CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00712/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 15 OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche, oltre che manifestamente infondate; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sia con riferimento al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., facendo riferimento alle concrete modalità e al disvalore del fatto (si vedano pagg. 1-2 della sentenza impugnata); nonché sull'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche che, anche se non oggetto di deduzione in appello, risultano essere state correttamente applicate fin dal primo grado (si veda pag. 1 del provvedimento impugnato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i