanda di annotazione, per cui il corrispettivo non era stato pattuito inmaniera distinta, dando luogo all’applicazione dell’aliquota più elevata.Nelle more del giudizio di revocazione della summenzionata sentenzad’appello, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattromotivi, cui replica con controricorso l’amministrazione.Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive in prossimitàdell’udienza.La ricorrente, in particolare ha dichiarato di depositare la sentenza deltribunale di Latina n. 2015/2024,passata in giudicato, con la quale è stataaccertata e dichiarata la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso diricevimento n. 578, relativo alla raccomandata n. 76578623963-9 con laquale l'Agenzia delle Entrate assumeva di aver notificato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Carboni, in qualità di domiciliatario della società contribuente nel giudizioNumero registro generale 1315/2019Numero sezionale 3091/2026Numero di raccolta generale 15150/2026Data pubblicazione 20/05/2026di primo grado, il ricorso in appello avverso la sentenza della CTP di Latinan. 1731/3/2016.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In via preliminare, si osserva che è venuto meno il rapporto dipregiudizialità originato dal giudizio di revocazione della sentenzaimpugnata, conclusasi con la pronuncia di rigetto del ricorso propostodalla società contribuente.2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 7 legge 27luglio 2000, n. 212, 3 legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all'art.2697 c.c. e all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. , per avere il decidenteritenuto che pur in presenza di un avviso non adeguatamente motivato,l'onere della prova relativa alla sussistenza dei requisiti per ottenerel'agevolazione fiscale ricadesse comunque sul contribuente. Si afferma checontrariamente a quanto statuito nella sentenza impugnata, era oneredell'amministrazione finanziaria motivare adeguatamente l'avviso diliquidazione indicando le ragioni dell'asserita contestata carenza deipresupposti per la concessione dei benefici fiscali; solo successivamentesarebbe stato onere della società contribuente provare la sussistenza deirequisiti attestanti il carattere di ruralità dei fabbricati. Si argomenta chel'avviso opposto richiama il verbale di accertamento del corpo forestaledell'8 ottobre 2015 da cui emergerebbe che sui terreni oggetto dicompravendita non era stata realizzata alcuna opera di forestazione opiantumazione di specie forestali e che inoltre gli immobili sovrastanti iterreni oggetto del trasferimento immobiliare non rispettavano i requisitidi ruralità. A tal proposito si osserva che venuta meno la contestazionerelativa all’omessa attività di forestazione, residua come unico argomentomotivazionale il disconoscimento della ruralità dei fabbricati edificati suiterreni di proprietà della società.3.Con la seconda ragione di contestazione si denuncia la violazionedell'art. 9, comma 3 e seguenti, del d.lgs. 30 novembre 1993, n. 557, inNumero registro generale 1315/2019Numero sezionale 3091/2026Numero di raccolta generale 15150/2026Data pubblicazione 20/05/2026relazione agli artt.116 c.p.c. e 360, primo comma, n. 3) e 5) c.p.c.,nonché l'erronea valutazione delle prove documentali e l'omesso esame diun fatto decisivo della controversia.Nella illustrazione della censura in esame si obietta che il decidente abbiaomesso di esaminare i seguenti documenti:- la visura camerale dellasocietà attestante il possesso del requisito di società agricola eforestazione; - la copia dell'atto di vendita attestante la sussistenza deirequisiti per le applicazioni dei benefici fiscali; - la relazione di stimagiurata attestante il valore dei singoli fabbricati rispetto a quello delterreno; - la concessione edilizia n. 5859 del 2001 relativa alla sussistenzadei requisiti di ruralità dei fabbricati nonché altri documenti indicate apagina 15 del ricorso. La società inferisce la ruralità dei fabbricati dallaconcessione edilizia rilasciata per la realizzazione di abitazioni rurali conannessi agricoli e dalla relazione redatta dal corpo forestale dello Statoche appurava la conformità dell’immobile ai canoni del piano regolatoregenerale vigente all'epoca della sua edificazione, il tutto confermatodall'atto di vendita oggetto di rettifica da cui emerge che il terrenoricadeva in zona verde rurale in parte soggetta al vincolo assoluto dirispetto della viabilità.Si osserva che i requisiti della ruralità dei fabbricati riportati nel catasto incategoria A/7 E C/2, stabiliti dall'art. 9, comma 3 e ss. del d.l. n. 557 del1993, erano stati documentalmente provati, in quanto gli immobili eranoutilizzati dalla società e dal suo legale rappresentante sia come abitazioneche come ufficio, nonché come ricovero per macchine agricole edlegge 984 del 1977 rientrano anche gli acquisti in proprietà di fondi rustici,in quanto posti a servizio del terreno ovvero dei soggetti che utilizzano ilterreno per la coltivazione forestale.3.La terza censura, proposta ai sensi dell’art. 360, nn.3 e 5, c.p.c., reca ladenuncia di violazione dell'art. 9 commi 3 e 3-bis del d.l. n. 557 del 93 inNumero registro generale 1315/2019Numero sezionale 3091/2026Numero di raccolta generale 15150/2026Data pubblicazione 20/05/2026relazione all'art. 7, comma 2 bis del d.l. n. 70 del 2011 e degli artt. 1 e 2del decreto del Ministero dell'economia e finanze del 26 luglio 2012,nonché l’erronea valutazione delle prove documentali ed omesso esame diun fatto decisivo della controversia . Si deduce l'erroneità della sentenzaimpugnata laddove ha trascurato che, ai fini della sussistenza dei requisitidi ruralità dei fabbricati, non è necessaria l'iscrizione degli stessi al catastofabbricati con annotazione di ruralità in quanto ciò che rileva è il possessodei requisiti soggettivi oggettivi previsti dall'art. 9 del d.l. n. 557 del 1993.Si sostiene che i principi affermati dalle sezioni unite con la sentenza n.18.565 del 21 agosto 2009 siano applicabili solo ed esclusivamente inmateria di Ici e non anche ai fini dell'individuazione della ruralità deifabbricati. Si aggiunge che in data 19 ottobre 2016 la società ricorrente hapresentato all'agenzia delle entrate la richiesta di iscrizione agli atti delcatasto dei fabbricati rurali strumentali all'esercizio dell'attività agricola aisensi dell'art. 2 comma 6 del decreto del Ministro dell'economia e dellefinanze del 26 luglio 2012, cui è seguito il silenzio dell'ufficio conconseguente consolidamento della categoria catastale richiesta dallasocietà come previsto dall'art. 7, comma 2 bis, decreto legge n. 70 del2011 che produce effetti retroattivi nel quinquennio antecedente lapresentazione della domanda.4.L'ultimo mezzo del ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, primocomma, nn. 3) e 5), c.p.c., lamenta la violazione e falsa applicazionedell'art. 23 del d.P.R. nn 131/86, nonché l'erronea valutazione delle provedocumentali e l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia . Sisostiene che il collegio d'appello ha erroneamente e/o falsamenteapplicato la norma rubricata omettendo di valutare che la ricorrente nellaperizia di stima giurata allegata all'atto di vendita aveva attribuito valoridistinti e ben determinati per i fabbricati rispetto al terreno, inapplicazione dell'ultimo periodo dell'art. 23, comma 1, d.P.R. n. 131/1986Numero registro generale 1315/2019Numero sezionale 3091/2026Numero di raccolta generale 15150/2026Data pubblicazione 20/05/2026con esclusione dell'applicabilità dell'aliquota più alta prevista per itrasferimenti sia degli immobili che dei terreni.5.Preliminare alla disamina dei motivi di ricorso è l’accertamento delpassaggio in giudicato della sentenza del tribunale di Latina che hadefinito il giudizio con sentenza favorevole alla contribuente, accogliendola querela di falso avverso la relata di notificazione dell’atto di appello delgiudizio, in cui la società è rimasta contumace, conclusosi con la pronuncian. 3338/2018 oggi impugnata, pendente all’epoca della introduzione delpresente giudizio.5.1. La società ha depositato in giudizio la sentenza priva di attestazionedel passaggio in giudicato.5.2.La parte che eccepisca la definitività di una sentenza resa in altrogiudizio, qualora la controparte ammetta esplicitamente l'intervenutaformazione del giudicato esterno, non ha l'onere di produrre la decisionemunita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., dalla qualerisulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, come inveceavviene nell'ipotesi di mera non contestazione del giudicato, comeavvenuto nel caso in esame, cui non può attribuirsi il significato diammissione della definitività della decisione. (Cass. Sez. 6, 01/03/2018,n. 4803, Rv. 647893 - 01).5.3. Atteso il rilievo pregiudiziale dell'eventuale definitività della sentenzacitata rispetto ad ogni altra questione, la Corte rinvia a nuovo ruolo perl’acquisizione della sentenza del Tribunale di Latina n.2015/2024 munita di P.Q.MRinvia a nuovo ruolo per l’acquisizione della sentenza del tribunale diLatina n.2015/2024, munita di attestazione del passaggio in giudicato,assegnando alla parte ricorrente il termine di novanta giorni dallacomunicazione della presente ordinanza.Numero registro generale 1315/2019Numero sezionale 3091/2026Numero di raccolta generale 15150/2026Data pubblicazione 20/05/2026Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della corte dicassazione del 14 aprile 2026.Il PresidenteLiberato Paolitto
Sentenza Cassazione n. 15150/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris