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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 18554/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34447/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Asti, con domicilio presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Velletri e Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio ha eletto domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 33; – controricorrente – avverso la sentenza n. 462/4/19 della [OSCURATO:PERSONA] tributaria del Piemonte depositata il 10 aprile 2019.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’11 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - la società ricorrente propone due motivi di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che, confermando la pronuncia di F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 34447/2019 Numero sezionale 1666/2022 primo grado, ha respinto il ricorso avverso due avvisi di Numero di raccolta generale 18554/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 accertamento relativi al pagamento dell’IMU per gli anni dal 2012 al 2013; gli avvisi accertavano una maggiore somma a causa del disconoscimento dell’agevolazione prevista per la prima casa sugli immobili di proprietà della società ricorrente; - la CTR, con la sentenza oggi impugnata, ha fondato la decisione sulle seguenti ragioni: l’atto di acquisto degli immobili è stato stipulato dalla società e dalla stessa regolarmente trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari; gli immobili risultano accatastati a nome della società; la denuncia ICI è stata presentata dalla società, come anche i relativi versamenti, i quali sono stati sempre stati effettuati in misura corrispondente al dovuto fino al 2011; non risulta alcuna variazione successiva; la società è l’unico soggetto passivo d’imposta, in quanto titolare del diritto reale di proprietà sugli immobili; - il Comune si costituisce con controricorso; la società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 2251, 2248, 832, 1100, 1102 c.c. per non avere la sentenza impugnata tenuto conto del fatto che il soggetto passivo di imposta è una società semplice di mero godimento, composta da due soci e che uno degli immobili è adibito ad abitazione principale dal socio [OSCURATO:PERSONA] e dalla sua famiglia.

A conforto della tesi favorevole all’applicazione dell’agevolazione, la società contribuente evidenzia che il regime giuridico della società semplice di godimento è particolare, rispetto a quello delle altre società e per essa devono trovare applicazione le norme sulla comunione immobiliare.

2. Con il secondo motivo la società contribuente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 13, commi 2, 7 e 10 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 nel testo vigente negli anni 2012 e 2013; censura la decisione impugnata, in quanto ha ritenuto come soggetto passivo la società, ove, invece, avrebbe dovuto considerare soggetti passivi i soci, facendo, così, errata applicazione F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 34447/2019 Numero sezionale 1666/2022 delle norme in materia di agevolazione per la prima casa.

Non si Numero di raccolta generale 18554/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 tratta, per la società ricorrente, di estendere l’applicazione dell’agevolazione, ma di riconoscere il beneficio previsto dalla legge.

3. I motivi sono infondati e possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione.

La sentenza impugnata ha correttamente rilevato che la titolarità dei beni non è in capo ai soci, ma alla società.

La disciplina che ha introdotto l’esenzione della prima casa di abitazione dall’ICI a decorrere dal 2008, il d.l. 27 maggio 2008, n. 93, postula che il soggetto passivo che ne può beneficiare sia una persona fisica e non una persona giuridica.

È da escludere, dunque, la sussistenza dei presupposti perché la società ricorrente possa beneficiare dell’agevolazione in oggetto, in ragione dell’obbligo di stretta interpretazione delle disposizioni in materia di agevolazione.

Ai sensi dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, infatti, l’applicazione analogica è esclusa, oltre che per le leggi penali, per quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi.

In materia tributaria sono da considerare eccezionali le norme di favore, quali le esenzioni, le agevolazioni i condoni (nello stesso senso tra le tante Cass. Sez. 5, n. 22279/2011, Rv. 619841 – 01, Sez. 5, n. 861/2014, Rv. 629478 – 01).

A nulla vale, pertanto, il rilievo di parte ricorrente che sostiene di essere una società a mero scopo di godimento invocando l’applicazione della disciplina sulla comunione richiamata dall’art.2248 c.c.

La società, sia pure semplice, comunque costituisce un soggetto autonomo e diverso dalle singole persone fisiche che la costituiscono.

Nel caso in esame la società ricorrente risulta proprietaria, come accertato dalla CTR, di una tettoia e di un’abitazione.

Gli immobili, infatti, sono alla stessa intestati e dall’atto costitutivo emerge che l’acquisto di immobili è una delle finalità della società e che per raggiungere tale scopo, essa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, necessarie o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale (art.1 dell’atto di costituzione pag. 11 controricorso).

F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 34447/2019 In un caso del tutto sovrapponibile al presente, si è già affermato Numero sezionale 1666/2022 Numero di raccolta generale 18554/2022 che: “Questa Corte, condividendo le conclusioni raggiunte dalla Corte Data pubblicazione 08/06/2022 territoriale, ritiene che non sussistono i presupposti per usufruire dell'esenzione, in ragione dell'obbligo di stretta interpretazione delle norme agevolative, quale deroga al regime ordinario di imposizione tributaria.

Assume rilievo determinante il fatto che la società semplice, le cui caratteristiche sono state sopra individuate sinteticamente, è un soggetto giuridico diverso dai soci, creato con specifiche finalità, mentre il regime agevolativo impone che il beneficio sia concesso a persone fisiche, proprietarie di immobili o titolari di diritti reali, che utilizzano il bene con le finalità peculiari indicate dalla norma.

Non è controverso, infatti, che la proprietà degli immobili oggetto di accertamento appartiene alla società semplice.

I soci risultano titolari solo di una quota ideale, e, come evidenziato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza impugnata, non sono titolari diritti reali sullo specifico immobile utilizzato come abitazione principale, essendo quindi irrilevante che abbiano trasferito la propria residenza nello stesso e che lo utilizzino come abitazione del proprio nucleo familiare” (Cass. n. 23682/19).

4. Alla luce di quanto esposto il ricorso va respinto.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

5. Le spese, liquidate in dispositivo, vengono regolate secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna [OSCURATO:PERSONA] s.s. a pagare al Comune di Alba le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo complessivo di € 1.400,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge; - ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 34447/2019 Numero sezionale 1666/2022 ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a Numero di raccolta generale 18554/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13 Così deciso in Roma, 11 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34447/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Asti, con domicilio presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Velletri e Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio ha eletto domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 33; – controricorrente – avverso la sentenza n. 462/4/19 della [OSCURATO:PERSONA] tributaria del Piemonte depositata il 10 aprile 2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’11 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - la società ricorrente propone due motivi di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che, confermando la pronuncia di F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 34447/2019 Numero sezionale 1666/2022 primo grado, ha respinto il ricorso avverso due avvisi di Numero di raccolta generale 18554/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 accertamento relativi al pagamento dell’IMU per gli anni dal 2012 al 2013; gli avvisi accertavano una maggiore somma a causa del disconoscimento dell’agevolazione prevista per la prima casa sugli immobili di proprietà della società ricorrente; - la CTR, con la sentenza oggi impugnata, ha fondato la decisione sulle seguenti ragioni: l’atto di acquisto degli immobili è stato stipulato dalla società e dalla stessa regolarmente trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari; gli immobili risultano accatastati a nome della società; la denuncia ICI è stata presentata dalla società, come anche i relativi versamenti, i quali sono stati sempre stati effettuati in misura corrispondente al dovuto fino al 2011; non risulta alcuna variazione successiva; la società è l’unico soggetto passivo d’imposta, in quanto titolare del diritto reale di proprietà sugli immobili; - il Comune si costituisce con controricorso; la società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 2251, 2248, 832, 1100, 1102 c.c. per non avere la sentenza impugnata tenuto conto del fatto che il soggetto passivo di imposta è una società semplice di mero godimento, composta da due soci e che uno degli immobili è adibito ad abitazione principale dal socio [OSCURATO:PERSONA] e dalla sua famiglia. A conforto della tesi favorevole all’applicazione dell’agevolazione, la società contribuente evidenzia che il regime giuridico della società semplice di godimento è particolare, rispetto a quello delle altre società e per essa devono trovare applicazione le norme sulla comunione immobiliare. 2. Con il secondo motivo la società contribuente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 13, commi 2, 7 e 10 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 nel testo vigente negli anni 2012 e 2013; censura la decisione impugnata, in quanto ha ritenuto come soggetto passivo la società, ove, invece, avrebbe dovuto considerare soggetti passivi i soci, facendo, così, errata applicazione F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 34447/2019 Numero sezionale 1666/2022 delle norme in materia di agevolazione per la prima casa. Non si Numero di raccolta generale 18554/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 tratta, per la società ricorrente, di estendere l’applicazione dell’agevolazione, ma di riconoscere il beneficio previsto dalla legge. 3. I motivi sono infondati e possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione. La sentenza impugnata ha correttamente rilevato che la titolarità dei beni non è in capo ai soci, ma alla società. La disciplina che ha introdotto l’esenzione della prima casa di abitazione dall’ICI a decorrere dal 2008, il d.l. 27 maggio 2008, n. 93, postula che il soggetto passivo che ne può beneficiare sia una persona fisica e non una persona giuridica. È da escludere, dunque, la sussistenza dei presupposti perché la società ricorrente possa beneficiare dell’agevolazione in oggetto, in ragione dell’obbligo di stretta interpretazione delle disposizioni in materia di agevolazione. Ai sensi dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, infatti, l’applicazione analogica è esclusa, oltre che per le leggi penali, per quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi. In materia tributaria sono da considerare eccezionali le norme di favore, quali le esenzioni, le agevolazioni i condoni (nello stesso senso tra le tante Cass. Sez. 5, n. 22279/2011, Rv. 619841 – 01, Sez. 5, n. 861/2014, Rv. 629478 – 01). A nulla vale, pertanto, il rilievo di parte ricorrente che sostiene di essere una società a mero scopo di godimento invocando l’applicazione della disciplina sulla comunione richiamata dall’art.2248 c.c. La società, sia pure semplice, comunque costituisce un soggetto autonomo e diverso dalle singole persone fisiche che la costituiscono. Nel caso in esame la società ricorrente risulta proprietaria, come accertato dalla CTR, di una tettoia e di un’abitazione. Gli immobili, infatti, sono alla stessa intestati e dall’atto costitutivo emerge che l’acquisto di immobili è una delle finalità della società e che per raggiungere tale scopo, essa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, necessarie o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale (art.1 dell’atto di costituzione pag. 11 controricorso). F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 34447/2019 In un caso del tutto sovrapponibile al presente, si è già affermato Numero sezionale 1666/2022 Numero di raccolta generale 18554/2022 che: “Questa Corte, condividendo le conclusioni raggiunte dalla Corte Data pubblicazione 08/06/2022 territoriale, ritiene che non sussistono i presupposti per usufruire dell'esenzione, in ragione dell'obbligo di stretta interpretazione delle norme agevolative, quale deroga al regime ordinario di imposizione tributaria. Assume rilievo determinante il fatto che la società semplice, le cui caratteristiche sono state sopra individuate sinteticamente, è un soggetto giuridico diverso dai soci, creato con specifiche finalità, mentre il regime agevolativo impone che il beneficio sia concesso a persone fisiche, proprietarie di immobili o titolari di diritti reali, che utilizzano il bene con le finalità peculiari indicate dalla norma. Non è controverso, infatti, che la proprietà degli immobili oggetto di accertamento appartiene alla società semplice. I soci risultano titolari solo di una quota ideale, e, come evidenziato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza impugnata, non sono titolari diritti reali sullo specifico immobile utilizzato come abitazione principale, essendo quindi irrilevante che abbiano trasferito la propria residenza nello stesso e che lo utilizzino come abitazione del proprio nucleo familiare” (Cass. n. 23682/19). 4. Alla luce di quanto esposto il ricorso va respinto. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. 5. Le spese, liquidate in dispositivo, vengono regolate secondo il principio della soccombenza. P.Q.M. La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna [OSCURATO:PERSONA] s.s. a pagare al Comune di Alba le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo complessivo di € 1.400,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge; - ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 34447/2019 Numero sezionale 1666/2022 ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a Numero di raccolta generale 18554/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13 Così deciso in Roma, 11 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o
Sentenza Cassazione n. 18554/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris