CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15219/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avvero la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento-impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]' che si è riportato alle conclusioni già depositate chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte d'Appello di Torino. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino/di conferma della sentenza del Tribunale di Torino di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorso si articola in un unico motivo. La parte si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., della inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, stante la nullità dell'avviso contemplato all' art. 415-bis cod. proc. pen.. a fronte della mancata notifica dell'informazione di garanzia prevista all'art. 369-bis cod. proc. pen.. Ed infatti, anche la Corte d'appello sabauda, al pari di quanto sostenuto dal giudice di primo grado, avrebbe errato nel ritenere che l'eccezione di nullità fatta valere dalla Difesa avanti il Tribunale preliminarmente all'apertura del dibattimento, sarebbe stata promossa tardivamente. Invero la Corte torinese non avrebbe considerato che - benché non verbalizzata - proprio all'udienza preliminare la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini era stata ritualmente prospettata ma non decisa dal G.i.p., che, riconosciutosi funzionalmente incompetente ai sensi dell'art.33-sexies cod. proc. pen.., la avrebbe considerata assorbita dalla decisione di restituire tutti gli atti del fascicolo al P.M.; df qui, la conseguenza Che l'eccezione sarebbe stata prospettata effettivamente e tempestivamente dinanzi al giudice competente a conóscere la questione, ovvero il giudie del dibattímento. 3.11 ricorso è inammissibile. Il provvedimento impugnato ha ritenuto tardiva l'eccezione di nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari che sarebbe derivata dalla mancata notificazione dell'informazione di garanzia, in quanto proposta dinanzi al giudice del dibattimento e non invece dinanzi al giudice dell'udienza preliminare. Detta tardività è stata contestata dal ricorrente sul presupposto che il primo momento processuale realmente utile per proporre l'eccezione sarebbe stato proprio quello preliminare al dibattimentoigiacché il G.u.p., riconosciuta la necessità della citazione diretta ex art. 33-sexies cod. proc. pen., aveva restituito a tal fine gli atti al P.M./che aveva quindi proceduto ai sensi degli artt. 550 e ss. cod. proc.pen. Ciò posto, va tuttavia osservato che la doglianza sollevata dal ricorrente appare fondarsi su un presupposto, ovvero la sussistenza di nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari per il fatto di non essere lo stesso preceduto dalla notifica dell'informazione di garanzia, che, benché implicitamente ritenuto fondato anche dai giudici di merito, non è corretto.Va infatti sul punto riaffermato il principio, che si trae da plurime decisioni di questa Corte, secondo cui l'informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa, ex art. 369-bis cod. proc. pen., deve precedere, a pena di nullità, l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. solo nel caso in cui, nel corso delle indagini preliminari, siano state espletate attività cui il difensore aveva diritto di assistere; e ciò perché lo stesso art. 369-bis cod. proc. pen. prevede che l'informazione di garanzia possa anche precedere direttamente l'invito a presentarsi a rendere l'interrogatorio che sia stato richiesto dall'indagato (vedi in particolare, tra le altre, Sez.3, n. 47909 del 07/11/2003, P.M. in proc. Altieri, Rv. 226895 e Sez. 5, n. 44706 del 18/10/2005, Scatigna, Rv. 233065, che ribadiscono quanto in precedenza affermato da Sez.4, n. 46532 del 29/10/2003, P.M. in proc. Bonardi, Rv. 227375). Sicché, ove anche l'affernnazionvesa invece da Sez. 3, n. 21738 del 26/03/2003, P.M. in proc. Simeoli, Rv. 224673, secondo cui, senza apparenti sfumature, qualora l'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. non sia stato preceduto da alcuna valida informazione di garanzia ai sensi dell'art. 369-bis stesso codice, ricorrerebbe l'ipotesi di nullità prevista dal citato art. 369-bis, fosse da intendere, nella sua "nettezza", come espressione di una posizione di segno diverso, non potrebbe che aderirsi al maggioritario orientamento certamente preferibile in forza del collegamento operato con il dato testuale già ricordato sopra. 4. Riaffermato dunque il principio ricordato, da esso deriva che, nella specie, sarebbe stato- onere del ricorrente kr precedere la invocata- tempestività, contrastata dalla sentenza impugnata, della deduzione di nullità dell'avviso di conclusione delle indagini, dalla necessaria allegazione del presupposto processuale fondante il vizio denunciato, ovvero appunto la intervenuta effettuazione, nel procedimento, di atti che richiedessero il diritto di assistenza del difensore, e, dunque, la notifica dell'informazione di garanzia, atti non evocati neppure dinanzi ai giudici di merito. 5. La aspecificità, sotto tale profilo, del ricorso, rende dunque lo stesso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammend