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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 29858/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24643/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e con indicazione di domicilio digitale all’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e con indicazione di domicilio digitale all’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]. -Controricorrente – Avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1808/2022 , pubblicatail 6/07/2022.

SANZIONI AMMINISTRATIVEUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del5 novembre 202 4 .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] propo neva opposizione avverso il verbale n. 000197/R/18 elevato dalla polizia locale del Comune di Statte con il quale gli veniva contestato l’illecito di cui all’art. 142, comma 9 , c.d.s. (violazione dei limiti di velocità) rilevat o con apparecchiatura elettronica mobile .

A sostegno dell’opposizione, aveva dedotto : (a) l’omessa contestazione immediata dell’infrazione; (b) la mancata indicazione dei motivi che avevano impedito la contestazione immediata; (c)l’assenza del decreto prefettizio di individuazione della strada extraurbana sulla quale poteva essere installato il dispositivo elettronico; (d) l’omessa taratura dell’apparecchio di rilevazione elettronicacon il quale era stata accertata l’infrazione.

Il Comune di Statte, nel primo atto difensivo, aveva chiesto il rigetto dell’opposizione, adducendo: (i) che l’opponente non aveva contestato condotta materiale addebitat a gli, ovverosia di aver percorso la SS 172 alla chilometrica 65+800 nella direzione [OSCURATO:PERSONA] - Taranto alla velocità di 169 km /h a fronte di un limite imposto di 90 km/h; (ii) che , con i l propri o comportamento di guida , aveva esposto a grave rischio la vita e l’ incolumità proprie, dei trasportati, degli utenti della strada, del personale di polizia addetto al servizio, in un tratto di strada già funestato da incidenti mortali; (iii) che la postazione di rilevazione era stata predisposta in esecuzione del decreto R000082 del 13 giugno 2017, ed aveva tutti i requisiti previsti dalla legge; (iv) l’inesistenza di norme giuridiche che contemplino la possibilità di circolare alla velocità di 169 km/h in tratti di strada sottoposti al limite di 90 km/h senza subire conseguenze per il solo fatto dell’assenza di un decreto prefettizio che autorizzi l’installazione di dispositivi di rilevazione fotografica; (v) che il veicolo del trasgressore non avrebbe potuto essere fermato se non mettendo in pericolo la sicurezza della circolazione, a causa della sua elevatissima velocità; (vi) che la taratura del dispositivo “ autovelox ” era stata correttamente eseguita; (vii) che la funzionalità dell’apparecchio era documentata e provata dall’apposito verbale di verifica; (viii) che l’ “a utovelox ” in questione era stat o approvat o con decreto n. 3758 emesso il 06/08/2014 dal M inistero delle Infrastrutture e deiTrasporti. [OSCURATO:PERSONA] di p ace di Taranto, con sentenza n. 1912/2019, accoglieva il ricorso e annulla va l’opposto verbale di con testazione in dipendenza dell’insufficiente documentazione prodotta in giudizio dal suddetto Comune.

Avverso la sentenza di primo grado il Comune di Statte interponevaappello, che si svolgeva nel contraddittorio del ricorrente in primo grado, il quale riproponeva i motivi d ell’iniziale opposizione al verbale di contestazione.

Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 1808/2022, acco glieva l’appello,condannando l’appellato a rifondere al Comune di Statte “le spese del doppio grado di giudizio”, cheliquidava in “euro 120,00 per borsuali” e in “euro 1.600,00 per compensi professionali”.

Questo, in sintesi - per quanto ancora rileva in relazione alla seguente disamina dei motivi di ricorso per cassazione - , il percorso argomentativotracciato dal giudice d’appello: (a) l’art. 4, comma 4 , della legge n. 168 del 2002 così dispone: “4.

Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l’obbligo di contestazione immediata di cui all’articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

La rilevazione dell’infrazione alle disposizioni dell’art. 142 c.d.s. effettuata con i mezzi fotografici di cui al medesimo art. 4 esime così espressamente dall’obbligo della contestazione immediata, rendendo altresì lecito l’“accertamento postumo”; (b)l’art. 384 del d.p.r. 495/1992 (“Regolamento di esecuzione del codice della strada”), sotto la rubrica “casi di impossibilità della contestazione immediata”, così dispone: “I. - I casi di materiale impossibilità della contestazione immediata prevista dall’art. 201 comma 1 del codice sono a titolo esemplificativo, i seguenti: a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso in curva; d) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto; e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; f) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo”.

Con il sostantivo “impossibilità” la norma introduce così l’esonero dall’obbligo di contestazione immediata.

La portata precettiva dell’art. 384 in discorsoè nel senso che, nei casi ivi tipizzati, opera una presunzione iuris et de iure di impossibilità, che es ime la P.A. da ogni onere di contestazione immediata, con la conseguenza che sono infondati i motivi di opposizione proposti dalla parte privata nel giudizio di primo grado e riproposti in sede di gravame; (c) dal testo dell’art. 4 della legge n. 168 del 2002 si evince che non è prevista alcuna sanzione con riferimento al verbale di contestazione che sia privo dell’indicazione specifica delle modalità con le quali “viene data informazione agli automobilisti ” della installazione dei dispositivi automatici dirilevamento della velocità ;(d) l’art. 6-bis dell’art. 142 c.d.s. prescrive la presenza di segnaletica che avvisi l’utente della strada della presenza di dispositivi per il rilevamento automatico della velocità, i quali, a loro volta, possono non essere ben visibili.

Inoltre, il verbale di infrazione, al contrario di quanto sostiene l’appellato, non è viziato se non contiene l’indicazione delle modalità con le quali siano stati preannunciati, lungo il tracciato stradale, i dispositivi di rilevamento automatico della velocità: se la segnalazione è presente, l’infrazione è correttamente contestata anche se non se fa menzione nel verbale; (e) il rispetto delle prescrizioni dell’art. 142,comma 6-bis, c.d.s. e dell’art. 4, comma 1 , della legge n. 168/2002 è documentato dal contenuto del“verbale di verifica per dispositivi operanti in modalità istantanea” del 17/11/2018, prodotto in giudizio dal Comune di Statte; (f) l’opponente non ha contestato i fatti materiali integranti la violazione che gli sono stati addebitati, fatti che, pertanto, debbono ritenersi processualmente provati .

Gli stessi fatti, inoltre, sono documentati nelle fotografie prodotte dalla polizia locale che ritraggono il veicolo in circolazione con la targa [OSCURATO:TARGA] bene evidente.

Opera, nella specie, il meccanismo probatorio dell’art. 2712 c.c., non avendo l’interessato contestato la corrispondenza delle fotografie alla realtà storica dei fatti accaduti, ragion per cui deve ritenersi provato che il veicolo in questione abbia percorso, in data 17/11/2018, la SS 172 all’altezza del la chilometrica 65+800 a velocità notevolmente superiore al limite fissato in 90 Km/h;

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di dodici motivi.

Il Comune di Statte ha resistito con controricorso, illustrato con una memoria.

Consideratoche:1.il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 comma 2 n. 4 , 112, c.p.c., nella parte in cui è stata respinta l’opposizione di esso ricorrente con argomentazioni (da considerarsi) irragionevoli , che non costituivano motivi di opposizione, quali la ravvisata inconsistenza dell’omissione, nel verbale di accertamento, dell’indicazione della modalità con cui gli automobilisti vengono informati della presenza di dispositivi automatici a mezzo della segnaletica verticale di preavviso;

1.1. il motivo è inammissibile; la censura difetta di decisività ai fini della (eventuale) cassazione della pronuncia impugnata, secondo quanto prescritto dall ’ art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., perché il ricorrente si duole delle argomentazioni irragionevoli della sentenza con riferimento a l contenuto necessario del verbale di contestazione, ma non indica il nesso di causalità tra la denunciata digressione argomentativa a suo giudizio ultronea e la decisione stessa (la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che l’interesse ad impugnare con ricorso per cassazione è inscindibil mente connesso a lla possibilità di conseguire un risultato pratico favorevole);

2. il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 142 comma 6-bisc.d.s., dell’art. 7.4 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei T rasporti n. 282/2017, dell’art. 4.2 della circolare del M inistero dell’ I nterno del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per avere la sentenza impugnata declinato l’erroneo principio per il quale, ai fini della legittimità della sanzione, sarebbe sufficiente la presenza di segnaletica stradale di preavviso, mentre non sarebbe necessaria la piena visibilità all’utente dell’apparecchio rilevatore della velocità.

Si aggiunge che il Comune di Statte non aveva , con l ’atto di appello, contestato (quanto rilevato dal Giudice di pace di Taranto, ossia) che l’apparecchio autovelox era occultato dall’auto di servizio dei verbalizzanti;

2.1. il motivo non è fondato; in base allacostante giurisprudenza di questa Corte ( vedi , ad es., Sez. 2, Ordinanza n. 9556 del 7/04/2023), in tema di rilevamento della velocità mediante apparecchiature elettroniche, l’art. 142, comma 6-bis, del codice della strada, secondo il quale le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione.

Il Tribunale di Taranto non si è discostato da questo principio di diritto laddove (alle pagg. 12 e 13 della sentenza) ha affermato che il Comune di Statte ha provato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 142 comma 6-bis c.d.s. mediante la produzione del verbale di verifica della funzionalità per dispositivi operanti in modalità istantanea del 17/11/2018, nel quale la polizia locale (tra l’altro) dà atto di “aver verificato la regolarità della segnaletica verticale presente lungo il tratto di strada interessato” e di avere installato il misuratore di velocità “autovelox 106 mobile e temporaneo” “a 400 mt a sud del segnale verticale mobile e a 500 mt a sud del segnale verticale fisso, indicante controllo della velocitàper veicoli in transito da [OSCURATO:PERSONA] in direzione Taranto”.

Il giudice di merito, senza infrangere né il dato normativo né i principi enunciati da questa Corte, ha fatto un’ulteriore considerazione, del tutto incidentale, che non costituisce tuttavia una ratio decidendi, secondo cui non la postazione di controllo– la quale, anche per il giudice tarantino, deve essere preventivamente segnalata e ben visibile- ma il dispositivo di rilevamento automatico , cioè, l’apparecchio autovelox installato su cavalletto, può non essere ben visibile all’utente della strada;

3. il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c.: si adduce che il Tribunale ha attribuito valore probatorio decisivo ai fini della conferma del verbale di accertamento alla ravvisata, ma insussistente, assenza di contestazione dell’infrazione e delle fotografie prodotte dal dispositivo di rilevamento della velocità da parte di esso ricorrente , il quale, al contrario, ne i propri atti difensivi , aveva ripetutamente contestato , sotto numerosi profili, l’accertamento della velocità di 169 km/h attribuita al suo veicolo;

3.1. il motivo è inammissibile; è il caso di richiamare il principio di diritto ripetutamente enunciato da questa Corte ( ex multis , Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Sez. 5, Ordinanza n. 11493 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 1, Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020, che, in motivazione, menziona “Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 24 maggio 2006, n. 12372”), secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa.Nella specie, il ricorrente non ha interesse a fare valere la violazione del principio di non contestazione perché la sentenza impugnata si fonda anche su un’altra autonoma ratio decidendi , non efficacemente criticata dalla stessa parte e , comunque , correlata all’apprezzamento discrezionale delle risultanze probatorie rimesso in via esclusiva al giudice di merito, secondo cui la fondatezza della pretesa sanzionatoria della P.A. è desumibile anche dalla documentazione (verbale di accertamento della violazione e rilievi fotografici) dalla stessaprodotta in giudizio;

4. il quarto motivo, formulato in via subordinata rispetto al terzo, censura la sentenza impugnata in relazione al la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 23, 24e 97 Cost.Si sostiene che,se anche si ritenesse mancante la contestazione da parte dell’interessato dell’ipotizzato eccesso di velocità, la fondatezza della pretesa sanzionatoria non sarebbe da sola sufficiente ai fini del rigetto dell’opposizione svolta dal destinatario della sanzione, dovendo necessariamente concorrere con essa la prova della piena legittimità formale e procedurale dell’azione di accertamento dell’infrazione, da assumersi nei limiti dei motivi di opposizione e dei dati emergenti dalle prove assunte e con una corretta ripartizione dell’onere della prova;

4.1. il motivo è inammissibile per le ragioni appresso indicate; in primo luogo, l’asserita violazione dell’art. 2697 c.c.,in tema di ripartodell’onere della prova tra P.A. e destinatario della sanzione , è espostain termini del tutto generici e, quindi, sotto questo profilo, la doglianza difetta di specificità.

Anche il rilievo concernente la violazione dei precetti costituzionali non è correttamente proposto perché non reca la specifica indicazione della norma di legge della cui costituzionalità la parte dubita.Le Sezioni unite della Corte (Sentenza n. 25573 del 12/11/2020; in termini, Cass. 15/06/2018, n. 15879; conf.: 17/02/2014, n. 3708/2014) hanno puntualmente stabilito che la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivodi ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata.

Questa stessa Corte, sempre nella più autorevole composizione (Sentenza n. 11167 del 6/04/2022), ha successivamente chiarito che la violazione o falsa applicazione delle norme costituzionali può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. quando tali norme siano di immediata applicazione (evenienza, quest’ultima, che non ricorre nella specie), non essendovi disposizioni di rango legislativo di cui si possa misurare la conformità ai precetti della Carta fondamentale;

5. il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 116, 132 n. 4 c.p.c., e la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere il Tribunale di Taranto illegittimamente attribuito valore probatorio, tramite un irragionevole ragionamento presuntivo, all’omessa produzione in giudizio, da parte dell’appellato, dell’attestato della compagnia di assicurazione della R.C.A. del veicolo al fine di certificare l’effettiva velocità dell’auto sulla base della rilevazione del sistema satellitare probabilmente installato dell’automobiledi nuova costruzione;

5.1. il motivo è inammissibileper difetto di decisività (vedi punto 1.1.): il giudice di merito - con una chiosa del tutto incidentale , da ricondursi ad mero obiter dictum e non costituente, perciò, ratio decidendi- afferma che il trasgressore, al fine di escludere la propria responsabilità, avrebbe potuto produrre l’attestato della sua compagnia assicuratrice sulla velocità del veicolo rilevata con il sistema satellitare viasat , verosimilmente collocato sulla sua autovettura;

6. il sesto motivo, proposto in via subordinata rispetto al quinto, deducela violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 23, 24 e 97 Cost.Il risvolto argomentativo della sentenza d’appello oggetto del precedente motivo è qui censurato sotto il profilo della violazione della regola di riparto dell’onere probatorio e delle garanzie approntate dalla Costituzione in punto di applicazione sostanziale dei principi di legalità e buon andamento dell’azione amministrativa,quali limiti di legittimità dell’operato della P.A.;

6.1. il motivo è inammissibile per le ragioni sopra indicate ai punti

4.1. e 5.1., alle quali si rimanda;

7. il settimo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2 , n. 4 e 112 c.p.c., per avere la sentenza sviluppato una motivazione irragionevole o , in subordine , per non avere pronunciato sul motivo di opposizione al verbale di accertamento ( motivo riproposto in appello) relativo al l’omessa indicazione in esso del decreto prefettizio di individuazione della strada extraurbana nella quale era autorizzato l’uso dell’autovelox;

7.1. il motivo, articolato in due distinte censure, non è fondato; innanzitutto, con riferimento alla carenza strutturale della motivazione, ri tiene i l Collegio che la sentenza d’appello , della quale nella precedente parte narrativa sono stati riprodotti i principali passaggi argomentativi, soddisf i senz’altro, nella motivazione, il requisito del “minimo costituzionale”, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez.

U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053; Sez.

U. 18/04/2018, n. 9558; Sez.

U. 31/12/2018, n. 33679).

Il vizio di motivazione ricorre quando (diversamente da quanto accade nel caso di specie, nel quale il ragionamento del giudice di merito è chiaramente illustrato) la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il percorso seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez.

U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639, che, in motivazione [punto 3.], richiama Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526; Sez.

U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022, Rv. 664061).

La sentenza non è affettanemmeno dal vizio di omessa pronuncia poiché il Tribunale di Taranto, nell’accogliere l’appello, ha implicitamente aderito alla tesi del Comune di Statte secondo cui, nella specie, non era necessario che il prefetto autorizzasse l’uso del dispositivo di rilevamento della velocità perché: - da un lato, ai sensi dell’art. 4,comma 1 , dell a legge n. 168 del 2002, il rilevamento della velocità può essere effettuato sulle autostrade e strade extraurbane principali etc., secondo le direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; - dall’altro lato , il M inistero dell’ I nterno, con direttiva del 14/08/09 n. 300/A/10307/09/144/5//20/3 (“Individuazione con decreto del prefetto delle strade sulle quali è ammesso l’uso dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo”) ha stabilito che, relativamente alle strade classificate all’art. 2 comma 2 c.d.s. di tipo A (autostrade) e B (strade extraurbane principali) , i dispositivi di controllo possono essere sempre utilizzati, per cui non è necessaria una preventiva ricognizione da parte del Prefetto, precisandosi che, nel caso in esame, ai sensi dell’art. 2 commi 2 e 3,lettera b), c.d.s., il tratto di strada in oggetto - la strada statale 172 - per le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, è classificata come strada extraurbana principale.

La circostanza che il Tribunale di Taranto abbia (implicitamente) negato ogni rilievo al fatto che, trattandosi di “strada extraurbana principale”, il verbale impugnato non contenesse alcuna indicazione del decreto prefettizio previsto dall’art. 4, comma 1 , della legge n. 168 del 2002 è in linea con l’orientamento d i questa Corte ( cfr., per tutte, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26959 del 14/09/2022) , secondo cui, in caso di contestazione differita a mezzo di autovelox relativa ad infrazione commessa su strada extraurbana principale, non è necessaria l’indicazione nella motivazione del decreto prefettizio di ricomprensione della strada tra quelle su cui è possibile l’accertamento differito della violazione, atteso che, ex artt. 201, comma 1 quater, del codice della strada, e 4, comma 2, del d.l. n. 121 del 2002 (conv. con modif. dalla l. n. 168 del 2002), le ragioni che esimono gli accertatori dalla contestazione immediata sono direttamente evincibili dalle disposizioni di legge che le reputano in via generale sussistenti in base alle caratteristiche della circolazione, mentre solo per le strade diverse da quelle extraurbane principali non possono che essere desumibili dal decreto prefettizio che autorizza su di esse l’accertamento differito tramite autovelox;

8. l’ottavo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 200, 201 c.d.s. e 384 d.P.R. n. 495 del 1992: la critica si appunta sul fatto che il Tribunale di Taranto avrebbe erroneamente sostenuto che, nei casi tipizzati dall’art. 384 cit., compreso quello dell’impiego del dispositivo autovelox, la contestazione immediata sarebbe sempre impossibile e che la P.A. sarebbe sempre esonerata dal relativo incombente;8.1. il motivonon è fondato alla luce delle considerazioni svolte al punto 7.1.; l’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv., con modif., dalla l. n. 168 del 2002, dispone che , sulle autostrade e ( c ome nella specie) sulle strade extraurbane principali, gli organi di polizia possono impiegare od installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento dell’art. 142 c.d.s.

La possibilità attribuita agli organi di polizia, per queste tipologie di strade, del rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada in tema di limiti di velocità esclude , in radice , la necessità, per gli accertatori , di fermare il veicolo ai fini della contestazione dell’infrazione.

E questo perché, per le autostrade e le strade extraurbane principali, ai fini dell’applicazione dell’art. 142 c.d.s., trova applicazione la presunzione legale assoluta che non sia possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e delle persone controllate.

Diversamente, il secondo comma dell’art. 4, cit., demanda al prefetto l’individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, senza che venga recato pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico od all’incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati(vedi, al riguardo, Sez. 2, Ordinanza n. 27401 del 20/09/2022 e già Sez. 2, Sentenza n. 4242 del 22/02/2010); 9.il nono motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 comma 2 n. 4 , 112 c.p.c., per avere ( la stessa decisione)fornito una motivazione irragionevole o, in via subordinata, per non avere pronunciato sul motivo di opposizione al verbale di accertamento (motivo riproposto in appello) in punto di omessa o illegittima verifica della funzionalità e della taratura dell’autovelox;

9.1. il motivo non è fondato; la motivazione della sentenza, come sopra anticipato (al punto 7.1.), soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”.

Né sussiste il vizio di omessa pronuncia su un motivo di opposizione (riproposto dal Miraglia nell’atto di costituzione in appello)in ragione del fatto che la sentenza impugnata (alle pagg. 12 e 13) esamina puntualmente la questione della verifica della funzionalità e della taratura del dispositivo di rilevamento della velocità e riporta uno stralcio del verbale di verifica della funzionalità del 17/11/2018,nel quale - puntualizza il giudice di merito - la polizia municipale attesta, con efficacia fidefaciente ai sensi dell’art. 2700 c.c., che l’apparecchio in questione “ ha dato risultati positivi di funzionamento self test ok”, e dichiara di avere preso visione del certificato di taratura relativo al medesimo dispositivo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];

10. il decimo motivo, formulato subordinatamente rispetto al precedente, denuncia l’omesso esame circa fatti decisivi e dei mezzi di prova che li rappresentano, con conseguente violazione dell’art.115 c.p.c.

IlTribunale di Taranto non avrebbe considerato: - in primo luogo, che il verbale di verifica della funzionalità del rilevatore di velocità , prodotto dal Comune di Statte, datato 17/11/2018 , attesta che la verifica della funzionalità del dispositivo da parte della polizia locale era avvenuta nel giorno e nel luogo in cui era stata rilevata l’infrazione oggetto del giudizio, e che, quindi , si sarebbe dovuto ritenere che il rilevamento della velocità attribuita al veicolo di esso Miragliaera stata oggetto di una delle misurazioni che la polizia locale stava effettuando per il doveroso test di diagnosi del dispositivo al fine di verificarne la funzionalità, con violazione del punto 5.3 del d.m. n. 282 del 2017,che non consente di utilizzare i test di verifica della funzionalità delle apparecchiature per sanzionare le violazioni del c.d.s.; - i n secondo luogo, che il certificato di taratura era datato 11/12/2017 e recavale date del 30 e del 31/10/2017, quali momenti in cui erano state materialmente eseguite le misurazioni per la taratura dell’apparecchio, circostanze, queste, da cui si sarebbe dovuto trarre il fatto storico decisivo che , al momento del suo impiego, in data 17/11/2018, l’autovelox non era concretamente tarato da oltre un anno, laddove la normativa regolamentare sopra richiamata dispone univocamente che gli apparecchi di accertamento della velocità debbano essere sottoposti a verifiche periodiche della taratura con cadenza annuale a fare data dall ’ esecuzione della taratura iniziale;

10.1. il motivo, nella sua doppia articolazione, è privo di fondamento; in primo luogo, non sussiste il dedotto vizio ricondotto all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: quanto rappresentato dal ricorrente non attiene a un fatto “storico”, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

La censur a avanzat a non soddisfa , inoltre, il requisito di contenuto-forma dettato dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto non illustra il contenuto rilevante degli atti processuali o dei documenti su cui si fonda, né specifica come e quando il singolo “fatto” sia stato sottoposto alla discussione nel contraddittorio tra le parti, mediante analitica istanza nei rispettivi scritti difensivi avanzata prima della maturazione delle preclusioni assertive e istruttorie, e riguarda fatti non decisivi (cioè inidonei a determinare con certezza, se apprezzati correttamente, l’accoglimento dell’opposizione).

In secondo luogo, quanto alla prospettata violazione dell’art. 115 c.p.c., costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass. 10/06/2016, n. 11892; conf., ex multis, Cass. 11/10/2016, n. 20382; Cass. 28/02/2018, n. 4699; Cass. 3/11/2020, n. 24395; Cass. 26/10/2021, n. 30173).

Nel caso in esame il ricorrente non si è attenuto a questo principio di diritto, ma, come suaccennato, ha prospettato - per la prima volta in sede di legittimità - questioni nuove , che non risultano essere state esaminate nei gradi dimerito.

Si aggiunga chel’efficacia annuale della taratura, attestata dalla relativa certificazione, nella specie risulta rispettata: il certificato di taratura è datato 11/12/2017 e la violazione è stata accertata il 17/11/2018;

11. l’undicesimo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 comma 2 n. 4, 112 c.p.c.

Si sostiene che il Tribunale di Taranto, con motivazione “decisiva” e insieme “inconferente e sommaria”, avrebbe respinto alcuni motivi di opposizione al verbale della polizia locale fondati su norme prive di sanzione, senza esporre con chiarezza rispettivamente a quali motivi di opposizione e a quali norme prive di sanzione la sentenza intendesse riferirsi;

11.1. il motivo è inammissibile; la doglianza non pone questioni decisive – le quali, se correttamenterisolte dal Tribunale di Taranto, avrebbero determinato un esito diverso della controversia –ma si appunta contro taluni passi della sentenza che, nell’ottica del ricorrente, sarebbero poco chiari ed eccentrici rispetto ai motivi di opposizione;

12. il dodicesimo ed ultimo motivo lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 91 c.p.c. per avere il Tribunale tarantino, con la sentenza impugnata, condannato esso Miraglia al pagamento delle spese e delle competenze anche relative a l giudizio di primo grado nonostante che il Comune di Statte, davanti al Giudice di pace, non avesse diritto alriconoscimento dei compensi professionali perché era costituito con un funzionario delegato;

12.1. il motivo non è fondato; la P.A. che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell’opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio; in tal caso, pertanto, in favore dell’ente, possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota (Cass. nn. 19501/2022, 20365/2024).

Nella specie, tuttavia, la situazione è diversa da quella sottesa all’enunciato principio di diritto: infatti, il Tribunale di Taranto ha condannato l’appellato soccombente delle spese dei gradi di merito, e ha liquidato le spese vive (euro 120,00) e i compensi (euro 1.600,00), senza indicare specificamente la misura del compenso liquidata per il primo grado.

Nulla induce a presumere che, per il primo grado, la sentenza (errando) abbia riconosciuto alla P.A. i compensi di avvocato , tanto più che il ricorrente non si duole del fatto che il compenso per prestazioni professionali di euro 1.600,00, ove interamente imputato alla difesa in appello del Comune di Statte, superi il limite massimo fissato dalle tariffe forensi per il secondo grado, in relazione al valore della causa; 13.in conclusione, rigettati i motivi due, sette, otto, nove, dieci e dodici, dichiarati inammissibili i restanti, il ricorso deve essere , nel suo complesso,respinto;

14. le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

15. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , d i un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 750,00, a titolo di compenso, più euro 200,00 , per esborsi, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24643/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e con indicazione di domicilio digitale all’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e con indicazione di domicilio digitale all’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]. -Controricorrente – Avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1808/2022 , pubblicatail 6/07/2022. SANZIONI AMMINISTRATIVEUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del5 novembre 202 4 . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] propo neva opposizione avverso il verbale n. 000197/R/18 elevato dalla polizia locale del Comune di Statte con il quale gli veniva contestato l’illecito di cui all’art. 142, comma 9 , c.d.s. (violazione dei limiti di velocità) rilevat o con apparecchiatura elettronica mobile . A sostegno dell’opposizione, aveva dedotto : (a) l’omessa contestazione immediata dell’infrazione; (b) la mancata indicazione dei motivi che avevano impedito la contestazione immediata; (c)l’assenza del decreto prefettizio di individuazione della strada extraurbana sulla quale poteva essere installato il dispositivo elettronico; (d) l’omessa taratura dell’apparecchio di rilevazione elettronicacon il quale era stata accertata l’infrazione. Il Comune di Statte, nel primo atto difensivo, aveva chiesto il rigetto dell’opposizione, adducendo: (i) che l’opponente non aveva contestato condotta materiale addebitat a gli, ovverosia di aver percorso la SS 172 alla chilometrica 65+800 nella direzione [OSCURATO:PERSONA] - Taranto alla velocità di 169 km /h a fronte di un limite imposto di 90 km/h; (ii) che , con i l propri o comportamento di guida , aveva esposto a grave rischio la vita e l’ incolumità proprie, dei trasportati, degli utenti della strada, del personale di polizia addetto al servizio, in un tratto di strada già funestato da incidenti mortali; (iii) che la postazione di rilevazione era stata predisposta in esecuzione del decreto R000082 del 13 giugno 2017, ed aveva tutti i requisiti previsti dalla legge; (iv) l’inesistenza di norme giuridiche che contemplino la possibilità di circolare alla velocità di 169 km/h in tratti di strada sottoposti al limite di 90 km/h senza subire conseguenze per il solo fatto dell’assenza di un decreto prefettizio che autorizzi l’installazione di dispositivi di rilevazione fotografica; (v) che il veicolo del trasgressore non avrebbe potuto essere fermato se non mettendo in pericolo la sicurezza della circolazione, a causa della sua elevatissima velocità; (vi) che la taratura del dispositivo “ autovelox ” era stata correttamente eseguita; (vii) che la funzionalità dell’apparecchio era documentata e provata dall’apposito verbale di verifica; (viii) che l’ “a utovelox ” in questione era stat o approvat o con decreto n. 3758 emesso il 06/08/2014 dal M inistero delle Infrastrutture e deiTrasporti. [OSCURATO:PERSONA] di p ace di Taranto, con sentenza n. 1912/2019, accoglieva il ricorso e annulla va l’opposto verbale di con testazione in dipendenza dell’insufficiente documentazione prodotta in giudizio dal suddetto Comune. Avverso la sentenza di primo grado il Comune di Statte interponevaappello, che si svolgeva nel contraddittorio del ricorrente in primo grado, il quale riproponeva i motivi d ell’iniziale opposizione al verbale di contestazione. Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 1808/2022, acco glieva l’appello,condannando l’appellato a rifondere al Comune di Statte “le spese del doppio grado di giudizio”, cheliquidava in “euro 120,00 per borsuali” e in “euro 1.600,00 per compensi professionali”. Questo, in sintesi - per quanto ancora rileva in relazione alla seguente disamina dei motivi di ricorso per cassazione - , il percorso argomentativotracciato dal giudice d’appello: (a) l’art. 4, comma 4 , della legge n. 168 del 2002 così dispone: “4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l’obbligo di contestazione immediata di cui all’articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. La rilevazione dell’infrazione alle disposizioni dell’art. 142 c.d.s. effettuata con i mezzi fotografici di cui al medesimo art. 4 esime così espressamente dall’obbligo della contestazione immediata, rendendo altresì lecito l’“accertamento postumo”; (b)l’art. 384 del d.p.r. 495/1992 (“Regolamento di esecuzione del codice della strada”), sotto la rubrica “casi di impossibilità della contestazione immediata”, così dispone: “I. - I casi di materiale impossibilità della contestazione immediata prevista dall’art. 201 comma 1 del codice sono a titolo esemplificativo, i seguenti: a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso in curva; d) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto; e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; f) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo”. Con il sostantivo “impossibilità” la norma introduce così l’esonero dall’obbligo di contestazione immediata. La portata precettiva dell’art. 384 in discorsoè nel senso che, nei casi ivi tipizzati, opera una presunzione iuris et de iure di impossibilità, che es ime la P.A. da ogni onere di contestazione immediata, con la conseguenza che sono infondati i motivi di opposizione proposti dalla parte privata nel giudizio di primo grado e riproposti in sede di gravame; (c) dal testo dell’art. 4 della legge n. 168 del 2002 si evince che non è prevista alcuna sanzione con riferimento al verbale di contestazione che sia privo dell’indicazione specifica delle modalità con le quali “viene data informazione agli automobilisti ” della installazione dei dispositivi automatici dirilevamento della velocità ;(d) l’art. 6-bis dell’art. 142 c.d.s. prescrive la presenza di segnaletica che avvisi l’utente della strada della presenza di dispositivi per il rilevamento automatico della velocità, i quali, a loro volta, possono non essere ben visibili. Inoltre, il verbale di infrazione, al contrario di quanto sostiene l’appellato, non è viziato se non contiene l’indicazione delle modalità con le quali siano stati preannunciati, lungo il tracciato stradale, i dispositivi di rilevamento automatico della velocità: se la segnalazione è presente, l’infrazione è correttamente contestata anche se non se fa menzione nel verbale; (e) il rispetto delle prescrizioni dell’art. 142,comma 6-bis, c.d.s. e dell’art. 4, comma 1 , della legge n. 168/2002 è documentato dal contenuto del“verbale di verifica per dispositivi operanti in modalità istantanea” del 17/11/2018, prodotto in giudizio dal Comune di Statte; (f) l’opponente non ha contestato i fatti materiali integranti la violazione che gli sono stati addebitati, fatti che, pertanto, debbono ritenersi processualmente provati . Gli stessi fatti, inoltre, sono documentati nelle fotografie prodotte dalla polizia locale che ritraggono il veicolo in circolazione con la targa [OSCURATO:TARGA] bene evidente. Opera, nella specie, il meccanismo probatorio dell’art. 2712 c.c., non avendo l’interessato contestato la corrispondenza delle fotografie alla realtà storica dei fatti accaduti, ragion per cui deve ritenersi provato che il veicolo in questione abbia percorso, in data 17/11/2018, la SS 172 all’altezza del la chilometrica 65+800 a velocità notevolmente superiore al limite fissato in 90 Km/h; 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di dodici motivi. Il Comune di Statte ha resistito con controricorso, illustrato con una memoria. Consideratoche:1.il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 comma 2 n. 4 , 112, c.p.c., nella parte in cui è stata respinta l’opposizione di esso ricorrente con argomentazioni (da considerarsi) irragionevoli , che non costituivano motivi di opposizione, quali la ravvisata inconsistenza dell’omissione, nel verbale di accertamento, dell’indicazione della modalità con cui gli automobilisti vengono informati della presenza di dispositivi automatici a mezzo della segnaletica verticale di preavviso; 1.1. il motivo è inammissibile; la censura difetta di decisività ai fini della (eventuale) cassazione della pronuncia impugnata, secondo quanto prescritto dall ’ art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., perché il ricorrente si duole delle argomentazioni irragionevoli della sentenza con riferimento a l contenuto necessario del verbale di contestazione, ma non indica il nesso di causalità tra la denunciata digressione argomentativa a suo giudizio ultronea e la decisione stessa (la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che l’interesse ad impugnare con ricorso per cassazione è inscindibil mente connesso a lla possibilità di conseguire un risultato pratico favorevole); 2. il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 142 comma 6-bisc.d.s., dell’art. 7.4 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei T rasporti n. 282/2017, dell’art. 4.2 della circolare del M inistero dell’ I nterno del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per avere la sentenza impugnata declinato l’erroneo principio per il quale, ai fini della legittimità della sanzione, sarebbe sufficiente la presenza di segnaletica stradale di preavviso, mentre non sarebbe necessaria la piena visibilità all’utente dell’apparecchio rilevatore della velocità. Si aggiunge che il Comune di Statte non aveva , con l ’atto di appello, contestato (quanto rilevato dal Giudice di pace di Taranto, ossia) che l’apparecchio autovelox era occultato dall’auto di servizio dei verbalizzanti; 2.1. il motivo non è fondato; in base allacostante giurisprudenza di questa Corte ( vedi , ad es., Sez. 2, Ordinanza n. 9556 del 7/04/2023), in tema di rilevamento della velocità mediante apparecchiature elettroniche, l’art. 142, comma 6-bis, del codice della strada, secondo il quale le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione. Il Tribunale di Taranto non si è discostato da questo principio di diritto laddove (alle pagg. 12 e 13 della sentenza) ha affermato che il Comune di Statte ha provato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 142 comma 6-bis c.d.s. mediante la produzione del verbale di verifica della funzionalità per dispositivi operanti in modalità istantanea del 17/11/2018, nel quale la polizia locale (tra l’altro) dà atto di “aver verificato la regolarità della segnaletica verticale presente lungo il tratto di strada interessato” e di avere installato il misuratore di velocità “autovelox 106 mobile e temporaneo” “a 400 mt a sud del segnale verticale mobile e a 500 mt a sud del segnale verticale fisso, indicante controllo della velocitàper veicoli in transito da [OSCURATO:PERSONA] in direzione Taranto”. Il giudice di merito, senza infrangere né il dato normativo né i principi enunciati da questa Corte, ha fatto un’ulteriore considerazione, del tutto incidentale, che non costituisce tuttavia una ratio decidendi, secondo cui non la postazione di controllo– la quale, anche per il giudice tarantino, deve essere preventivamente segnalata e ben visibile- ma il dispositivo di rilevamento automatico , cioè, l’apparecchio autovelox installato su cavalletto, può non essere ben visibile all’utente della strada; 3. il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c.: si adduce che il Tribunale ha attribuito valore probatorio decisivo ai fini della conferma del verbale di accertamento alla ravvisata, ma insussistente, assenza di contestazione dell’infrazione e delle fotografie prodotte dal dispositivo di rilevamento della velocità da parte di esso ricorrente , il quale, al contrario, ne i propri atti difensivi , aveva ripetutamente contestato , sotto numerosi profili, l’accertamento della velocità di 169 km/h attribuita al suo veicolo; 3.1. il motivo è inammissibile; è il caso di richiamare il principio di diritto ripetutamente enunciato da questa Corte ( ex multis , Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Sez. 5, Ordinanza n. 11493 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 1, Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020, che, in motivazione, menziona “Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 24 maggio 2006, n. 12372”), secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa.Nella specie, il ricorrente non ha interesse a fare valere la violazione del principio di non contestazione perché la sentenza impugnata si fonda anche su un’altra autonoma ratio decidendi , non efficacemente criticata dalla stessa parte e , comunque , correlata all’apprezzamento discrezionale delle risultanze probatorie rimesso in via esclusiva al giudice di merito, secondo cui la fondatezza della pretesa sanzionatoria della P.A. è desumibile anche dalla documentazione (verbale di accertamento della violazione e rilievi fotografici) dalla stessaprodotta in giudizio; 4. il quarto motivo, formulato in via subordinata rispetto al terzo, censura la sentenza impugnata in relazione al la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 23, 24e 97 Cost.Si sostiene che,se anche si ritenesse mancante la contestazione da parte dell’interessato dell’ipotizzato eccesso di velocità, la fondatezza della pretesa sanzionatoria non sarebbe da sola sufficiente ai fini del rigetto dell’opposizione svolta dal destinatario della sanzione, dovendo necessariamente concorrere con essa la prova della piena legittimità formale e procedurale dell’azione di accertamento dell’infrazione, da assumersi nei limiti dei motivi di opposizione e dei dati emergenti dalle prove assunte e con una corretta ripartizione dell’onere della prova; 4.1. il motivo è inammissibile per le ragioni appresso indicate; in primo luogo, l’asserita violazione dell’art. 2697 c.c.,in tema di ripartodell’onere della prova tra P.A. e destinatario della sanzione , è espostain termini del tutto generici e, quindi, sotto questo profilo, la doglianza difetta di specificità. Anche il rilievo concernente la violazione dei precetti costituzionali non è correttamente proposto perché non reca la specifica indicazione della norma di legge della cui costituzionalità la parte dubita.Le Sezioni unite della Corte (Sentenza n. 25573 del 12/11/2020; in termini, Cass. 15/06/2018, n. 15879; conf.: 17/02/2014, n. 3708/2014) hanno puntualmente stabilito che la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivodi ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata. Questa stessa Corte, sempre nella più autorevole composizione (Sentenza n. 11167 del 6/04/2022), ha successivamente chiarito che la violazione o falsa applicazione delle norme costituzionali può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. quando tali norme siano di immediata applicazione (evenienza, quest’ultima, che non ricorre nella specie), non essendovi disposizioni di rango legislativo di cui si possa misurare la conformità ai precetti della Carta fondamentale; 5. il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 116, 132 n. 4 c.p.c., e la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere il Tribunale di Taranto illegittimamente attribuito valore probatorio, tramite un irragionevole ragionamento presuntivo, all’omessa produzione in giudizio, da parte dell’appellato, dell’attestato della compagnia di assicurazione della R.C.A. del veicolo al fine di certificare l’effettiva velocità dell’auto sulla base della rilevazione del sistema satellitare probabilmente installato dell’automobiledi nuova costruzione; 5.1. il motivo è inammissibileper difetto di decisività (vedi punto 1.1.): il giudice di merito - con una chiosa del tutto incidentale , da ricondursi ad mero obiter dictum e non costituente, perciò, ratio decidendi- afferma che il trasgressore, al fine di escludere la propria responsabilità, avrebbe potuto produrre l’attestato della sua compagnia assicuratrice sulla velocità del veicolo rilevata con il sistema satellitare viasat , verosimilmente collocato sulla sua autovettura; 6. il sesto motivo, proposto in via subordinata rispetto al quinto, deducela violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 23, 24 e 97 Cost.Il risvolto argomentativo della sentenza d’appello oggetto del precedente motivo è qui censurato sotto il profilo della violazione della regola di riparto dell’onere probatorio e delle garanzie approntate dalla Costituzione in punto di applicazione sostanziale dei principi di legalità e buon andamento dell’azione amministrativa,quali limiti di legittimità dell’operato della P.A.; 6.1. il motivo è inammissibile per le ragioni sopra indicate ai punti 4.1. e 5.1., alle quali si rimanda; 7. il settimo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2 , n. 4 e 112 c.p.c., per avere la sentenza sviluppato una motivazione irragionevole o , in subordine , per non avere pronunciato sul motivo di opposizione al verbale di accertamento ( motivo riproposto in appello) relativo al l’omessa indicazione in esso del decreto prefettizio di individuazione della strada extraurbana nella quale era autorizzato l’uso dell’autovelox; 7.1. il motivo, articolato in due distinte censure, non è fondato; innanzitutto, con riferimento alla carenza strutturale della motivazione, ri tiene i l Collegio che la sentenza d’appello , della quale nella precedente parte narrativa sono stati riprodotti i principali passaggi argomentativi, soddisf i senz’altro, nella motivazione, il requisito del “minimo costituzionale”, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679). Il vizio di motivazione ricorre quando (diversamente da quanto accade nel caso di specie, nel quale il ragionamento del giudice di merito è chiaramente illustrato) la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il percorso seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639, che, in motivazione [punto 3.], richiama Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022, Rv. 664061). La sentenza non è affettanemmeno dal vizio di omessa pronuncia poiché il Tribunale di Taranto, nell’accogliere l’appello, ha implicitamente aderito alla tesi del Comune di Statte secondo cui, nella specie, non era necessario che il prefetto autorizzasse l’uso del dispositivo di rilevamento della velocità perché: - da un lato, ai sensi dell’art. 4,comma 1 , dell a legge n. 168 del 2002, il rilevamento della velocità può essere effettuato sulle autostrade e strade extraurbane principali etc., secondo le direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; - dall’altro lato , il M inistero dell’ I nterno, con direttiva del 14/08/09 n. 300/A/10307/09/144/5//20/3 (“Individuazione con decreto del prefetto delle strade sulle quali è ammesso l’uso dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo”) ha stabilito che, relativamente alle strade classificate all’art. 2 comma 2 c.d.s. di tipo A (autostrade) e B (strade extraurbane principali) , i dispositivi di controllo possono essere sempre utilizzati, per cui non è necessaria una preventiva ricognizione da parte del Prefetto, precisandosi che, nel caso in esame, ai sensi dell’art. 2 commi 2 e 3,lettera b), c.d.s., il tratto di strada in oggetto - la strada statale 172 - per le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, è classificata come strada extraurbana principale. La circostanza che il Tribunale di Taranto abbia (implicitamente) negato ogni rilievo al fatto che, trattandosi di “strada extraurbana principale”, il verbale impugnato non contenesse alcuna indicazione del decreto prefettizio previsto dall’art. 4, comma 1 , della legge n. 168 del 2002 è in linea con l’orientamento d i questa Corte ( cfr., per tutte, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26959 del 14/09/2022) , secondo cui, in caso di contestazione differita a mezzo di autovelox relativa ad infrazione commessa su strada extraurbana principale, non è necessaria l’indicazione nella motivazione del decreto prefettizio di ricomprensione della strada tra quelle su cui è possibile l’accertamento differito della violazione, atteso che, ex artt. 201, comma 1 quater, del codice della strada, e 4, comma 2, del d.l. n. 121 del 2002 (conv. con modif. dalla l. n. 168 del 2002), le ragioni che esimono gli accertatori dalla contestazione immediata sono direttamente evincibili dalle disposizioni di legge che le reputano in via generale sussistenti in base alle caratteristiche della circolazione, mentre solo per le strade diverse da quelle extraurbane principali non possono che essere desumibili dal decreto prefettizio che autorizza su di esse l’accertamento differito tramite autovelox; 8. l’ottavo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 200, 201 c.d.s. e 384 d.P.R. n. 495 del 1992: la critica si appunta sul fatto che il Tribunale di Taranto avrebbe erroneamente sostenuto che, nei casi tipizzati dall’art. 384 cit., compreso quello dell’impiego del dispositivo autovelox, la contestazione immediata sarebbe sempre impossibile e che la P.A. sarebbe sempre esonerata dal relativo incombente;8.1. il motivonon è fondato alla luce delle considerazioni svolte al punto 7.1.; l’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv., con modif., dalla l. n. 168 del 2002, dispone che , sulle autostrade e ( c ome nella specie) sulle strade extraurbane principali, gli organi di polizia possono impiegare od installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento dell’art. 142 c.d.s. La possibilità attribuita agli organi di polizia, per queste tipologie di strade, del rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada in tema di limiti di velocità esclude , in radice , la necessità, per gli accertatori , di fermare il veicolo ai fini della contestazione dell’infrazione. E questo perché, per le autostrade e le strade extraurbane principali, ai fini dell’applicazione dell’art. 142 c.d.s., trova applicazione la presunzione legale assoluta che non sia possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e delle persone controllate. Diversamente, il secondo comma dell’art. 4, cit., demanda al prefetto l’individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, senza che venga recato pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico od all’incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati(vedi, al riguardo, Sez. 2, Ordinanza n. 27401 del 20/09/2022 e già Sez. 2, Sentenza n. 4242 del 22/02/2010); 9.il nono motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 comma 2 n. 4 , 112 c.p.c., per avere ( la stessa decisione)fornito una motivazione irragionevole o, in via subordinata, per non avere pronunciato sul motivo di opposizione al verbale di accertamento (motivo riproposto in appello) in punto di omessa o illegittima verifica della funzionalità e della taratura dell’autovelox; 9.1. il motivo non è fondato; la motivazione della sentenza, come sopra anticipato (al punto 7.1.), soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”. Né sussiste il vizio di omessa pronuncia su un motivo di opposizione (riproposto dal Miraglia nell’atto di costituzione in appello)in ragione del fatto che la sentenza impugnata (alle pagg. 12 e 13) esamina puntualmente la questione della verifica della funzionalità e della taratura del dispositivo di rilevamento della velocità e riporta uno stralcio del verbale di verifica della funzionalità del 17/11/2018,nel quale - puntualizza il giudice di merito - la polizia municipale attesta, con efficacia fidefaciente ai sensi dell’art. 2700 c.c., che l’apparecchio in questione “ ha dato risultati positivi di funzionamento self test ok”, e dichiara di avere preso visione del certificato di taratura relativo al medesimo dispositivo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 10. il decimo motivo, formulato subordinatamente rispetto al precedente, denuncia l’omesso esame circa fatti decisivi e dei mezzi di prova che li rappresentano, con conseguente violazione dell’art.115 c.p.c. IlTribunale di Taranto non avrebbe considerato: - in primo luogo, che il verbale di verifica della funzionalità del rilevatore di velocità , prodotto dal Comune di Statte, datato 17/11/2018 , attesta che la verifica della funzionalità del dispositivo da parte della polizia locale era avvenuta nel giorno e nel luogo in cui era stata rilevata l’infrazione oggetto del giudizio, e che, quindi , si sarebbe dovuto ritenere che il rilevamento della velocità attribuita al veicolo di esso Miragliaera stata oggetto di una delle misurazioni che la polizia locale stava effettuando per il doveroso test di diagnosi del dispositivo al fine di verificarne la funzionalità, con violazione del punto 5.3 del d.m. n. 282 del 2017,che non consente di utilizzare i test di verifica della funzionalità delle apparecchiature per sanzionare le violazioni del c.d.s.; - i n secondo luogo, che il certificato di taratura era datato 11/12/2017 e recavale date del 30 e del 31/10/2017, quali momenti in cui erano state materialmente eseguite le misurazioni per la taratura dell’apparecchio, circostanze, queste, da cui si sarebbe dovuto trarre il fatto storico decisivo che , al momento del suo impiego, in data 17/11/2018, l’autovelox non era concretamente tarato da oltre un anno, laddove la normativa regolamentare sopra richiamata dispone univocamente che gli apparecchi di accertamento della velocità debbano essere sottoposti a verifiche periodiche della taratura con cadenza annuale a fare data dall ’ esecuzione della taratura iniziale; 10.1. il motivo, nella sua doppia articolazione, è privo di fondamento; in primo luogo, non sussiste il dedotto vizio ricondotto all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: quanto rappresentato dal ricorrente non attiene a un fatto “storico”, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. La censur a avanzat a non soddisfa , inoltre, il requisito di contenuto-forma dettato dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto non illustra il contenuto rilevante degli atti processuali o dei documenti su cui si fonda, né specifica come e quando il singolo “fatto” sia stato sottoposto alla discussione nel contraddittorio tra le parti, mediante analitica istanza nei rispettivi scritti difensivi avanzata prima della maturazione delle preclusioni assertive e istruttorie, e riguarda fatti non decisivi (cioè inidonei a determinare con certezza, se apprezzati correttamente, l’accoglimento dell’opposizione). In secondo luogo, quanto alla prospettata violazione dell’art. 115 c.p.c., costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass. 10/06/2016, n. 11892; conf., ex multis, Cass. 11/10/2016, n. 20382; Cass. 28/02/2018, n. 4699; Cass. 3/11/2020, n. 24395; Cass. 26/10/2021, n. 30173). Nel caso in esame il ricorrente non si è attenuto a questo principio di diritto, ma, come suaccennato, ha prospettato - per la prima volta in sede di legittimità - questioni nuove , che non risultano essere state esaminate nei gradi dimerito. Si aggiunga chel’efficacia annuale della taratura, attestata dalla relativa certificazione, nella specie risulta rispettata: il certificato di taratura è datato 11/12/2017 e la violazione è stata accertata il 17/11/2018; 11. l’undicesimo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 comma 2 n. 4, 112 c.p.c. Si sostiene che il Tribunale di Taranto, con motivazione “decisiva” e insieme “inconferente e sommaria”, avrebbe respinto alcuni motivi di opposizione al verbale della polizia locale fondati su norme prive di sanzione, senza esporre con chiarezza rispettivamente a quali motivi di opposizione e a quali norme prive di sanzione la sentenza intendesse riferirsi; 11.1. il motivo è inammissibile; la doglianza non pone questioni decisive – le quali, se correttamenterisolte dal Tribunale di Taranto, avrebbero determinato un esito diverso della controversia –ma si appunta contro taluni passi della sentenza che, nell’ottica del ricorrente, sarebbero poco chiari ed eccentrici rispetto ai motivi di opposizione; 12. il dodicesimo ed ultimo motivo lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 91 c.p.c. per avere il Tribunale tarantino, con la sentenza impugnata, condannato esso Miraglia al pagamento delle spese e delle competenze anche relative a l giudizio di primo grado nonostante che il Comune di Statte, davanti al Giudice di pace, non avesse diritto alriconoscimento dei compensi professionali perché era costituito con un funzionario delegato; 12.1. il motivo non è fondato; la P.A. che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell’opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio; in tal caso, pertanto, in favore dell’ente, possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota (Cass. nn. 19501/2022, 20365/2024). Nella specie, tuttavia, la situazione è diversa da quella sottesa all’enunciato principio di diritto: infatti, il Tribunale di Taranto ha condannato l’appellato soccombente delle spese dei gradi di merito, e ha liquidato le spese vive (euro 120,00) e i compensi (euro 1.600,00), senza indicare specificamente la misura del compenso liquidata per il primo grado. Nulla induce a presumere che, per il primo grado, la sentenza (errando) abbia riconosciuto alla P.A. i compensi di avvocato , tanto più che il ricorrente non si duole del fatto che il compenso per prestazioni professionali di euro 1.600,00, ove interamente imputato alla difesa in appello del Comune di Statte, superi il limite massimo fissato dalle tariffe forensi per il secondo grado, in relazione al valore della causa; 13.in conclusione, rigettati i motivi due, sette, otto, nove, dieci e dodici, dichiarati inammissibili i restanti, il ricorso deve essere , nel suo complesso,respinto; 14. le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; 15. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , d i un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 750,00, a titolo di compenso, più euro 200,00 , per esborsi, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P
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