CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2023
Cassazione n. 44533/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.MARTINES Giovanni ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo che lo aveva ricono- sciuto colpevole del delitto di cui all'art.73 comma 1 d.P.R. 309/90 per condotte concernenti la detenzione di sostanza stupefacente del tipo co- caina e crack e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato la quale ha articolato un unico motivo di ricorso. Assume vizio motivazionale in relazione alla mancata riqualificazione del reato ai sensi dell'art.73 comma 5 Dpr 309/90, assumendo che il giudice distrettuale si era adeguato alla ricostruzione accolta dal giudice di primo grado, in assenza di una rivalutazione critica del fatto sulla base delle doglianze formulate dall'imputato con l'atto di appello e in particolare non considerando la compatibilità della riqualificazione ai sensi dell'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90 con la eterogeneità delle sostanze detenute e dei profili ponderali delle stesse. 3. Ritiene il Collegio che il motivo sopra richiamato sia manifesta- mente infondato, in quanto in fatto, generico, privo di confronto con la decisione impugnata, non scandito da necessaria critica alle argomenta- zioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta con- traddizioni evidenti e pertanto non si presta ad essere sottoposta al sin- dacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto ge- nerici, che propongono una alternativa ricostruzione della vicenda fat- tuale, non più suscettibile di rivisitazione, e risultano meramente ripro- duttivi di censure già sottoposte al vaglio del giudice di appello e disat- tese con argomenti privi di manifesta illogicità o contraddittorietà. 4. IL giudice distrettuale ha fornito adeguata motivazione prendendo in considerazione il dato ponderale dello stupefacente, la rilevante capa- cità diffusiva dello stesso in presenza di sostanza idonea a confezionare dosi singole calcolate in centinaia se non in migliaia (cocaina), la etero- geneità delle sostanze, la natura organizzata dell'attività in ragione del confezionamento di centinaia di dosi e la ricorrenza di canali di riforni- mento di tutto rilievo. 4.1 Invero è stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenuante speciale (quale era concepita dal legislatore prima della mo- difica normativa introdotta dal D.L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile solo dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra conside- razione resta priva di incidenza sul giudizio (Cass. S.U. n.35737 del 24.6.2010; sez.U, n.51063 del 27/09/2018 Murolo, Rv. 274076) e a tale proposito il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento della ipotesi meno grave anche quando anche uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia "di lieve entità" (Cass. Sez.3, n.32696 del 27/03/2015), rilevando comunque, ai fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità una adeguata valutazione complessiva del fatto, poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività dello stesso (Cass. Sez.6, n.27809 del 5/03/2013). Orbene un siffatto compito è stato puntual- mente assolto dal giudice territoriale il quale ha fatto riferimento tanto al dato quantitativo che alle complessive dosi ricavabili dallo stupefa- cente, tanto alle modalità della condotta, che palesavano una attività di smercio non riconducibile al piccolo spaccio bensì ad una capacità di ri- fornimento decisamente di livello superiore. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 Ottobre 2023 Il consi