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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 29783/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso si risolve in deduzioni di merito e risulta comunque manifestamente infondato, in quanto il ricorrente è stato visto sostare in compagnia di altri soggetti fuori di un locale in un cortile comune ad altre abitazioni, peraltro accessibile al pubblico e non ad uso esclusivo, ciò che vale ad integrare il ravvisato delitto di evasione (sul punto Sez. 6, n. 4830 del 21/10/2014, Capkevica, Rv. 262155); Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso si risolve in deduzioni di merito e risulta comunque manifestamente infondato, in quanto il ricorrente è stato visto sostare in compagnia di altri soggetti fuori di un locale in un cortile comune ad altre abitazioni, peraltro accessibile al pubblico e non ad uso esclusivo, ciò che vale ad integrare il ravvisato delitto di evasione (sul punto Sez. 6, n. 4830 del 21/10/2014, Capkevica, Rv. 262155); Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente
Sentenza Cassazione n. 29783/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris