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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15784/2026

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lta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce il vizio della motivazione, denunciandone la contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che invero la Corte territoriale, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha congruamente rilevato come nel caso di specie non sussistano i presupposti per l'operatività della causa di esclusione della punibilità invocata, in considerazione del rilevante valore complessivo della merce contraffatta e dei precedenti penali specifici da cui risulta gravato l'imputato (si veda pagina 2 della sentenza impugnata); considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del reato di ricettazione in quello di cui all'art. 712 cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di argomentazioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, estranee al sindacato di legittimità, dovendo al riguardo ribadirsi come siano inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che, con riferimento a tale specifica doglianza, la Corte territoriale ha rilevato in assenza di qualsiasi illogicità, tanto più manifesta, come l'evidente contraffazione del marchio apposto sui beni rinvenuti nella disponibilità dell'imputato non consentisse di aderire alla richiesta riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen. (si veda ancora pagina 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.• P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce il vizio della motivazione, denunciandone la contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che invero la Corte territoriale, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha congruamente rilevato come nel caso di specie non sussistano i presupposti per l'operatività della causa di esclusione della punibilità invocata, in considerazione del rilevante valore complessivo della merce contraffatta e dei precedenti penali specifici da cui risulta gravato l'imputato (si veda pagina 2 della sentenza impugnata); considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del reato di ricettazione in quello di cui all'art. 712 cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di argomentazioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, estranee al sindacato di legittimità, dovendo al riguardo ribadirsi come siano inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che, con riferimento a tale specifica doglianza, la Corte territoriale ha rilevato in assenza di qualsiasi illogicità, tanto più manifesta, come l'evidente contraffazione del marchio apposto sui beni rinvenuti nella disponibilità dell'imputato non consentisse di aderire alla richiesta riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen. (si veda ancora pagina 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.• P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il P.Q.M
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