CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32568/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOkiato avvisp-atl~ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di tentato furto e di possesso di strumenti atti allo scasso (fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 1 aprile 2017), la pena concordata con il Procuratore Generale; - che avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riscontro dell'esistenza di alcuna delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; - che il ricorso è inammissibile, posto che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così dec