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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 maggio 2026

Cassazione n. 15980/2026

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ontroMb [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5925/2024Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 15980/2026Data pubblicazione 24/05/2026Siena [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ItalfondiarioSpa;-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 6/2024 depositata il02/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato nel 2004 fideiussione in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Firenze a garanzia di un affidamento concesso alla societàsuccessivamente la banca gli comunicasse l’esistenza di ulterioriesposizioni debitorie.Con atto del 22 febbraio 2011, [OSCURATO:PERSONA] e la moglie alienavano al figlioStefano la nuda proprietà di alcuni immobili siti in Grosseto; tali benivenivano poi trasferiti, con successivo atto del 5 novembre 2012, allacooperativa [OSCURATO:PERSONA].Il 27 novembre 2013, [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratore della Cassa diRisparmio di Firenze, deducendo un credito di euro 65.043,93 fondato sudecreto ingiuntivo emesso in forza della fideiussione, agiva in revocatoriaNumero registro generale 5925/2024Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 15980/2026Data pubblicazione 24/05/2026ex art. 2901 c.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della moglie, del figlio e dellacooperativa acquirente.

I convenuti si costituivano, contestando, tral’altro, la sussistenza del consilium fraudis, deducendo l’incolpevoleignoranza del debito da parte del [OSCURATO:PERSONA] al momento delle alienazioni.Nel corso del giudizio di primo grado interveniva [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., deducendo di essere creditrice del [OSCURATO:PERSONA] e chiedendol’inefficacia dell’atto anche nei propri confronti.Il Tribunale di Grosseto, con la sentenza n. 680/2019 accoglieva ladomanda revocatoria nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], ritenendo sussistenti ipresupposti di cui all’art. 2901 c.c. sia per [OSCURATO:SOCIETA] sia per MPS,reputando non contestata la qualità di creditore di quest’ultima.2.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, deducendo, per quantoqui rileva, l’assenza del consilium fraudis e l’erronea applicazione delprincipio di non contestazione quanto alla posizione creditoria di MPS.

Igiudizi di appello, riuniti, vedevano la costituzione dei successori a titoloparticolare dei rispettivi istituti di credito.2.1.

La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 6 del 2 gennaio2024, rigettava l’appello del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo provato per presunzioni ilconsilium fraudis e confermando la legittimazione ad agire di MPS (e delsuo avente causa), sul presupposto della mancata tempestivacontestazione del credito.3.

Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito hanno propostoricorso [OSCURATO:PERSONA], con 2 motivi.3.1. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in proprio nonché nella sua qualità diprocuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l. hanno resistitoal ricorso con distinti e autonomi controricorsi.La controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 5925/2024Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 15980/2026Data pubblicazione 24/05/20264.1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione degli artt. 183 e 268, comma 2, c.p.c., inrelazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., per avere i giudici di meritoerroneamente qualificato come fatto non contestato l’esistenza di undebito del [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., nonostantetale allegazione fosse stata introdotta tardivamente dal terzo intervenutocon comparsa depositata oltre lo spirare dei termini ex art. 183, comma 6,c.p.c.Lamenta che l’intervento volontario di MPS, spiegato dopo la maturazionedelle preclusioni assertive, non poteva legittimare l’introduzione di nuovifatti costitutivi della domanda revocatoria, dovendosi applicare anche alterzo intervenuto il divieto di compiere atti non più consentiti alle partioriginarie, ai sensi dell’art. 268, comma 2, c.p.c.Ne consegue l’erroneità della decisione che ha ritenuto “pacifica” la qualitàdi creditore di MPS per mancata contestazione specifica, laddovel’allegazione stessa avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile eimproduttiva di effetti, con conseguente difetto di legittimazione attivadella banca ad agire in revocatoria.4.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenzaper violazione degli artt. 115 e 267, comma 2, c.p.c., avendo i giudici dimerito erroneamente applicato la regola della mancata contestazione a unintervento di terzo non comunicato dalla Cancelleria alle parti costituite.Lamenta che, in assenza di rituale comunicazione dell’interventovolontario di MPS, non poteva esigersi una contestazione specifica giàall’udienza del 2 aprile 2019, essendo il contenuto dell’interventooggettivamente ignoto al convenuto, con conseguente lesione delcontraddittorio e del giusto processo.Ne deriva l’illegittimità della qualificazione come “fatto pacifico”dell’asserito debito verso MPS e, quindi, il difetto di prova dellalegittimazione attiva della banca ad agire in revocatoria.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5925/2024Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 15980/2026Data pubblicazione 24/05/20265.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi,sono infondati.La questione sottoposta concerne l’estensione dei poteri processuali delterzo che interviene volontariamente in un giudizio ordinario di cognizionedopo la scadenza dei termini perentori di cui all’art. 183, 6 comma, c.p.c.,ed in particolare se l’interveniente tardivo sia soggetto alle preclusioniassertive e istruttorie già maturate per le parti originarie, con specificoriferimento alla possibilità di allegare e provare i fatti costitutivi dellapropria domanda, quali la titolarità di un credito nell’azione revocatoria.La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel distinguere, conriferimento all’intervento volontario tardivo, il piano delle allegazioni daquello delle prove.In particolare, l’art. 268, 2 comma, c.p.c., nella parte in cui dispone chel’interveniente non può compiere atti che al momento dell’intervento nonsono più consentiti ad alcuna parte, è costantemente interpretato nelsenso che la relativa preclusione opera esclusivamente sul pianoistruttorio, e non anche su quello assertivo (Cass., sez.

III, 16 ottobre2008, n. 25264; Cass., sez.

III, 8 maggio 2012, n. 6908; Cass., sez.

III,18 gennaio 2023, n. 1377; Cass., sez.

III, 9 maggio 2023, n. 12463;Cass., sez.

III, 16 settembre 2025, n. 25450).Ne consegue che il terzo che interviene volontariamente nel processo,anche dopo la scadenza dei termini per la fissazione del themadecidendum, conserva la facoltà di proporre domande nuove e di allegare irelativi fatti costitutivi, atteso che una diversa interpretazione finirebbeper svuotare di contenuto l’istituto dell’intervento volontario, il quale èconsentito sino all’udienza di precisazione delle conclusioni (Cass., sez.III, 16 ottobre 2008, n. 25264; Cass., sez.

VI, 26 febbraio 2020, n.5262).Diversamente, sul piano probatorio, l’interveniente tardivo è soggetto atutte le preclusioni istruttorie già maturate per le parti originarie.

EgliNumero registro generale 5925/2024Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 15980/2026Data pubblicazione 24/05/2026deve, infatti, accettare il processo nello stato in cui si trova e non puòdedurre nuovi mezzi di prova, né costituendi né documentali, qualora irelativi termini siano ormai spirati (Cass., sez.

III, 5 ottobre 2018, n.24529).Tale preclusione opera anche con riferimento alla prova dellalegittimazione ad agire, sicché non è ammessa la tardiva produzionedocumentale diretta a dimostrare la titolarità del credito dedottodall’interveniente, neppure quando essa costituisca il presupposto delladomanda proposta, come nel caso dell’azione revocatoria (Cass., sez.

III,9 maggio 2023, n. 12463).Questa Corte ha chiarito che l’ammissione di una simile produzione tardivadeterminerebbe un’irragionevole compressione del diritto di difesa dellacontroparte, privata della possibilità di offrire la relativa prova contraria.Pertanto, l’allegazione del credito da parte dell’interveniente tardivo, purastrattamente ammissibile sul piano assertivo, rimane priva di riscontroprobatorio, con conseguente rigetto della domanda per difetto di provadella legittimazione attiva, restando fermo l’onere probatorio di cui all’art.2697 c.c. (Cass., sez.

I, 12 febbraio 2013, n. 3403).Né tale carenza probatoria può essere colmata mediante il principio di noncontestazione ex art. 115 c.p.c., poiché l’onere di contestazione sorge soloa fronte di allegazioni ritualmente e tempestivamente introdotte nelprocesso.La mancata contestazione non può, pertanto, tradursi in una relevatio abonere probandi in favore dell’interveniente tardivo, il quale resta gravatodell’onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato.In astratto, l’interveniente potrebbe avvalersi del principio di acquisizioneprocessuale, in forza del quale le prove legittimamente acquisite alprocesso sono valutabili a prescindere dalla parte che le abbia introdotte(Corte cost., 18 luglio 2013, n. 209; Cass., sez.

III, 18 gennaio 2023, n.1377).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5925/2024Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 15980/2026Data pubblicazione 24/05/2026Tuttavia, tale principio incontra un limite nel caso di documentiprovenienti dalla stessa parte che intende avvalersene.È stato infatti affermato che le scritture formate dalla parte a propriofavore non hanno valore di prova, ma costituiscono mere dichiarazioniunilaterali, anche qualora siano state prodotte in giudizio da altra parte(Cass., sez.

I, 12 luglio 2023, n. 19820).

Ne consegue che documentisono idonei a dimostrarne la legittimazione attiva.Un diverso regime opera esclusivamente nel caso di intervento adesivodipendente.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che, in ragione della posizioneaccessoria e subordinata dell’interveniente rispetto alla parte adiuvata, lepreclusioni maturate in capo a quest’ultima si estendono anche al pianoassertivo, con conseguente impossibilità per l’interveniente di proporredomande o eccezioni nuove ove la parte principale abbia già perso talefacoltà (Cass., S.U., 19 febbraio 2020, n. 4250).Conclusivamente, il terzo che interviene in via principale o litisconsortiledopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., puòlegittimamente proporre nuove domande e allegare i fatti costitutivi delproprio diritto, ma resta soggetto alle preclusioni istruttorie già maturate,con conseguente impossibilità di fornire prova documentale della proprialegittimazione attiva.Tale difetto probatorio non è superabile né mediante il principio di noncontestazione né attraverso l’utilizzo di documenti già presenti in atti.Solo nell’ipotesi di intervento adesivo dipendente le preclusioni operanoanche sul piano assertivo.Nel caso di specie correttamente la corte d’appello ha ritenuto ammissibilee rilevante l’intervento spiegato da MPS in primo grado, fondatosull’allegazione dell’esistenza di un credito vantato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].Tali fatti, dedotti dall’interveniente nell’ambito della consentita attivitàassertiva e posti a fondamento sia della qualità di creditrice sia dell’azioneNumero registro generale 5925/2024Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 15980/2026Data pubblicazione 24/05/2026revocatoria esercitata con la comparsa di risposta del 19 febbraio 2016,non risultano essere stati oggetto di una tempestiva e specificacontestazione da parte del convenuto.La Corte territoriale ha dunque fatto corretta applicazione dei principi intema di attività assertiva, non contestazione e onere della prova,valorizzando coerentemente la condotta processuale delle parti e rilevandocome la mancata contestazione tempestiva dell’allegazione relativa alcredito precludesse ogni successiva deduzione difensiva sul punto.5.1.

Con il terzo motivo, proposto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e diMB [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., il ricorrente deduce la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello abbiaomesso di pronunciarsi sull’eccezione di merito concernente il difetto delconsilium fraudis.Deduce che la Corte d’Appello si è limitata a valorizzare presunzionifondate sul rapporto di parentela tra alienante e acquirente, senzaesaminare né confutare la specifica eccezione – ritualmente sollevata sindal primo grado – secondo cui [OSCURATO:PERSONA], avendo revocato la fideiussione nel2007 e non avendo ricevuto per anni alcuna comunicazione dalla banca,ignorava incolpevolmente l’esistenza del debito al momentodell’alienazione del 22 febbraio 2011.Tale omissione motivazionale incide sul presupposto soggettivo dell’azionerevocatoria, poiché l’incolpevole ignoranza del debito verso lo specificocreditore esclude il consilium fraudis e, quindi, l’accoglibilità delladomanda ex art. 2901 c.c.5.2.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. edell’art. 118 disp. att. c.p.c., per motivazione omessa o meramenteapparente in ordine all’eccezione di merito – reiterata come motivo diappello – relativa alla ignoranza incolpevole dell’esistenza del debito versoCassa di Risparmio di Firenze al momento dell’alienazione immobiliare.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5925/2024Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 15980/2026Data pubblicazione 24/05/2026Deduce che la Corte d’Appello ha fondato l’affermazione del consiliumfraudis esclusivamente su presunzioni legate al rapporto di parentela traalienante e acquirente, senza esaminare né confutare l’autonoma edecisiva circostanza dedotta dall’appellante, ossia la revoca dellafideiussione nel 2007 e la protratta omissione, per anni, di qualsiasicomunicazione bancaria, idonea a ingenerare la legittima convinzionedell’inesistenza del debito.La motivazione è pertanto apparente, poiché l’elemento valorizzato (laparentela) non è logicamente incompatibile con l’ignoranza incolpevole deldebito e non vale, da solo, a fondare la consapevolezza di arrecarepregiudizio allo specifico creditore, presupposto soggettivo dell’azionerevocatoria ex art. 2901 c.c.6.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quantoconnessi, sono fondati e meritano accoglimento nei termini di seguitoindicati.Occorre precisare che il giudice d’appello che ometta di esaminare unaspecifica eccezione di merito ritualmente proposta, quale quella relativaall’assenza della scientia damni o del consilium fraudis nell’azionerevocatoria, incorre nel vizio di omessa pronuncia, con conseguente nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., integrando un error inprocedendo denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.(Cass., sez.

II, 27 marzo 1999, n. 2941; Cass., sez.

II, 12 novembre2013, n. 25427; Cass., sez.

III, 27 febbraio 2024, n. 5193; Cass., sez.

II,10 aprile 2025, n. 9398).Tale vizio non è escluso dal fatto che la decisione sia fondata supresunzioni, ove il giudice si limiti a valorizzare elementi generici, come ilrapporto di parentela, senza confrontarsi con i fatti specifici allegati dallaparte a sostegno dell’eccezione, non ricorrendo in tal caso un rigettoimplicito logicamente incompatibile con la stessa (Cass., sez.

V, 30Numero registro generale 5925/2024Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 15980/2026Data pubblicazione 24/05/2026novembre 2016, n. 24410; Cass., sez.

V, 22 aprile 2022, n. 12836; Cass.,sez.

V, 12 febbraio 2026, n. 3137).In particolare, nel giudizio revocatorio, il rapporto di parentela costituisceun indizio rilevante, ma non è di per sé sufficiente a dimostrare l’elementosoggettivo, dovendo il giudice esaminare e valutare le circostanzeconcrete dedotte per escluderlo; l’omesso esame di tali allegazioni integraviolazione delle regole sulla prova presuntiva di cui all’art. 2729 c.c.(Cass., sez.

III, 22 novembre 2013, n. 26217; Cass., sez.

III, 28 febbraio2019, n. 5806; Cass., sez.

III, 6 ottobre 2025, n. 26853).Resta, infine, condizione imprescindibile per la configurabilità del vizio chel’eccezione sia stata proposta nei gradi di merito in modo chiaro, specificoe rituale (Cass., sez.

VI, 31 gennaio 2019, n. 2831).Nel caso di specie la Corte d’appello ha fondato l’accertamento dellascientia damni sul rapporto di parentela tra padre e figlio (cfr. pag. 15sentenza impugnata) su un impianto presuntivo carente dei requisitiprevisti dall’art. 2729 c.c., così come delineati dalla giurisprudenzaconsolidata di questa Corte.Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr.,ex plurimis, Cass., Sez.

III, 15 febbraio 2023, n. 4784; Cass., Sez.

III, 21marzo 2022, n. 9054; Cass., Sez.

III, 28 ottobre 2019, n. 27457), laprova presuntiva è un mezzo di prova critica, il cui utilizzo è subordinatoalla presenza di elementi indiziari che, per essere legittimamentevalorizzati, devono essere gravi, precisi e concordanti.La gravità denota un elevato grado di attendibilità dell’indizio in ordine allaprobabilità dell’esistenza del fatto ignoto; la precisione implica l’univocitàdella deduzione inferenziale, escludendo ricostruzioni alternative ocontraddittorie; la concordanza presuppone la convergenza di unapluralità di indizi, fermo restando che anche un solo indizio, purché gravee preciso, può essere sufficiente, sempre che la motivazione del giudicedia conto in modo adeguato della sua forza dimostrativa.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5925/2024Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 15980/2026Data pubblicazione 24/05/2026Nel caso in esame, la Corte territoriale ha desunto la consapevolezza delpregiudizio arrecato al creditore dalla sola esistenza del rapporto parentaletra [OSCURATO:PERSONA] e il figlio.Infatti, la Corte ha errato dove ha affermato che la prova della fraudolentacollusione tra il debitore e il terzo (c.d. consilium fraudis) può esserefornita anche attraverso presunzioni semplici, soprattutto se fondate sullaqualità delle parti del negozio fraudolento, compresa la sussistenza di unvincolo di parentela tra il terzo acquirente ed il debitore.Entrambi tali elementi, tuttavia, risultano inidonei a fondare lapresunzione richiesta.Il rapporto parentale, in mancanza di ulteriori circostanze sintomatiche —quali la comunanza di interessi patrimoniali, la conoscenza dimostratadella situazione debitoria del coniuge, o condotte anomale funzionali aeludere la responsabilità patrimoniale — non costituisce, di per sé,elemento presuntivo dotato del requisito di gravità e precisione.Del pari dicasi con riferimento alla coincidenza temporale, considerataisolatamente, non rivestendo valenza univoca.Ne consegue che la motivazione resa dalla Corte di merito in ordine allasussistenza del consilium fraudis si risolve in una motivazione meramenteapparente, e pertanto inesistente.7.

Dell'impugnata sentenza, in accoglimento p.q.r. del 3° e 4° motivo,infondati il 1° e 2° motivo, s'impone pertanto la cassazione in relazione,con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze, che in diversa composizioneprocederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principioapplicazione.Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione.

P.Q.MNumero registro generale 5925/2024Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 15980/2026Data pubblicazione 24/05/2026La Corte accoglie il 3° e 4° motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione; rigetta il 1° e il 2° motivo.

Cassa in relazione la sentenzaimpugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, allaCorte d’Appello di Firenze, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 27 febbraio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroMb [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5925/2024Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 15980/2026Data pubblicazione 24/05/2026Siena [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ItalfondiarioSpa;-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 6/2024 depositata il02/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato nel 2004 fideiussione in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Firenze a garanzia di un affidamento concesso alla societàsuccessivamente la banca gli comunicasse l’esistenza di ulterioriesposizioni debitorie.Con atto del 22 febbraio 2011, [OSCURATO:PERSONA] e la moglie alienavano al figlioStefano la nuda proprietà di alcuni immobili siti in Grosseto; tali benivenivano poi trasferiti, con successivo atto del 5 novembre 2012, allacooperativa [OSCURATO:PERSONA].Il 27 novembre 2013, [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratore della Cassa diRisparmio di Firenze, deducendo un credito di euro 65.043,93 fondato sudecreto ingiuntivo emesso in forza della fideiussione, agiva in revocatoriaNumero registro generale 5925/2024Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 15980/2026Data pubblicazione 24/05/2026ex art. 2901 c.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della moglie, del figlio e dellacooperativa acquirente. I convenuti si costituivano, contestando, tral’altro, la sussistenza del consilium fraudis, deducendo l’incolpevoleignoranza del debito da parte del [OSCURATO:PERSONA] al momento delle alienazioni.Nel corso del giudizio di primo grado interveniva [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., deducendo di essere creditrice del [OSCURATO:PERSONA] e chiedendol’inefficacia dell’atto anche nei propri confronti.Il Tribunale di Grosseto, con la sentenza n. 680/2019 accoglieva ladomanda revocatoria nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], ritenendo sussistenti ipresupposti di cui all’art. 2901 c.c. sia per [OSCURATO:SOCIETA] sia per MPS,reputando non contestata la qualità di creditore di quest’ultima.2. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, deducendo, per quantoqui rileva, l’assenza del consilium fraudis e l’erronea applicazione delprincipio di non contestazione quanto alla posizione creditoria di MPS. Igiudizi di appello, riuniti, vedevano la costituzione dei successori a titoloparticolare dei rispettivi istituti di credito.2.1. La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 6 del 2 gennaio2024, rigettava l’appello del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo provato per presunzioni ilconsilium fraudis e confermando la legittimazione ad agire di MPS (e delsuo avente causa), sul presupposto della mancata tempestivacontestazione del credito.3. Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito hanno propostoricorso [OSCURATO:PERSONA], con 2 motivi.3.1. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in proprio nonché nella sua qualità diprocuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l. hanno resistitoal ricorso con distinti e autonomi controricorsi.La controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 5925/2024Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 15980/2026Data pubblicazione 24/05/20264.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione degli artt. 183 e 268, comma 2, c.p.c., inrelazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., per avere i giudici di meritoerroneamente qualificato come fatto non contestato l’esistenza di undebito del [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., nonostantetale allegazione fosse stata introdotta tardivamente dal terzo intervenutocon comparsa depositata oltre lo spirare dei termini ex art. 183, comma 6,c.p.c.Lamenta che l’intervento volontario di MPS, spiegato dopo la maturazionedelle preclusioni assertive, non poteva legittimare l’introduzione di nuovifatti costitutivi della domanda revocatoria, dovendosi applicare anche alterzo intervenuto il divieto di compiere atti non più consentiti alle partioriginarie, ai sensi dell’art. 268, comma 2, c.p.c.Ne consegue l’erroneità della decisione che ha ritenuto “pacifica” la qualitàdi creditore di MPS per mancata contestazione specifica, laddovel’allegazione stessa avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile eimproduttiva di effetti, con conseguente difetto di legittimazione attivadella banca ad agire in revocatoria.4.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenzaper violazione degli artt. 115 e 267, comma 2, c.p.c., avendo i giudici dimerito erroneamente applicato la regola della mancata contestazione a unintervento di terzo non comunicato dalla Cancelleria alle parti costituite.Lamenta che, in assenza di rituale comunicazione dell’interventovolontario di MPS, non poteva esigersi una contestazione specifica giàall’udienza del 2 aprile 2019, essendo il contenuto dell’interventooggettivamente ignoto al convenuto, con conseguente lesione delcontraddittorio e del giusto processo.Ne deriva l’illegittimità della qualificazione come “fatto pacifico”dell’asserito debito verso MPS e, quindi, il difetto di prova dellalegittimazione attiva della banca ad agire in revocatoria.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5925/2024Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 15980/2026Data pubblicazione 24/05/20265. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi,sono infondati.La questione sottoposta concerne l’estensione dei poteri processuali delterzo che interviene volontariamente in un giudizio ordinario di cognizionedopo la scadenza dei termini perentori di cui all’art. 183, 6 comma, c.p.c.,ed in particolare se l’interveniente tardivo sia soggetto alle preclusioniassertive e istruttorie già maturate per le parti originarie, con specificoriferimento alla possibilità di allegare e provare i fatti costitutivi dellapropria domanda, quali la titolarità di un credito nell’azione revocatoria.La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel distinguere, conriferimento all’intervento volontario tardivo, il piano delle allegazioni daquello delle prove.In particolare, l’art. 268, 2 comma, c.p.c., nella parte in cui dispone chel’interveniente non può compiere atti che al momento dell’intervento nonsono più consentiti ad alcuna parte, è costantemente interpretato nelsenso che la relativa preclusione opera esclusivamente sul pianoistruttorio, e non anche su quello assertivo (Cass., sez. III, 16 ottobre2008, n. 25264; Cass., sez. III, 8 maggio 2012, n. 6908; Cass., sez. III,18 gennaio 2023, n. 1377; Cass., sez. III, 9 maggio 2023, n. 12463;Cass., sez. III, 16 settembre 2025, n. 25450).Ne consegue che il terzo che interviene volontariamente nel processo,anche dopo la scadenza dei termini per la fissazione del themadecidendum, conserva la facoltà di proporre domande nuove e di allegare irelativi fatti costitutivi, atteso che una diversa interpretazione finirebbeper svuotare di contenuto l’istituto dell’intervento volontario, il quale èconsentito sino all’udienza di precisazione delle conclusioni (Cass., sez.III, 16 ottobre 2008, n. 25264; Cass., sez. VI, 26 febbraio 2020, n.5262).Diversamente, sul piano probatorio, l’interveniente tardivo è soggetto atutte le preclusioni istruttorie già maturate per le parti originarie. EgliNumero registro generale 5925/2024Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 15980/2026Data pubblicazione 24/05/2026deve, infatti, accettare il processo nello stato in cui si trova e non puòdedurre nuovi mezzi di prova, né costituendi né documentali, qualora irelativi termini siano ormai spirati (Cass., sez. III, 5 ottobre 2018, n.24529).Tale preclusione opera anche con riferimento alla prova dellalegittimazione ad agire, sicché non è ammessa la tardiva produzionedocumentale diretta a dimostrare la titolarità del credito dedottodall’interveniente, neppure quando essa costituisca il presupposto delladomanda proposta, come nel caso dell’azione revocatoria (Cass., sez. III,9 maggio 2023, n. 12463).Questa Corte ha chiarito che l’ammissione di una simile produzione tardivadeterminerebbe un’irragionevole compressione del diritto di difesa dellacontroparte, privata della possibilità di offrire la relativa prova contraria.Pertanto, l’allegazione del credito da parte dell’interveniente tardivo, purastrattamente ammissibile sul piano assertivo, rimane priva di riscontroprobatorio, con conseguente rigetto della domanda per difetto di provadella legittimazione attiva, restando fermo l’onere probatorio di cui all’art.2697 c.c. (Cass., sez. I, 12 febbraio 2013, n. 3403).Né tale carenza probatoria può essere colmata mediante il principio di noncontestazione ex art. 115 c.p.c., poiché l’onere di contestazione sorge soloa fronte di allegazioni ritualmente e tempestivamente introdotte nelprocesso.La mancata contestazione non può, pertanto, tradursi in una relevatio abonere probandi in favore dell’interveniente tardivo, il quale resta gravatodell’onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato.In astratto, l’interveniente potrebbe avvalersi del principio di acquisizioneprocessuale, in forza del quale le prove legittimamente acquisite alprocesso sono valutabili a prescindere dalla parte che le abbia introdotte(Corte cost., 18 luglio 2013, n. 209; Cass., sez. III, 18 gennaio 2023, n.1377).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5925/2024Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 15980/2026Data pubblicazione 24/05/2026Tuttavia, tale principio incontra un limite nel caso di documentiprovenienti dalla stessa parte che intende avvalersene.È stato infatti affermato che le scritture formate dalla parte a propriofavore non hanno valore di prova, ma costituiscono mere dichiarazioniunilaterali, anche qualora siano state prodotte in giudizio da altra parte(Cass., sez. I, 12 luglio 2023, n. 19820). Ne consegue che documentisono idonei a dimostrarne la legittimazione attiva.Un diverso regime opera esclusivamente nel caso di intervento adesivodipendente. Le Sezioni Unite hanno chiarito che, in ragione della posizioneaccessoria e subordinata dell’interveniente rispetto alla parte adiuvata, lepreclusioni maturate in capo a quest’ultima si estendono anche al pianoassertivo, con conseguente impossibilità per l’interveniente di proporredomande o eccezioni nuove ove la parte principale abbia già perso talefacoltà (Cass., S.U., 19 febbraio 2020, n. 4250).Conclusivamente, il terzo che interviene in via principale o litisconsortiledopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., puòlegittimamente proporre nuove domande e allegare i fatti costitutivi delproprio diritto, ma resta soggetto alle preclusioni istruttorie già maturate,con conseguente impossibilità di fornire prova documentale della proprialegittimazione attiva.Tale difetto probatorio non è superabile né mediante il principio di noncontestazione né attraverso l’utilizzo di documenti già presenti in atti.Solo nell’ipotesi di intervento adesivo dipendente le preclusioni operanoanche sul piano assertivo.Nel caso di specie correttamente la corte d’appello ha ritenuto ammissibilee rilevante l’intervento spiegato da MPS in primo grado, fondatosull’allegazione dell’esistenza di un credito vantato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].Tali fatti, dedotti dall’interveniente nell’ambito della consentita attivitàassertiva e posti a fondamento sia della qualità di creditrice sia dell’azioneNumero registro generale 5925/2024Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 15980/2026Data pubblicazione 24/05/2026revocatoria esercitata con la comparsa di risposta del 19 febbraio 2016,non risultano essere stati oggetto di una tempestiva e specificacontestazione da parte del convenuto.La Corte territoriale ha dunque fatto corretta applicazione dei principi intema di attività assertiva, non contestazione e onere della prova,valorizzando coerentemente la condotta processuale delle parti e rilevandocome la mancata contestazione tempestiva dell’allegazione relativa alcredito precludesse ogni successiva deduzione difensiva sul punto.5.1. Con il terzo motivo, proposto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e diMB [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., il ricorrente deduce la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello abbiaomesso di pronunciarsi sull’eccezione di merito concernente il difetto delconsilium fraudis.Deduce che la Corte d’Appello si è limitata a valorizzare presunzionifondate sul rapporto di parentela tra alienante e acquirente, senzaesaminare né confutare la specifica eccezione – ritualmente sollevata sindal primo grado – secondo cui [OSCURATO:PERSONA], avendo revocato la fideiussione nel2007 e non avendo ricevuto per anni alcuna comunicazione dalla banca,ignorava incolpevolmente l’esistenza del debito al momentodell’alienazione del 22 febbraio 2011.Tale omissione motivazionale incide sul presupposto soggettivo dell’azionerevocatoria, poiché l’incolpevole ignoranza del debito verso lo specificocreditore esclude il consilium fraudis e, quindi, l’accoglibilità delladomanda ex art. 2901 c.c.5.2. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. edell’art. 118 disp. att. c.p.c., per motivazione omessa o meramenteapparente in ordine all’eccezione di merito – reiterata come motivo diappello – relativa alla ignoranza incolpevole dell’esistenza del debito versoCassa di Risparmio di Firenze al momento dell’alienazione immobiliare.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5925/2024Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 15980/2026Data pubblicazione 24/05/2026Deduce che la Corte d’Appello ha fondato l’affermazione del consiliumfraudis esclusivamente su presunzioni legate al rapporto di parentela traalienante e acquirente, senza esaminare né confutare l’autonoma edecisiva circostanza dedotta dall’appellante, ossia la revoca dellafideiussione nel 2007 e la protratta omissione, per anni, di qualsiasicomunicazione bancaria, idonea a ingenerare la legittima convinzionedell’inesistenza del debito.La motivazione è pertanto apparente, poiché l’elemento valorizzato (laparentela) non è logicamente incompatibile con l’ignoranza incolpevole deldebito e non vale, da solo, a fondare la consapevolezza di arrecarepregiudizio allo specifico creditore, presupposto soggettivo dell’azionerevocatoria ex art. 2901 c.c.6. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quantoconnessi, sono fondati e meritano accoglimento nei termini di seguitoindicati.Occorre precisare che il giudice d’appello che ometta di esaminare unaspecifica eccezione di merito ritualmente proposta, quale quella relativaall’assenza della scientia damni o del consilium fraudis nell’azionerevocatoria, incorre nel vizio di omessa pronuncia, con conseguente nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., integrando un error inprocedendo denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.(Cass., sez. II, 27 marzo 1999, n. 2941; Cass., sez. II, 12 novembre2013, n. 25427; Cass., sez. III, 27 febbraio 2024, n. 5193; Cass., sez. II,10 aprile 2025, n. 9398).Tale vizio non è escluso dal fatto che la decisione sia fondata supresunzioni, ove il giudice si limiti a valorizzare elementi generici, come ilrapporto di parentela, senza confrontarsi con i fatti specifici allegati dallaparte a sostegno dell’eccezione, non ricorrendo in tal caso un rigettoimplicito logicamente incompatibile con la stessa (Cass., sez. V, 30Numero registro generale 5925/2024Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 15980/2026Data pubblicazione 24/05/2026novembre 2016, n. 24410; Cass., sez. V, 22 aprile 2022, n. 12836; Cass.,sez. V, 12 febbraio 2026, n. 3137).In particolare, nel giudizio revocatorio, il rapporto di parentela costituisceun indizio rilevante, ma non è di per sé sufficiente a dimostrare l’elementosoggettivo, dovendo il giudice esaminare e valutare le circostanzeconcrete dedotte per escluderlo; l’omesso esame di tali allegazioni integraviolazione delle regole sulla prova presuntiva di cui all’art. 2729 c.c.(Cass., sez. III, 22 novembre 2013, n. 26217; Cass., sez. III, 28 febbraio2019, n. 5806; Cass., sez. III, 6 ottobre 2025, n. 26853).Resta, infine, condizione imprescindibile per la configurabilità del vizio chel’eccezione sia stata proposta nei gradi di merito in modo chiaro, specificoe rituale (Cass., sez. VI, 31 gennaio 2019, n. 2831).Nel caso di specie la Corte d’appello ha fondato l’accertamento dellascientia damni sul rapporto di parentela tra padre e figlio (cfr. pag. 15sentenza impugnata) su un impianto presuntivo carente dei requisitiprevisti dall’art. 2729 c.c., così come delineati dalla giurisprudenzaconsolidata di questa Corte.Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr.,ex plurimis, Cass., Sez. III, 15 febbraio 2023, n. 4784; Cass., Sez. III, 21marzo 2022, n. 9054; Cass., Sez. III, 28 ottobre 2019, n. 27457), laprova presuntiva è un mezzo di prova critica, il cui utilizzo è subordinatoalla presenza di elementi indiziari che, per essere legittimamentevalorizzati, devono essere gravi, precisi e concordanti.La gravità denota un elevato grado di attendibilità dell’indizio in ordine allaprobabilità dell’esistenza del fatto ignoto; la precisione implica l’univocitàdella deduzione inferenziale, escludendo ricostruzioni alternative ocontraddittorie; la concordanza presuppone la convergenza di unapluralità di indizi, fermo restando che anche un solo indizio, purché gravee preciso, può essere sufficiente, sempre che la motivazione del giudicedia conto in modo adeguato della sua forza dimostrativa.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5925/2024Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 15980/2026Data pubblicazione 24/05/2026Nel caso in esame, la Corte territoriale ha desunto la consapevolezza delpregiudizio arrecato al creditore dalla sola esistenza del rapporto parentaletra [OSCURATO:PERSONA] e il figlio.Infatti, la Corte ha errato dove ha affermato che la prova della fraudolentacollusione tra il debitore e il terzo (c.d. consilium fraudis) può esserefornita anche attraverso presunzioni semplici, soprattutto se fondate sullaqualità delle parti del negozio fraudolento, compresa la sussistenza di unvincolo di parentela tra il terzo acquirente ed il debitore.Entrambi tali elementi, tuttavia, risultano inidonei a fondare lapresunzione richiesta.Il rapporto parentale, in mancanza di ulteriori circostanze sintomatiche —quali la comunanza di interessi patrimoniali, la conoscenza dimostratadella situazione debitoria del coniuge, o condotte anomale funzionali aeludere la responsabilità patrimoniale — non costituisce, di per sé,elemento presuntivo dotato del requisito di gravità e precisione.Del pari dicasi con riferimento alla coincidenza temporale, considerataisolatamente, non rivestendo valenza univoca.Ne consegue che la motivazione resa dalla Corte di merito in ordine allasussistenza del consilium fraudis si risolve in una motivazione meramenteapparente, e pertanto inesistente.7. Dell'impugnata sentenza, in accoglimento p.q.r. del 3° e 4° motivo,infondati il 1° e 2° motivo, s'impone pertanto la cassazione in relazione,con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze, che in diversa composizioneprocederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principioapplicazione.Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MNumero registro generale 5925/2024Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 15980/2026Data pubblicazione 24/05/2026La Corte accoglie il 3° e 4° motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione; rigetta il 1° e il 2° motivo. Cassa in relazione la sentenzaimpugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, allaCorte d’Appello di Firenze, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 27 febbraio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15980/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris