CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 42347/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 del TRIBUNALE di LECCOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 febbraio 2022 il Tribunale di Lecco, in composizione monocratica, ha applicato ex art.444 cod. proc. pen., su richiesta delle parti, concesse le circostanze attenuanti generiche ai soli Prenga e Vasej, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati rispettivamente ascritti e con la diminuente del rito: -all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena detentiva di anni 5 di reclusione; -all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena detentiva di anni 4 e mesi 4 di reclusione; -all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena detentiva di anni 4 e mesi 8 di reclusione.Le imputazioni hanno ad oggetto numerosi furti in abitazione aggravati, nella forma consumata o tentata, realizzati tra marzo e giugno 2021 nella provincia di Lecco e Bergamo. 2.Avverso la decisione hanno proposto ricorso gli imputati, con atto sottoscritto dai rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto con un unico motivo la violazione di legge in relazione all'art.444, comma 2, cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in punto di mancata valutazione da parte del giudice della corretta configurazione giuridica del reato contestato al capo 26). Nel caso specifico la sentenza non avrebbe chiarito se il furto consistente nella sottrazione di un solo documento identificativo possa considerarsi consumato o piuttosto debba qualificarsi come tentato. 2.2. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha con il primo motivo dedotto violazione di legge in relazione all'art.129 cod. proc. pen. per mancanza di motivazione circa l'assenza di condizioni per il proscioglimento. 2.2.1 Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. 2.3. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in punto di mancata valutazione da parte del giudice della corretta configurazione giuridica dei reati contestati quali tentativi. Nel caso specifico non sarebbe stato valutato in sentenza se siano state poste in essere le condotte minime e tipiche atte a far ritenere raggiunta la soglia del tentativo. 2.3.1 Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione all'art.444, comma 2, cod. proc. pen. per mancanza di motivazione del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1.0ccorre premettere che, in base a quanto disposto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - comma introdotto con la novellazione della legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 2. I motivi comuni di ricorso relativi alla corretta qualificazione giuridica delle contestazioni (unico motivo di ricorso per Vasej e primo motivo per Gjoka) risultano manifestamente infondati. In tema di c.d. patteggiamento, la giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato come "In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza. (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023). Nel caso che ci occupa la decisione ha operato buon governo del principio richiamato laddove- con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto- ha evidenziato che "[..] In relazione alla qualificazione giuridica dei fatti, tali episodi per come descritti nelle denunce querele sporte dalle persone offese proprietarie delle abitazioni in cui gli odierni imputati si sono abusivamente introdotti, talvolta con effrazione violenta delle vie di ingresso (porte/finestre)- da cui la contestazione dell'aggravante di cui all'art.625 n. 2 cod. pen.)-sottraendo preziosi e beni di valore custoditi, correttamente devono ricondursi nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 624 bis c.p.p.[..]". Con specifico riferimento, inoltre, alla doglianza del Vasej, dell'intervenuto accordo sulla fattispecie di cui al capo 26) da intendersi come consumata e non come tentata, la sentenza impugnata espressamente valorizza che "[..] le parti aderendo alle osservazioni espresse dal GIP con l'emissione dell'ordinanza cautelare, hanno qualificato tale fattispecie come consumata alla luce della sottrazione di un documento quale oggetto di potenziale profitto[. .1". 3. Il motivo di ricorso comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla assenza di motivazione risulta in parte generico e in parte manifestamente infondato. 3.1. Il motivo non si confronta con i contenuti della sentenza, la quale non solo ha richiamato tutte le fonti di prova a fondamento della decisione, ma anche il relativo valore probatorio e gli elementi che hanno permesso di ricostruire le attività illecite svoltesi continuativamente sul territorio e consistite negli innumerevoli furti in appartamenti (p.15 della sentenza).f Con riferimento specifico al Prenga la sentenza ha altresì evidenziato le dichiarazioni confessorie dallo stesso rese. Sul punto inoltre è consolidato il principio secondo il quale "La motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti contiene una valutazione positiva ed una negativa. Quella positiva consiste nella verifica della sussistenza dell'accordo delle parti, nonché della correttezza della qualificazione giuridica del fatto e delle circostanze. Quella negativa si risolve nell'escludere l'applicazione dell'art. 129 cpp; per questa sussiste l'obbligo di motivazione solo quando dagli atti concreti elementi sull'applicabilità di detta norma, essendo altrimenti sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, di avere effettuato, con esito negativo, la richiesta verifica. (Sez. 3, n. 2932 del 22/09/1997, Rv. 209387). 3.2. Il secondo motivo del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è generico. Il principio fissato da questa Corte sul punto è il seguente: "E' inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione. (Sez.5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509). 4.Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi, nella misura di euro quattromila. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cas