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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 novembre 2022

Cassazione n. 36657/2022

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 38257/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocatoEZIO NARDI -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 326, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 558/2019 depositata il20/06/2019, R.G. n. 522/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE

1. con sentenza 20 giugno 2019, la Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] del licenziamento intimatogli da [OSCURATO:SOCIETA]. il 15 ottobre 2012 per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 l. 604/1966 e le conseguenti domande risarcitorie, condannandolo alla restituzione alla società delle somme corrispostegli in esecuzione della sentenza di primo grado, riformata, che ne aveva accertato l’illegittimità per difetto di giustificato motivo oggettivo e condannato la società datrice al pagamento, in suo favore a titolo di indennità ai sensi dell’art. 8 l. cit., di quattordici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;

2. contrariamente al Tribunale, essa ha ritenuto dimostrate, in base alle scrutinate risultanze istruttorie, la chiusura della filiale di Firenze, cui il lavoratore era addetto, quale conseguenza della “contrazione di mercato” e della “caduta degli utili” (diversamente che per le filiali di Roma e di Milano) e l’effettiva impossibilità di una ricollocazione del lavoratore nell’assetto organizzativo dell’impresa, essendo ben limitabile la platea dei lavoratori da licenziare, in quanto decisione non contraria a buona fede, agli addetti alla sola unità cui sia riferita la ristrutturazione aziendale, comportante la sua soppressione;

3. con atto notificato il 11 dicembre 2019, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui la società ha resistito con controricorso;

4. nelle more del giudizio il ricorrente ha sostituito con un nuovo difensore il precedente, deceduto; 5.entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorrente ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale l’avere la Corte d’appello “disatteso tanto il decisivo elemento della mancanza di prova certa della riduzione del fatturato, quanto quello della unitarietà della compagine societaria, con smentita di ogni ipotizzabile autonomia della sede di Firenze”(primo motivo);

2. esso è inammissibile;3. l’ omesso esame denunciato non si configura, in assenza della deduzione di un fatto storico (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8014), essendo piuttosto oggetto di (inammissibile) censura la contestazione della valutazione probatoria della Corte d’appello;

4. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c., per avere la Corte territoriale fondato la dimostrazione del ritenuto calo di produzione di utili nella filiale fiorentina dell’impresa, “sulle deposizioni valutative dei testimoni Rigatti e Deppieri”, avendo “all’evidenza … ammesso una testimonianza-giudizio, vietata ex lege”(secondo motivo);

5. anch’esso è inammissibile;

6. il motivo difetta di specificità, in violazione della prescrizione dell'art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c. (interpretato,anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021, in modo non eccessivamente formalistico, tale da tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti edocumenti posti a fondamento delricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, essendone specificamente segnalata la presenza negli atti del giudizio di merito: Cass. s.u. 18 marzo 2022, n. 8950; Cass. 19 aprile 2022, n. 12481), non avendo il ricorrente trascritto, neppure in modo riassuntivo per la parte d’interesse, gli atti processuali in cui sia stata contenuta la capitolazione censurata per inosservanza dei principi di corretta deduzione probatoria;

6.1. è nota, peraltro, la riserva al giudice di merito dell'apprezzamento in ordine alla specificità dei capitoli di prova dedotti dalla parte istante, non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma nel porre il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa e allededuzioni delle altre parti (Cass. 29 gennaio 2021, n. 2149); e così pure al medesimo è riservato l'apprezzamento delle formalità relative alladeduzione e all'assunzione della prova testimoniale, in quanto stabilite non per ragioni di ordine pubblico, ma a tutela degli interessi delle parti: dando così luogo la loro violazione a nullità relative, da eccepire nella prima udienza successiva a quella in cui si siano verificate, ove la parte interessata non sia stata presente ad essa (Cass. 29 novembre 2016, n. 24292);

6.2. in realtà, la doglianza si risolve nella contestazione di un accertamento in fatto, adeguatamente argomentato (per le ragioni esposte al primo capoverso di pg. 4 della sentenza), insindacabile in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. 6 marzo 2019, n. 6519; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476;Cass. 4 marzo 2021, n. 5987);

7. il ricorrente deduce poi violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. 223/1991 e dell’obbligo di motivazione, non avendo la Corte d’appello applicato, alla stregua del principio di correttezza e buona fede, i criteri di scelta stabiliti dalla norma denunciata, in luogo di quello meramente geografico, sulla più vasta platea di lavoratori addetti anche alle altre sedi con mansioni fungibili a quelle proprie, nonostante la maggiore propria anzianità di servizio ed esperienza professionale, come risultante dalla prova orale valorizzata dal Tribunale; in mancanza sostanziale, inoltre, di una vera motivazione, consistendo quella articolata in una mera petizione di principio (terzo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 2697 c.c., per mancata prova di adempimento dell’obbligo di repechage, nell’onere datoriale e invece posto a carico del lavoratore, essendo per giunta risultata l’assunzione, in epoca successiva al licenziamento, di altri dipendenti con mansioni fungibili con le proprie e stato documentato l’annuncio di ricerca di nuovi agenti, con possibilità di assunzione successiva come funzionari di vendita (quarto motivo);

8. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;

9. in via preliminare, giova ribadire che, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore ha l'oneredi dimostrare il fatto costitutivo della esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto, nonché di allegarel'illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare in assenza di ungiustificato motivo, mentre incombono su quest’ultimo glioneri di allegazione e di prova di esistenza delgiustificato motivo oggettivo, che include anche l’impossibilità de l cd. repechage, ossia dell'inesistenza di altri posti di lavoro di utile ricollocazione del lavoratore (Cass. 13 giugno 2016, n. 12101; Cass. 5 gennaio 2017, n. 160);

9.1. quanto all'onere di repechage, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa della soppressione del posto cui sia addetto il lavoratore, il datore ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussistesse alcuna posizione di lavoro analoga aquella soppressa per l'espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientrantinel suo bagaglio professionale (Cass. 13 agosto 2008, n. 21579; Cass. 8 marzo 2016, n. 4509; Cass. 6 dicembre 2018, n. 31653; Cass. 11 novembre 2019, n. 29099);

10. premessa allora la correttezza della distinzione, ribadita dalla Corte d’appello (al penultimo capoverso di pg. 4 della sentenza), tra violazione del dovere di correttezza dell’obbligo di buona fede nell’individuazione dei lavoratori da licenziare e violazione dell’obbligo di repechage, occorre chiarire che: a) il primo obbligo rileva in caso di modulazione della riorganizzazione imprenditoriale sulla riduzione di personale in una porzione dell'ambito organizzativo (Cass. 11 giugno 2004 n. 11124; Cass.13 ottobre 2015, n. 20508; Cass. 25 ottobre 2018, n. 27094), che pone una questione di valutazione comparativa tra lavoratori di pari livello, interessati dalla riduzione ed occupati in posizione di piena fungibilità (Cass. 3 aprile 2006, n. 7752; Cass. 14 giugno 2007 n. 13876; Cass. 21 dicembre 2016, n. 26467), mentre non rileva nella diversa ipotesi di soppressione di posizione lavorativa (Cass. 7 giugno 2017, n. 14178); b) il secondo rileva invece, quale presupposto di legittimità del recesso (Cass.2 maggio 2018, n. 10435; Cass. 11 novembre 2019, n. 29102), proprio nell’ipotesi di soppressione di posizione lavorativa (Cass. 26 maggio 2017, n. 13379; Cass. 13 novembre 2018, n. 29165; Cass. 3 dicembre 2019, n. 31520);

10.1. in materia di licenziamento determinato da motivo oggettivo, qualora la ristrutturazione aziendale sia riferita ad una specifica unità produttiva, contestualmente soppressa, non è contraria a buona fede, non sussistendo alcun automatismo nell'applicazione dei criteri di scelta previsti dall'art. 5 della l. n 223 (utilizzabili invece nell'ipotesi di recesso motivato da una generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile), la decisione aziendale di limitare la platea dei lavoratori da licenziare agli addetti della predetta unità, ove risulti l'effettiva impossibilità di utile collocazione nell'assetto organizzativo dell'impresa (Cass. 25 settembre 2018, n. 22672);

10.2. questa Corte ha in particolare affermato, con indirizzo interpretativo consolidato, la legittima limitazione della platea dei lavoratori interessati, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda, agli addetti ad essi sulla base soltanto di oggettive esigenze aziendali, purché siano dotati di professionalità specifiche, infungibili rispetto alle atre (Cass.11 luglio 2013, n. 17177; Cass. 12 gennaio 2015, n. 203; Cass. 1° agosto 2017, n. 19105; Cass. 11 dicembre 2019, n. 32387);

11. nel caso di specie, la Corte territoriale si è limitata a ribadire il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità indicata al superiore p.to

10.1. (all’ultimo capoverso di pg. 4 della sentenza) e ad affermare in modo apodittico la non contrarietà a buona fede della limitazione della platea dei lavoratori da licenziare agli addetti alla filiale soppressa (al primo capoverso di pg. 5 della sentenza), senza operare alcun accertamento in ordine al“l'effettiva impossibilità di utile collocazione nell'assetto organizzativo dell'impresa”: così violando il principio di diritto enunciato;

12. pertanto i primi due motivi di ricorso devono essere dichiarati inammissibili, il terzo e il quarto accolti, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso; accoglie il terzo e il quarto; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 38257/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocatoEZIO NARDI -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 326, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 558/2019 depositata il20/06/2019, R.G. n. 522/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1. con sentenza 20 giugno 2019, la Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] del licenziamento intimatogli da [OSCURATO:SOCIETA]. il 15 ottobre 2012 per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 l. 604/1966 e le conseguenti domande risarcitorie, condannandolo alla restituzione alla società delle somme corrispostegli in esecuzione della sentenza di primo grado, riformata, che ne aveva accertato l’illegittimità per difetto di giustificato motivo oggettivo e condannato la società datrice al pagamento, in suo favore a titolo di indennità ai sensi dell’art. 8 l. cit., di quattordici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; 2. contrariamente al Tribunale, essa ha ritenuto dimostrate, in base alle scrutinate risultanze istruttorie, la chiusura della filiale di Firenze, cui il lavoratore era addetto, quale conseguenza della “contrazione di mercato” e della “caduta degli utili” (diversamente che per le filiali di Roma e di Milano) e l’effettiva impossibilità di una ricollocazione del lavoratore nell’assetto organizzativo dell’impresa, essendo ben limitabile la platea dei lavoratori da licenziare, in quanto decisione non contraria a buona fede, agli addetti alla sola unità cui sia riferita la ristrutturazione aziendale, comportante la sua soppressione; 3. con atto notificato il 11 dicembre 2019, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui la società ha resistito con controricorso; 4. nelle more del giudizio il ricorrente ha sostituito con un nuovo difensore il precedente, deceduto; 5.entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale l’avere la Corte d’appello “disatteso tanto il decisivo elemento della mancanza di prova certa della riduzione del fatturato, quanto quello della unitarietà della compagine societaria, con smentita di ogni ipotizzabile autonomia della sede di Firenze”(primo motivo); 2. esso è inammissibile;3. l’ omesso esame denunciato non si configura, in assenza della deduzione di un fatto storico (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8014), essendo piuttosto oggetto di (inammissibile) censura la contestazione della valutazione probatoria della Corte d’appello; 4. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c., per avere la Corte territoriale fondato la dimostrazione del ritenuto calo di produzione di utili nella filiale fiorentina dell’impresa, “sulle deposizioni valutative dei testimoni Rigatti e Deppieri”, avendo “all’evidenza … ammesso una testimonianza-giudizio, vietata ex lege”(secondo motivo); 5. anch’esso è inammissibile; 6. il motivo difetta di specificità, in violazione della prescrizione dell'art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c. (interpretato,anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, in modo non eccessivamente formalistico, tale da tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti edocumenti posti a fondamento delricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, essendone specificamente segnalata la presenza negli atti del giudizio di merito: Cass. s.u. 18 marzo 2022, n. 8950; Cass. 19 aprile 2022, n. 12481), non avendo il ricorrente trascritto, neppure in modo riassuntivo per la parte d’interesse, gli atti processuali in cui sia stata contenuta la capitolazione censurata per inosservanza dei principi di corretta deduzione probatoria; 6.1. è nota, peraltro, la riserva al giudice di merito dell'apprezzamento in ordine alla specificità dei capitoli di prova dedotti dalla parte istante, non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma nel porre il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa e allededuzioni delle altre parti (Cass. 29 gennaio 2021, n. 2149); e così pure al medesimo è riservato l'apprezzamento delle formalità relative alladeduzione e all'assunzione della prova testimoniale, in quanto stabilite non per ragioni di ordine pubblico, ma a tutela degli interessi delle parti: dando così luogo la loro violazione a nullità relative, da eccepire nella prima udienza successiva a quella in cui si siano verificate, ove la parte interessata non sia stata presente ad essa (Cass. 29 novembre 2016, n. 24292); 6.2. in realtà, la doglianza si risolve nella contestazione di un accertamento in fatto, adeguatamente argomentato (per le ragioni esposte al primo capoverso di pg. 4 della sentenza), insindacabile in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. 6 marzo 2019, n. 6519; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476;Cass. 4 marzo 2021, n. 5987); 7. il ricorrente deduce poi violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. 223/1991 e dell’obbligo di motivazione, non avendo la Corte d’appello applicato, alla stregua del principio di correttezza e buona fede, i criteri di scelta stabiliti dalla norma denunciata, in luogo di quello meramente geografico, sulla più vasta platea di lavoratori addetti anche alle altre sedi con mansioni fungibili a quelle proprie, nonostante la maggiore propria anzianità di servizio ed esperienza professionale, come risultante dalla prova orale valorizzata dal Tribunale; in mancanza sostanziale, inoltre, di una vera motivazione, consistendo quella articolata in una mera petizione di principio (terzo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 2697 c.c., per mancata prova di adempimento dell’obbligo di repechage, nell’onere datoriale e invece posto a carico del lavoratore, essendo per giunta risultata l’assunzione, in epoca successiva al licenziamento, di altri dipendenti con mansioni fungibili con le proprie e stato documentato l’annuncio di ricerca di nuovi agenti, con possibilità di assunzione successiva come funzionari di vendita (quarto motivo); 8. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati; 9. in via preliminare, giova ribadire che, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore ha l'oneredi dimostrare il fatto costitutivo della esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto, nonché di allegarel'illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare in assenza di ungiustificato motivo, mentre incombono su quest’ultimo glioneri di allegazione e di prova di esistenza delgiustificato motivo oggettivo, che include anche l’impossibilità de l cd. repechage, ossia dell'inesistenza di altri posti di lavoro di utile ricollocazione del lavoratore (Cass. 13 giugno 2016, n. 12101; Cass. 5 gennaio 2017, n. 160); 9.1. quanto all'onere di repechage, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa della soppressione del posto cui sia addetto il lavoratore, il datore ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussistesse alcuna posizione di lavoro analoga aquella soppressa per l'espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientrantinel suo bagaglio professionale (Cass. 13 agosto 2008, n. 21579; Cass. 8 marzo 2016, n. 4509; Cass. 6 dicembre 2018, n. 31653; Cass. 11 novembre 2019, n. 29099); 10. premessa allora la correttezza della distinzione, ribadita dalla Corte d’appello (al penultimo capoverso di pg. 4 della sentenza), tra violazione del dovere di correttezza dell’obbligo di buona fede nell’individuazione dei lavoratori da licenziare e violazione dell’obbligo di repechage, occorre chiarire che: a) il primo obbligo rileva in caso di modulazione della riorganizzazione imprenditoriale sulla riduzione di personale in una porzione dell'ambito organizzativo (Cass. 11 giugno 2004 n. 11124; Cass.13 ottobre 2015, n. 20508; Cass. 25 ottobre 2018, n. 27094), che pone una questione di valutazione comparativa tra lavoratori di pari livello, interessati dalla riduzione ed occupati in posizione di piena fungibilità (Cass. 3 aprile 2006, n. 7752; Cass. 14 giugno 2007 n. 13876; Cass. 21 dicembre 2016, n. 26467), mentre non rileva nella diversa ipotesi di soppressione di posizione lavorativa (Cass. 7 giugno 2017, n. 14178); b) il secondo rileva invece, quale presupposto di legittimità del recesso (Cass.2 maggio 2018, n. 10435; Cass. 11 novembre 2019, n. 29102), proprio nell’ipotesi di soppressione di posizione lavorativa (Cass. 26 maggio 2017, n. 13379; Cass. 13 novembre 2018, n. 29165; Cass. 3 dicembre 2019, n. 31520); 10.1. in materia di licenziamento determinato da motivo oggettivo, qualora la ristrutturazione aziendale sia riferita ad una specifica unità produttiva, contestualmente soppressa, non è contraria a buona fede, non sussistendo alcun automatismo nell'applicazione dei criteri di scelta previsti dall'art. 5 della l. n 223 (utilizzabili invece nell'ipotesi di recesso motivato da una generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile), la decisione aziendale di limitare la platea dei lavoratori da licenziare agli addetti della predetta unità, ove risulti l'effettiva impossibilità di utile collocazione nell'assetto organizzativo dell'impresa (Cass. 25 settembre 2018, n. 22672); 10.2. questa Corte ha in particolare affermato, con indirizzo interpretativo consolidato, la legittima limitazione della platea dei lavoratori interessati, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda, agli addetti ad essi sulla base soltanto di oggettive esigenze aziendali, purché siano dotati di professionalità specifiche, infungibili rispetto alle atre (Cass.11 luglio 2013, n. 17177; Cass. 12 gennaio 2015, n. 203; Cass. 1° agosto 2017, n. 19105; Cass. 11 dicembre 2019, n. 32387); 11. nel caso di specie, la Corte territoriale si è limitata a ribadire il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità indicata al superiore p.to 10.1. (all’ultimo capoverso di pg. 4 della sentenza) e ad affermare in modo apodittico la non contrarietà a buona fede della limitazione della platea dei lavoratori da licenziare agli addetti alla filiale soppressa (al primo capoverso di pg. 5 della sentenza), senza operare alcun accertamento in ordine al“l'effettiva impossibilità di utile collocazione nell'assetto organizzativo dell'impresa”: così violando il principio di diritto enunciato; 12. pertanto i primi due motivi di ricorso devono essere dichiarati inammissibili, il terzo e il quarto accolti, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso; accoglie il terzo e il quarto; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi a
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