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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 1990

Cassazione n. 01493/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 28 gennaio 2025 la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Vasto del 19 aprile 2024, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con unico motivo, violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen., per mancata declaratoria dell'intervenuta estinzione per prescrizione del reato prima della pronuncia di appello.

Il difensore ha depositato successiva memoria scritta con cui ha evidenziato come la Corte di appello di Lecce abbia sollevato questione di legittimità costituzionale in ordine all'applicabilità della sospensione prevista dalla c.d. legge Orlando ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, dovendo la stessa essere considerata come definitivamente abrogata.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.

Deve essere osservato, infatti, che la contravvenzione contestata all'imputato è stata commessa in data 5 luglio 2019, e quindi dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando), applicabile ai fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017.

Ne consegue, pertanto, che alla data di emissione della impugnata sentenza di appello (28 gennaio 2025) non era ancora decorso il termine di prescrizione, trattandosi di reato contravvenzionale, come detto, commesso in data 5 luglio 2019, per il quale andava pure computato, fra il primo e secondo grado, il periodo di sospensione di un anno e sei mesi previsto dalla c.d. legge Orlando.

2.1. Del tutto priva di pregio è, poi, la segnalata intervenuta remissione della questione di costituzionalità riguardante l'applicabilità della sospensione prevista dalla c.d. legge Orlando ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, in quanto attinente ad altro procedimento pendente dinanzi a una diversa Corte di appello.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 gennaio 2025 la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Vasto del 19 aprile 2024, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con unico motivo, violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen., per mancata declaratoria dell'intervenuta estinzione per prescrizione del reato prima della pronuncia di appello. Il difensore ha depositato successiva memoria scritta con cui ha evidenziato come la Corte di appello di Lecce abbia sollevato questione di legittimità costituzionale in ordine all'applicabilità della sospensione prevista dalla c.d. legge Orlando ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, dovendo la stessa essere considerata come definitivamente abrogata. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, che la contravvenzione contestata all'imputato è stata commessa in data 5 luglio 2019, e quindi dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando), applicabile ai fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017. Ne consegue, pertanto, che alla data di emissione della impugnata sentenza di appello (28 gennaio 2025) non era ancora decorso il termine di prescrizione, trattandosi di reato contravvenzionale, come detto, commesso in data 5 luglio 2019, per il quale andava pure computato, fra il primo e secondo grado, il periodo di sospensione di un anno e sei mesi previsto dalla c.d. legge Orlando. 2.1. Del tutto priva di pregio è, poi, la segnalata intervenuta remissione della questione di costituzionalità riguardante l'applicabilità della sospensione prevista dalla c.d. legge Orlando ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, in quanto attinente ad altro procedimento pendente dinanzi a una diversa Corte di appello. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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