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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02485/2023

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se9 ,2ente ORDINANZA st i ricorso proposto ..!a: iIANIERI LUIGINO nat:. a TCRINO il 12/Ci '1968 avverso !a sentenza del 24/ n12P922 ella Ca'.' E APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere C.[OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 24 febbraio 2022, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Cuneo il 16 aprile 2019, all'esito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. condannandolo alla pena stimata di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, al fine di contenere la pena entro i minimi assoluti di legge.

Il ricorso è manifestamente infondato in quanto' assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria.

Il ricorrente contesta in modo assai vago il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sulla gravità del fatto e sulla situazione di disagio in cui versava l'imputato al momento dello stesso (ultima pag. della sentenza impugnata).

Peraltro, il ricorrente trascura che, secondo orientamento di legittimità da cui il Collegio non ritiene di discostarsi, «Le attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudiz,b di comparazione Alle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra de/limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce , mezzo di determinazione della sanzione .e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione» (così Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv. 260627; in termini, v. già Sez. 3, ord. n. 369 del 25/01/2000, Rigamonti E., Rv. 216572).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla -condanna al pagamento delle 3pese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sbrnma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
se9 ,2ente ORDINANZA st i ricorso proposto ..!a: iIANIERI LUIGINO nat:. a TCRINO il 12/Ci '1968 avverso !a sentenza del 24/ n12P922 ella Ca'.' E APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere C.[OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 24 febbraio 2022, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Cuneo il 16 aprile 2019, all'esito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. condannandolo alla pena stimata di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, al fine di contenere la pena entro i minimi assoluti di legge. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto' assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente contesta in modo assai vago il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sulla gravità del fatto e sulla situazione di disagio in cui versava l'imputato al momento dello stesso (ultima pag. della sentenza impugnata). Peraltro, il ricorrente trascura che, secondo orientamento di legittimità da cui il Collegio non ritiene di discostarsi, «Le attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudiz,b di comparazione Alle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra de/limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce , mezzo di determinazione della sanzione .e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione» (così Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv. 260627; in termini, v. già Sez. 3, ord. n. 369 del 25/01/2000, Rigamonti E., Rv. 216572). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla -condanna al pagamento delle 3pese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sbrnma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Cos
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