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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02441/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di VIBO VALENTIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre "per saltum" avverso la sentenza del giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], che lo ha condannato alla pena di 600 euro di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, per il reato di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso censura la correttezza della motivazione posta a base della sentenza di condanna; rammentato che, ai sensi dell'art. 569 commi 1 e 3 cod. proc:. pen., versandosi in una ipotesi di impugnazione a norma dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., e trattandosi di sentenza del giudice di pace appellabile dall'imputato - in quanto i capi del provvedimento impugnato, oggetto del ricorso, sono di condanna ad una pena pecuniaria e al risarcimento del danno in favore della parte civile (art. 37 Decr.

Lgs. n. 274 del 2000) - il ricorso per cassazione deve essere convertito in appello; dato atto che, in data 16 novembre 2023, il difensore di parte civile ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese e in data 19 novembre 2023 la difesa dell'imputato ha inoltrato memoria difensiva; P. Q. M. qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di VIBO VALENTIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre "per saltum" avverso la sentenza del giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], che lo ha condannato alla pena di 600 euro di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, per il reato di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso censura la correttezza della motivazione posta a base della sentenza di condanna; rammentato che, ai sensi dell'art. 569 commi 1 e 3 cod. proc:. pen., versandosi in una ipotesi di impugnazione a norma dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., e trattandosi di sentenza del giudice di pace appellabile dall'imputato - in quanto i capi del provvedimento impugnato, oggetto del ricorso, sono di condanna ad una pena pecuniaria e al risarcimento del danno in favore della parte civile (art. 37 Decr. Lgs. n. 274 del 2000) - il ricorso per cassazione deve essere convertito in appello; dato atto che, in data 16 novembre 2023, il difensore di parte civile ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese e in data 19 novembre 2023 la difesa dell'imputato ha inoltrato memoria difensiva; P. Q. M. qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 02441/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris