CassazionedecretoSezione 4Decisione del 17 ottobre 2022
Cassazione n. 44577/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Moldavia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le repliche scritte avverso le conclusioni del procuratore generale depositate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma 9;, [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del n. 65/2021 del 24 maggio 2021 la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA]. in relazione alla sofferta restrizione in custodia cautelare agli arresti domiciliari impostagli nella ritenuta ricorrenza del reato di tentato omicidio in danno del convivente della madre. La CRUDU, in particolare, era stata sottoposta a misura custodiale dal 5 luglio 2017 al 12 settembre 2017, per veder, poi, archiviato il procedimento con decreto del GIP di Roma del 5 febbraio 2019, per il riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa. 2. La Corte di appello di Roma, quale giudice della riparazione, ha ritenuto, pur essendo stata riconosciuta l'esimente della legittima difesa per i continui comportamenti violenti e prevaricatori del compagno della madre nei confronti della donna, di non poter accogliere la richiesta di riconoscimento del beneficio invocato, sul presupposto che l'istante In sede di convalida dell'arresto si avvalsa della facoltà di non rispondere, omettendo di adempiere all'onere essenziale di cui era gravata, cioè di rappresentare la sussistenza della causa e giustificazione della legittima difesa. In particolare, nell'ordinanza impugnata si osserva che solo nel successivo interrogatorio reso al pubblico ministero, in data 11/12/2017, dopo la cessazione della custodia cautelare, l'istante ha dettagliatamente riferito le circostanze di fatto e le emozioni soggettive che poi hanno indotto il GIP a ravvisare una situazione di legittima difesa e ad archiviare il procedimento. La Corte di merito definisce tale condotta processuale gravemente imprudente perché l'iniziale silenzio su elementi essenziali della fattispecie ascritta ha contribuito a creare e mantenere un quadro di gravità indiziaria in ordine al reato di tentato omicidio, rispetto al quale l'interessata soltanto a custodia cautelare già cessata ha fornito giustificazioni sufficienti a revocarlo. 3. Avverso l'ordinanza del giudice della riparazione ha proposto ricorso per cassazione la CRUDU, a mezzo del suo difensore, con due motivi di doglianza. 3.1. Con il primo motivo di ricorso deduce la manifesta violazione o erronea applicazione della legge penale per violazione degli artt. 64, comma 3, lett. b, 65, 192, 314 e 315 cod. proc. pen., denunciando la intrinseca illogicità e l'abnormità strutturale della motivazione, nella parte in cui il giudice della riparazione ha operato una diversa ricostruzione nel merito rispetto a quanto oggetto di provvedimento di archiviazione.Lamenta, in particolare, la difesa della ricorrente l'erroneità dell'ordinanza gravata, per aver desunto la sussistenza di elementi ostativi al diritto alla riparazione nel silenzio serbato dalla stessa in sede di interrogatorio di convalida dell'arresto, evidenziando che tale comportamento era espressione di precisa scelta difensiva, per lo stato emotivo in cui versava e per le difficoltà linguistiche a comprendere gli elementi di accusa a suo carico. Evidenzia, poi, la palese irragionevolezza del provvedimento impugnato in quanto il silenzio serbato dalla istante non poteva aver avuto concreta incidenza sulla ricostruzione dei fatti e sulla possibilità di individuare la ricorrrenza degli estremi della legittima difesa, anche solo putativa, alla luce delle dichiarazioni rese dalla madre, che dava atto delle reiterate condotte offensive poste in essere dalla vittima del reato e del suo comportamento in atto, riprovevole, aggressivo e prevaricatore nei confronti delle due donne, anche mediante minaccia di arma. 4. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., per l'assente o apparente motivazione del provvedimento impugnato, che non fornisce plausibili giustificazioni di come l'avvalersi della facoltà di non rispondere abbia integrato l'elemento della colpa grave ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione. Si presenterebbe del tutto illegittima la motivazione con cui la Corte territoriale ha rigettato la sua domanda ex art. 314 cod. proc. pen. per il fatto di aver deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Ciò, infatti, si porrebbe in palese contrasto con l'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale il ricorso alla suddetta facoltà costituisce un legittimo esercizio del diritto di difesa, inidoneo a pregiudicare il riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione. 5. La difesa ha altresì formulato un motivo aggiunto, rinnovando la richiesta di rilevarsi la violazione di legge, con cui si evidenzia la violazione dell'art. 4 del d. Igs. n. 188 del 8.11.2021, nella parte in cui ha modificato il comma 1 dell'art.314 cod. proc. pen., escludendo che l'esercizio della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lett. b) possa incidere sul diritto alla riparazione. 5. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 6. Con memoria in data 17 ottobre 2022 la difesa del ricorrente ha replicato alla requisitoria del P.G. ed insiste per l'accoglimento dei motivi di impugnazione, depositando nota di liquidazione onorari. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate. 2. La Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza della grave colpa ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo per l'ingiusta deduzione subita per la condotta processuale gravemente imprudente della ricorrente che, in sede di interrogatorio di convalida dell'arresto per il delitto di tentato omicidio in danno del compagno della madre, ha mantenuto il silenzio su elementi essenziali della fattispecie a lei ascritta, non specificando le ragioni dell'accoltellamento della persona offesa, così da contribuire a creare e mantenere un quadro di gravità indiziaria a suo carico in ordine al citato delitto, rispetto al quale, solo a custodia cautelare già cessata, ha fornito giustificazioni sufficienti a revocarlo. Infatti, secondo la ricostruzione della Corte territoriale, la Crudu, solo dinanzi al p.m. nell'interrogatorio del 11 dicembre 2017, quando la custodia cautelare era ormai cessata, ha dettagliatamente riferito le circostanze di fatto e le emozioni soggettive che hanno indotto il GIP a ravvisare una situazione legittima difesa ed archiviare il procediamo nei suoi confronti. 3. I motivi di ricorso, meglio precisati anche col motivo aggiunto, sono fondati. 4. Parte ricorrente censura, sotto il profilo della violazione dell'art. 64, comma 3, cod. proc. pen. e del difetto di motivazione, l'ordinanza impugnata per aver desunto la sussistenza di elementi ostativi al suo diritto alla riparazione nel silenzio serbato dall'indagata in sede di interrogatorio di convalida dell'arresto, evidenziando come tale comportamento fosse espressione di una precisa scelta difensiva, per lo stato emotivo in cui versava e per le difficoltà linguistiche a comprendere gli elementi di accusa a suo carico. 5. Deve essere osservato, in termini generali, che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà o abbiano "concorso a darvi causa", sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà personale. A tale riguardo deve essere rilevato che è sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione di escludere il suddetto diritto in base a dati di fatto certi, cioè ad elementi "accertati o non negati" (cfr. Sez. U n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636-01); tale valutazione, quindi, non può essere operata sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loro ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi come elemento determinativo dello stato di privazione della libertà, in riferimento alla fattispecie di reato per la quale il provvedimento restrittivo venne adottato (così anche, in motivazione, Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010, Morra, non mass.). E' altrettanto evidente che giammai, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, potrà essere attribuita decisiva importanza, considerandole ostative al diritto all'indennizzo, a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate (in senso accusatorio) con la sentenza di assoluzione (cfr., in tal senso, Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350-01). 6. Tale verifica, nella specie, non è stata condotta dalla Corte territoriale in maniera coerente ai principi sopra richiamati, avendo associato la ritenuta condotta colposa dell'istante, che ha indicato solo successivamente la ricorrenza degli estremi della causa di giustificazione della legittima difesa, sinergica alla detenzione cautelare, al solo silenzio serbato in sede di interrogatorio di convalida. A fronte della ricostruzione dei fatti fornita dalla madre della CRUDU, le cui dichiarazioni avevano già palesato il comportamento offensivo e prevaricatore del suo compagno, vittima del reato contestato, il percorso argomentativo seguito dal giudice della riparazione non appare coerente con i principi giuridici precedentemente richiamati, essendo stata data valorizzazione ad un elemento, quello del silenzio, che tende ad avere valore neutrale, inidoneo di per sé solo a giustificare l'esclusione della riparazione. In tal modo ha desunto la ricorrenza dell'elemento di colpa imputabile alla Crudu, qualificandola come condotta gravemente imprudente ostativa al riconoscimento in suo favore dell'invocato diritto alla riparazione, dal fatto che questa si fosse avvalsa della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di garanzia, così rinunciando a fornire chiarimenti sulla sua posizione e sulle ragioni della aggressione perpetrata, contribuendo alla protrazione della misura cautelare inflittagli. Tuttavia, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera del d. Igs. 8 novembre 2021, n. 188, art. comma 1, lett. b), il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64 cod. proc. pen., comma 3, lett. b), non può più rilevare quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione né di per sé assumere rilevanza etiologica rispetto alla condizione negativa di che trattasi (Sez. 4, n. 8615 del 8/2/2022, Z., Rv. 283017; conf. Sez. 4, n. 8616 del 8/2/2022.; n. 19621 del 12/4/2022, L., Rv. 283241).L'attuale formulazione del comma 1 dell'art. 314 cod. proc. pen. prevede, infatti, il conclusivo incisivo per cui "L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lett. b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo". Non vi è dubbio che tale disposizione sia suscettibile di applicazione retroattiva, costituendo "lex mitior", atteso che si tratta di norma che incide su discipline penali di natura sostanziale (C. Cost., sentenza n. 393 del 2006; nonché le sentenze n. 455, n. 85 e n. 72 del 1998; ordinanze n. 317 del 2000, n. 288 e n. 51 del 1999, n. 219 del 1997, n. 294 e n. 137 del 1996), in quanto diretta applicazione dell'art. 7, comma 5, Dir. 2016/343/UE sul rafforzamento della presunzione di innocenza, che dispone che "l'esercizio da parte degli indagati e imputati del diritto al silenzio o del diritto di non autoincriminarsi non può essere utilizzato contro di loro e non è considerato quale prova che essi abbiano commesso il reato ascritto loro". La stessa legge delega, 22 aprile 2021, n. 53 riguarda "Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali". E chiaro, pertanto, che trattandosi di innovazione normativa di portata sostanziale, introdotta nella disciplina primaria, la Corte territoriale dovrà tenerne conto nel nuovo giudizio, ai fini della rivalutazione dell'istanza di riparazione proposta (Sez. 4, n. 19621 del 12/04/2022, L., Rv. 283241 - 01). 5. Deve, conclusivamente, essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma, cui viene demandata anche la regolamentazione delle spese di lite tra le parti per questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanz