CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 26372/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
REMANO il 03/12/1996avverso la sentenza del 16/02/2026 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];ricorso trattato con il rito de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di Appello di Firenze rideterminava, ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc. pen., la pena alla quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano staticondannati per i delitti di rapina aggravata e lesioni.1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore diSalvatore [OSCURATO:PERSONA], lamentando che la Corte di appello aveva omesso di compierela doverosa e necessaria valutazione in ordine alla presenza di cause di nonpunibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.1.2 Propone ricorso anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo chela sentenza di appello consisteva in un mero richiamo per relationem a quella diprimo grado.2.I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.2.1 Si deve rilevare che a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamentoin appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nelvigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. esuccessivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui ilgiudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata è tenuto motivaresoltanto relativamente alla pena, a causa dell'effetto devolutivo, una volta chel'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, incui gli appellanti hanno rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena conil Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi nonrinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazionedella pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc.pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707; Sez. 5, n.3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); la rinuncia ai motividetermina una preclusione processuale che impedisce al giudice di prenderecognizione di quanto deve ormai ritenersi non più devoluto in punto diaffermazione di responsabilità ed altro, con effetti sull'intero svolgimentoprocessuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avvienenella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep.27/11/2017, Ferro, Rv. 271258).2. Discende l'inammissibilità dei ricorsi in esame, che può essere dichiaratasenza formalità, in applicazione dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili iricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate alpagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore dellaCassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata inragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 18/06/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]