Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1/2026
ECLI:EU:C:2026:231
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 19 marzo 2026 (
1
)
Causa C
‑
762/24 P
[OSCURATO:PERSONA] Italia – [OSCURATO:PERSONA] fra cooperative agricole Soc. coop. agr.,
[OSCURATO:PERSONA] SA
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
« Impugnazione – Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Intese – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Ammende – Articolo 23, paragrafo 2 – Determinazione del massimo edittale dell’ammenda – Fatturato rilevante – Entità attiva nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli – Entità che opera in forma di società cooperativa – Entità qualificata contemporaneamente quale “impresa” e “associazione di imprese” »
I.
Introduzione
1.
Con la loro impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] Italia – [OSCURATO:PERSONA] fra cooperative agricole
Soc. coop. agr. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] Italia») e la [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo, congiuntamente: le «ricorrenti») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 4 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] Italia e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑59/22; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2024:574), con la quale quest’ultimo ha respinto il loro ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione C(2021) 8259 final della [OSCURATO:PERSONA] europea, del 19 novembre 2021, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (
2
) (caso AT.40127 – [OSCURATO:PERSONA] vegetali) (in prosieguo: la «decisione controversa») (
3
) e alla riduzione dell’importo dell’ammenda loro inflitta. Più precisamente, con tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto alle ricorrenti, responsabili in solido, un’ammenda dell’importo di EUR 20 milioni per aver partecipato, nel corso degli anni dal 2000 al 2013, a un’intesa sul mercato della commercializzazione delle conserve di piselli e/o di carote nonché delle conserve di mais.
2.
Nell’ambito della presente impugnazione, così come nel loro ricorso in primo grado, le ricorrenti non contestano né l’esistenza dell’infrazione di cui trattasi né la loro partecipazione alla stessa, ma censurano esclusivamente l’importo dell’ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA]. Esse fanno valere, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] Italia, tenuto conto della sua natura di cooperativa e della sua struttura mutualistica verticale, avrebbe dovuto essere qualificata alla stregua di «associazione di imprese». Così facendo, il massimo edittale del 10% previsto all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 (
4
) avrebbe dovuto essere calcolato non già sulla base del fatturato mondiale consolidato del gruppo [OSCURATO:PERSONA] Italia, realizzato in quanto «impresa», ai sensi del
secondo comma
di tale disposizione, bensì unicamente sulla base del fatturato della [OSCURATO:PERSONA] Italia relativo ai prodotti trasformati oggetto dell’intesa, ai sensi del
terzo comma
di detta disposizione, conferiti da 350 imprese agricole che agivano in qualità di «membri» della [OSCURATO:PERSONA] Italia.
3.
La presente causa offre quindi alla Corte l’occasione per precisare le norme applicabili alla determinazione del massimo edittale delle ammende irrogabili dalla [OSCURATO:PERSONA] in caso di violazione delle regole in materia di concorrenza, in particolare, qualora l’entità di cui trattasi sia qualificata contemporaneamente come «impresa» e «associazione di imprese».
II.
Contesto normativo
A.
Regolamento n. 1/2003
4.
L’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, intitolato «Ammende», al paragrafo 2 enuncia quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:
a) commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo [101] o dell’articolo [102 TFUE] (…)
(…)
Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente.
Qualora l’infrazione di un’associazione sia relativa alle attività dei membri della stessa, l’ammenda non deve superare il 10% dell’importo del fatturato totale di ciascun membro attivo sul mercato coinvolto dall’infrazione dell’associazione.
(…)».
B.
Orientamenti per il calcolo delle ammende
5.
Gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (in prosieguo: gli «orientamenti per il calcolo delle ammende») (
5
), ai punti 14, 32 e 33 prevedono quanto segue:
«14. Qualora l’infrazione di un’associazione di imprese riguardi le attività dei suoi membri, il valore delle vendite corrisponderà in generale alla somma dei valori delle vendite realizzate dagli stessi.
(…)
32. L’importo finale dell’ammenda da infliggere a ciascuna impresa e associazione d’impresa che ha partecipato all’infrazione non deve in ogni caso superare il 10% del fatturato totale realizzato nel corso dell’esercizio sociale precedente, come stabilito all’articolo 23, paragrafo 2, del [regolamento n. 1/2003].
33. Qualora l’infrazione di un’associazione riguardi le attività dei membri della stessa, l’ammenda non deve superare il 10% della somma [del] fatturato totale di ciascun membro attivo sul mercato interessato dall’infrazione dell’associazione».
III.
Fatti e decisione controversa
6.
Ai fini delle presenti conclusioni, i fatti all’origine della controversia, quali illustrati dal Tribunale ai punti da 2 a 9 della sentenza impugnata, possono essere sintetizzati come segue.
7.
[OSCURATO:PERSONA] e la sua controllata [OSCURATO:PERSONA], detenuta al 99,77%, operano nel settore della trasformazione alimentare.
8.
Con la decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che le ricorrenti avevano partecipato a un’infrazione unica all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE. Tale infrazione è consistita, nel periodo compreso tra il 15 marzo 2000 e il 1º ottobre 2013, in un coordinamento dei prezzi, in una ripartizione dei mercati e in uno scambio di informazioni sensibili con riferimento alle vendite di talune tipologie di conserve vegetali destinate ai distributori o al settore della ristorazione nel SEE. Più precisamente, le ricorrenti avevano partecipato a due accordi distinti, uno relativo alle vendite di conserve vegetali quali i fagiolini, i piselli e i mix di piselli e carote, e l’altro relativo alle vendite di conserve di mais (
6
).
9.
Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto alle ricorrenti, responsabili in solido, un’ammenda dell’importo di EUR 20 milioni in applicazione dell’articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 e degli orientamenti per il calcolo delle ammende (
7
).
IV.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
10.
Le ricorrenti hanno proposto un ricorso dinanzi al Tribunale diretto, da un lato, all’annullamento parziale della decisione controversa nella parte relativa alla determinazione dell’importo dell’ammenda e, dall’altro, alla riduzione dell’importo dell’ammenda loro inflitta, in base alla competenza estesa al merito prevista all’articolo 261 TFUE e all’articolo 31 del regolamento n. 1/2003.
11.
A sostegno delle loro conclusioni, le ricorrenti hanno dedotto due motivi vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 e del punto 33 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, per quanto riguarda la determinazione del fatturato preso in considerazione per quantificare il massimo della sanzione (
8
), e, il secondo, su violazioni dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, nonché dei punti 14, 19, 20, 22, 24 e 25 di tali orientamenti, per quanto riguarda la determinazione dell’importo di base dell’ammenda (
9
).
12.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso.
13.
Il primo motivo di ricorso,
relativo al massimo edittale dell’ammenda adottato e applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa
, è stato respinto dal Tribunale in quanto infondato con la motivazione che, in sostanza, la [OSCURATO:PERSONA] Italia era stata giustamente qualificata come «impresa» dalla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, cosicché gli argomenti delle ricorrenti attinenti alla qualità parallela di «associazione di imprese» della [OSCURATO:PERSONA] Italia erano inoperanti e, quanto al resto, con la motivazione che i loro argomenti riguardanti, da un lato, la situazione di diritto e di fatto specifica, vale a dire la struttura mutualistica della [OSCURATO:PERSONA] Italia, e, dall’altro, il suo comportamento nonché quello dei suoi membri sui mercati interessati dall’infrazione o non rilevavano ai fini della determinazione del massimo edittale dell’ammenda da infliggere alle ricorrenti in forza dell’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, di detto regolamento, o erano infondati (punti da 29 a 46 della sentenza impugnata). Inoltre, il Tribunale ha dichiarato che, in ogni caso, non ricorrevano le condizioni per l’applicazione del massimo edittale dell’ammenda di cui all’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, del medesimo regolamento (punti da 47 a 51 di tale sentenza).
14.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso,
relativo alla determinazione dell’importo di base dell’ammenda inflitta alle ricorrenti
, che non è contestato nell’ambito della presente impugnazione, il Tribunale ha respinto anche tale motivo in quanto infondato, rinviando, in particolare, riguardo alla determinazione del valore delle vendite, ad alcune sue valutazioni svolte nel contesto del primo motivo (punti 67 e 68 di detta sentenza).
V.
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
15.
Il 31 ottobre 2024 le ricorrenti hanno proposto impugnazione avverso la sentenza impugnata. Esse chiedono che la Corte voglia annullare tale sentenza, ridurre l’importo dell’ammenda loro inflitta, nonché condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del presente procedimento e di quello di primo grado.
16.
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia respingere il ricorso e condannare le ricorrenti alle spese.
17.
Le parti hanno esposto le loro difese orali e risposto ai quesiti posti dalla Corte all’udienza tenutasi il 17 dicembre 2025.
VI.
Analisi
18.
A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti invocano due motivi. Il primo motivo d’impugnazione verte su una carenza di motivazione e su una falsa applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. Il secondo motivo d’impugnazione, che si sovrappone parzialmente al primo, verte su errori di diritto commessi dal Tribunale alla luce dei requisiti richiesti da tale disposizione, letta in combinato disposto con l’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
A.
Osservazioni preliminari
19.
Prima di esaminare tali motivi di impugnazione, vorrei formulare alcune osservazioni preliminari. Poiché l’impugnazione nel suo complesso verte sull’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento n. 1/2003, mi sembra necessario ricordare il contenuto e le modalità di applicazione di tali disposizioni, alla luce del loro tenore letterale, della loro genesi, del contesto in cui si inseriscono, nonché degli obiettivi da esse perseguiti (
10
).
20.
In primo luogo,
per quanto riguarda il tenore letterale
dell’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, esso sancisce la regola generale secondo la quale il massimo edittale non deve superare il 10% del fatturato totale «per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione», mentre il suo terzo comma assomiglia, per contro, a una sorta di
lex specialis
, disponendo che, «[q]ualora l’infrazione di un’associazione
sia relativa
alle attività dei membri della stessa, l’ammenda non deve superare il 10% dell’importo del fatturato totale
di ciascun membro attivo sul mercato coinvolto
dall’infrazione dell’associazione» (
11
).
21.
Dall’articolazione dei due succitati commi risulta che, in linea di principio, allorché un’entità coinvolta in un’infrazione al diritto dell’Unione in materia di concorrenza è qualificata come «associazione di imprese», la [OSCURATO:PERSONA] è di norma tenuta ad applicare la regola generale del calcolo del massimo edittale di cui al secondo comma, salvo che ricorrano due condizioni, vale a dire, da un lato, che l’infrazione «sia relativa» alle attività dei suoi membri e, dall’altro, che almeno alcuni membri di tale associazione di imprese siano «attiv[i] sul mercato coinvolto dall’infrazione». La prima condizione appare relativamente semplice da soddisfare, dal momento che le «associazioni di imprese» difendono normalmente gli interessi comuni dei loro membri, in particolare nei confronti di altri operatori economici (
12
), e può quindi facilmente verificarsi che le loro operazioni «sia[no] relativ[e]» alle attività dei loro membri, avendo quest’ultima espressione un’accezione ampia e non strettamente definita. La seconda condizione è più rigorosa in quanto richiede che i membri siano «attiv[i] sul mercato coinvolto dall’infrazione dell’associazione». Orbene, poiché tale seconda condizione implica necessariamente che la prima sia soddisfatta, in realtà, l’unico requisito imposto dal terzo comma è che l’infrazione commessa dall’associazione di imprese sia relativa a un mercato nel quale sono attivi membri di quest’ultima.
22.
Ne consegue che, in generale, il fatturato di un’associazione di imprese costituisce una base adeguata per determinare il massimo edittale dell’ammenda qualora l’associazione stessa sia attiva sul mercato interessato dall’infrazione, nel senso che essa realizza le proprie vendite su tale mercato – vendite che sono contabilizzate nel suo fatturato. Tuttavia, se ciò non avviene e l’infrazione riguarda un mercato sul quale sono attivi membri di tale associazione, allora a quest’ultima può essere inflitta un’ammenda che può arrivare fino al 10% del fatturato di tali membri attivi.
23.
Un’interpretazione meramente letterale dell’articolo 23, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento n. 1/2003 non consente tuttavia di ricomprendere tutte le fattispecie. Si pone, ad esempio, la questione di quale sia il fatturato di riferimento più appropriato quando taluni membri dell’associazione sono attivi sul mercato rilevante e anche l’associazione stessa svolge un’attività autonoma nel medesimo mercato. In una situazione del genere, la norma generale (secondo comma) deve prevalere sulla
lex specialis
(terzo comma)?
24.
A tal riguardo, in secondo luogo,
quanto alla
genesi
dell’articolo 23, paragrafo 2 del regolamento n. 1/2003, rilevo che, nel precedente regolamento n. 17 (
13
), non esisteva alcuna disposizione equivalente. Questa circostanza non ha tuttavia impedito ai giudici dell’Unione, segnatamente al Tribunale, di quantificare il massimo edittale di un’ammenda imposta ad associazioni di imprese sulla base del fatturato realizzato dai loro membri, quando un siffatto calcolo era maggiormente in grado di riflettere le dimensioni e la potenza economica dell’associazione sul mercato (
14
). Tale approccio è stato d’altronde confermato dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la quale ha riconosciuto che, «qualora si tratti di infliggere un’ammenda ad un’associazione di imprese, il cui fatturato non è,
il più delle volte
, proporzionato alla sua entità o alla sua potenza sul mercato, solo la presa in considerazione del fatturato delle imprese aderenti a tale associazione consente di determinare una sanzione dissuasiva (…). Non è necessario, a tal fine, che i membri dell’associazione abbiano effettivamente partecipato all’infrazione, bensì che l’associazione possa, in forza delle sue regole interne, impegnare i suoi membri» (
15
). È soltanto a seguito di tale sentenza che il legislatore dell’Unione ha aggiunto, nella proposta di regolamento n. 1/2003, questo terzo comma al paragrafo 2 dell’articolo 23 di tale regolamento. Infatti, detto comma, che non figurava né nella proposta iniziale di regolamento della [OSCURATO:PERSONA] (
16
), né nelle diverse modifiche proposte dal Parlamento (
17
), è stato introdotto soltanto durante l’ultima fase dell’adozione del regolamento in parola, verosimilmente al fine di codificare la citata giurisprudenza derivante dall’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 (
18
).
25.
A seguito di tale codificazione della giurisprudenza nel regolamento n. 1/2003, la Corte ha pronunciato due sentenze pertinenti ai fini dell’applicazione delle regole sulla determinazione del massimo edittale ad associazioni di imprese: da un lato, la sentenza Coop de [OSCURATO:PERSONA] bétail et viande (
19
) (la quale tuttavia verteva sull’analisi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17) e, dall’altro, la sentenza dei notai lituani. In entrambi i casi, la Corte ha confermato e rafforzato l’idea secondo la quale il ricorso al fatturato dei membri di un’associazione è giustificato dalla necessità di riflettere più adeguatamente le dimensioni e la capacità economica sul mercato dell’associazione di imprese che ha commesso una violazione del diritto della concorrenza, al fine di determinare una sanzione che sia realmente dissuasiva (
20
).
26.
Infine, in terzo e ultimo luogo,
per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti
dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, osservo che, conformemente a una costante giurisprudenza della Corte, la fissazione di un massimo edittale mira a evitare che la condanna a un’ammenda di importo superiore a tale limite ecceda la capacità di pagamento dell’impresa (o dell’associazione di imprese) alla data in cui essa è riconosciuta responsabile dell’infrazione e in cui le è inflitta una sanzione pecuniaria dalla [OSCURATO:PERSONA] (
21
). La disposizione in parola è quindi intesa a evitare che le ammende siano sproporzionate rispetto alle dimensioni dell’impresa che ha partecipato all’infrazione, potendo solo il fatturato complessivo effettivamente dare un’indicazione approssimativa su questo punto (
22
). Tale finalità deve tuttavia conciliarsi con lo scrupolo di garantire un sufficiente carattere dissuasivo dell’ammenda, che giustifichi la considerazione delle dimensioni e della potenza economica dell’impresa interessata, vale a dire delle risorse globali dell’autore dell’infrazione (
23
).
27.
È alla luce di tali principi che occorre esaminare la presente impugnazione.
B.
Sul primo motivo di impugnazione, vertente su una carenza di motivazione e sulla violazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003
28.
Con il loro primo motivo di impugnazione, articolato in due parti, le ricorrenti fanno valere che la sentenza impugnata è viziata da una manifesta carenza di motivazione nella misura in cui il Tribunale, qualificando erroneamente la [OSCURATO:PERSONA] Italia come «impresa» ai fini della determinazione del massimo edittale dell’importo dell’ammenda ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, si è limitato a confermare l’
iter
argomentativo della [OSCURATO:PERSONA], omettendo di considerare quanto prospettato delle ricorrenti in ordine alle caratteristiche e al funzionamento di una società cooperativa di tipo mutualistico, quale la [OSCURATO:PERSONA] Italia (
prima parte
). Inoltre, il Tribunale sarebbe incorso in una violazione dell’articolo 23, paragrafo 2, di tale regolamento, confermando l’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, di quest’ultimo, ai fini della determinazione dell’ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa, e ritenendo insussistenti i presupposti per l’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, di detto regolamento (
seconda parte
).
1.
Sulla ricevibilità
29.
In via preliminare, rilevo che, senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità, la [OSCURATO:PERSONA] esprime dubbi circa la ricevibilità del primo motivo di impugnazione, con la motivazione che le ricorrenti avrebbero, in sostanza, modificato l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. Infatti, mentre nel giudizio di primo grado esse cercavano di dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] le aveva erroneamente qualificate come «impresa», escludendo quindi l’applicazione della disposizione relativa alla determinazione del massimo edittale applicabile, a suo avviso, alle «associazioni di imprese», vale a dire l’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1/2003, si deve constatare che, nell’ambito del primo motivo della presente impugnazione, le ricorrenti non contestano più la sentenza impugnata nella parte in cui conferma la qualificazione come «impresa» della [OSCURATO:PERSONA] Italia (
24
), bensì sostengono, fondamentalmente, che, anche adottando tale qualificazione, il Tribunale avrebbe dovuto, tenuto conto delle peculiarità della stessa, riformare la decisione controversa applicando nei loro riguardi la medesima disposizione (
25
).
30.
A tal proposito, ricordo che, ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, l’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale, dato che la competenza della Corte, nell’ambito dell’impugnazione, è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado (
26
).
31.
Nel caso di specie, dall’esame degli atti del giudizio di primo grado risulta che, sebbene, nel loro atto introduttivo di ricorso, le ricorrenti abbiano effettivamente sostenuto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente qualificato la [OSCURATO:PERSONA] Italia come «impresa» piuttosto che come «associazione di imprese» (
27
), circostanza che avrebbe indotto quest’ultima a non applicare l’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1/2003 (
28
), le ricorrenti hanno sfumato tale posizione nell’ambito della loro replica, ammettendo la possibilità che la [OSCURATO:PERSONA] Italia potesse essere considerata contemporaneamente quale «impresa» e «associazione di imprese», pur precisando che doveva ritenersi «prevalente» questa seconda qualificazione (
29
). Ne consegue che non si può qualificare come «nuovo» l’argomento delle ricorrenti, dal momento che la questione dell’applicabilità dell’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, di tale regolamento, indipendentemente dalla qualificazione adottata per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] Italia, è stata sollevata e discussa dinanzi al Tribunale alla luce, in particolare, delle sue peculiarità (
30
).
32.
Tenuto conto di quanto precede, ritengo che il primo motivo di impugnazione debba essere dichiarato ricevibile.
2.
Nel merito
a)
Sulla prima parte del primo motivo di impugnazione, vertente su una carenza di motivazione della sentenza impugnata
1)
Argomenti delle parti
33.
A sostegno della prima parte del primo motivo di impugnazione, le ricorrenti deducono, in sostanza, che la sentenza impugnata, ai punti da 31 a 52, sarebbe viziata da una carenza di motivazione nella misura in cui, il Tribunale, qualificando, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] Italia alla stregua di «impresa» soggetta alle disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2023 e giudicando, dall’altro, inoperanti gli argomenti vertenti sulla qualificazione della [OSCURATO:PERSONA] Italia come «associazione di imprese», si sarebbe limitato ad accogliere la tesi della [OSCURATO:PERSONA] senza esaminare gli argomenti relativi alle peculiarità e al funzionamento di una società cooperativa multiprodotto di tipo mutualistico quale la [OSCURATO:PERSONA] Italia (
31
). A tal riguardo, la giurisprudenza della Corte richiederebbe che la [OSCURATO:PERSONA] non eserciti il proprio potere sanzionatorio in maniera «formalistica», senza tenere in debito conto le peculiarità dell’impresa interessata (
32
). Orbene, dichiarando l’inconferenza delle peculiarità della [OSCURATO:PERSONA] Italia, il Tribunale, non solo ne avrebbe omesso l’esame ai fini della definizione del giudizio, ma non avrebbe neppure motivato il rigetto degli argomenti addotti dalle ricorrenti.
34.
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che le memorie delle ricorrenti non consentono di individuare in modo preciso le asserite carenze di motivazione, limitandosi, in sostanza, a ripetere gli argomenti già addotti dinanzi al Tribunale e quindi diretti a ottenere dalla Corte un nuovo esame del ricorso in primo grado. A suo avviso, l’argomentazione delle ricorrenti è pertanto irricevibile e, in ogni caso, infondata.
2)
Valutazione
35.
In via preliminare, ricordo che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, l’obbligo di motivazione che incombe al Tribunale in forza dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, nonché dell’articolo 36 e dell’articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, impone allo stesso di far risultare in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento che ha seguito, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata ed alla Corte di esercitare il suo sindacato giurisdizionale (
33
). Tuttavia, come la Corte ha parimenti precisato, tale obbligo di motivare le sue decisioni non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti nella controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo in sede di impugnazione (
34
). Inoltre, preciso che l’obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente quest’ultima alla legittimità nel merito dell’atto controverso (
35
).
36.
È quindi alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare la prima parte del primo motivo di impugnazione.
37.
A tal proposito, risulta nel caso di specie, e contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, che il Tribunale ha sufficientemente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto che i loro argomenti relativi alle caratteristiche e al funzionamento della [OSCURATO:PERSONA] Italia non fossero tali da giustificare l’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1/2003.
38.
Infatti, in primo luogo, ai punti da 27 a 32 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse correttamente qualificato la [OSCURATO:PERSONA] Italia come «impresa» ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento. Dopo aver ricordato che, nell’ambito del diritto della concorrenza, la nozione di «impresa» abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento, il Tribunale ha giustamente rilevato che costituisce una siffatta attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato. Orbene, ciò era per l’appunto quanto avveniva nel caso della [OSCURATO:PERSONA] Italia, la cui attività principale consisteva nel produrre e vendere bevande a base di frutta e conserve vegetali, vale a dire l’attività interessata dall’infrazione oggetto della decisione controversa. È quindi applicando al caso di specie una giurisprudenza costante (
36
) che il Tribunale ha giustamente concluso che la [OSCURATO:PERSONA] Italia era un’«impresa» e che il massimo edittale dell’ammenda doveva essere calcolato sulla base del suo fatturato conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, di detto regolamento. Tale analisi appare tanto più giustificata in quanto, come esposto al paragrafo 29 delle presenti conclusioni, l’argomento principale delle ricorrenti consisteva nella contestazione della qualificazione della [OSCURATO:PERSONA] Italia come «impresa».
39.
In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto che tale conclusione non potesse essere messa in discussione dagli argomenti delle ricorrenti diretti, da un lato, a contestare la qualificazione della [OSCURATO:PERSONA] Italia come «impresa» sulla base del rilievo che essa avrebbe costituito un’«associazione di imprese» (punti 34 e 35 della sentenza impugnata) (
37
) e, dall’altro, a giustificare l’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1/2003, in ragione delle asserite peculiarità del suo funzionamento (punti da 37 a 46 di tale sentenza).
40.
Nei limiti in cui, nell’ambito della presente impugnazione, la qualificazione come «impresa» non è più contestata (
38
), per valutare il carattere sufficiente della motivazione della sentenza impugnata rilevano soltanto gli argomenti relativi alle peculiarità della [OSCURATO:PERSONA] Italia idonei a giustificare l’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, di tale regolamento.
41.
A questo proposito, mi sembra necessario ricordare, innanzitutto, che tali argomenti nel loro complesso, quali figurano nell’atto introduttivo di ricorso in primo grado, erano intesi a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] Italia doveva essere qualificata
esclusivamente
come un’«associazione di imprese» (
39
). Pertanto, l’esame di detti argomenti sotto il profilo dell’obbligo di motivazione del Tribunale avrebbe senso soltanto se la Corte ritenesse che sussistesse un siffatto obbligo, anche solo
ad abundantiam
, nella misura in cui tale qualificazione come «associazione di imprese» sarebbe stata pertinente ai fini dell’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, di detto regolamento.
42.
In ogni caso, gli argomenti sviluppati dalle ricorrenti in primo grado si basano su numerose peculiarità della struttura normativa, organizzativa e operativa della [OSCURATO:PERSONA] Italia, volte sostanzialmente a dimostrare che la stessa era attiva sul mercato in questione solo per perseguire il suo scopo mutualistico, a esclusivo vantaggio delle imprese agricole, attraverso le cooperative di primo livello. Infatti, le imprese agricole impartirebbero direttive alla [OSCURATO:PERSONA] Italia, tramite le cooperative di primo livello, e deciderebbero della sua gestione, nonché delle sue azioni, con il solo ed ultimo obiettivo di perseguire una finalità mutualistica.
43.
Tali argomenti, presentati dalle ricorrenti in primo grado, possono essere sintetizzati come segue:
– le imprese agricole sono entità autonome, non integrate verticalmente all’interno della [OSCURATO:PERSONA] Italia, della quale si avvalgono unicamente per operare sul mercato delle conserve vegetali (
40
);
– [OSCURATO:PERSONA] è senza dubbio l’entità che ha materialmente realizzato l’intesa, ma non quella che ne ha beneficiato (
41
);
– la struttura della [OSCURATO:PERSONA] Italia ha carattere eminentemente decentralizzato, circostanza che la distingue dalla struttura di un gruppo di imprese per i seguenti motivi: i) le decisioni sulle tipologie e sulle quantità di prodotti e quelle concernenti le strategie sono adottate autonomamente dalle imprese agricole (
42
); ii) gli obblighi giuridici che incombono alle imprese agricole in forza dei regolamenti della [OSCURATO:PERSONA] Italia garantiscono il rapporto decentralizzato tra quest’ultima e le imprese agricole (
43
); iii) i beni conferiti restano di proprietà delle imprese agricole sino alla vendita a terzi sul mercato e queste ultime continuano a sopportare il rischio relativo a eventuali perdite o deperimento della materia prima anche dopo la consegna dei prodotti agricoli (
44
), e iv) il prezzo dei beni conferiti viene determinato dopo che le conserve vegetali sono state vendute sul mercato (
45
);
– la [OSCURATO:PERSONA] Italia possiede i requisiti definiti dalla giurisprudenza dell’Unione per poter essere qualificata alla stregua di «associazione di imprese», in quanto, da un lato, essa agisce nel solo interesse delle imprese agricole (non essendo quindi l’unica impresa a operare sul mercato) e, dall’altro, i suoi organi direttivi sono composti per la maggioranza da rappresentanti delle cooperative di primo livello, che detengono la maggioranza dei diritti di voto in seno all’assemblea dei soci ed eleggono la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione (
46
); e, infine,
– la [OSCURATO:PERSONA] Italia presenta una struttura equivalente a quella delle organizzazioni dei produttori agricoli per i quali è prevista una disciplina europea
ad hoc
(
47
), che attribuisce alle organizzazioni di produttori il compito di assicurare la programmazione della produzione e l’adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, di promuovere la concentrazione dell’offerta e l’immissione sul mercato della produzione degli aderenti, di ridurre i costi di produzione e di regolarizzare i prezzi alla produzione. Orbene, affinché una cooperativa agricola possa acquisire la qualifica di «organizzazione di produttori», ai sensi della normativa dell’Unione, dovrebbero ricorrere le seguenti condizioni: i) un controllo democratico e un’assunzione autonoma delle decisioni da parte dei produttori aderenti; ii) una commercializzazione in prevalenza dei prodotti conferiti dai produttori aderenti da parte della cooperativa agricola e iii) una retrocessione per trasparenza del ricavato delle vendite dei prodotti ai produttori aderenti. Secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] Italia soddisfa tutte queste condizioni in quanto filiale dell’organizzazione di produttori «[OSCURATO:PERSONA]» (
48
).
44.
A tal riguardo, ai punti da 37 a 45 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato nel merito i vari argomenti relativi alle peculiarità della [OSCURATO:PERSONA] Italia, per giungere alla conclusione che essi erano, in sostanza, privi di pertinenza, per le ragioni di seguito esposte:
– l’esercizio di un’attività economica da parte di una società cooperativa non può, per principio, essere sottratto all’applicazione delle norme del diritto della concorrenza dell’Unione e le condizioni di applicabilità di tali norme al settore cooperativo non sono diverse da quelle di altre forme di organizzazione dell’attività economica, dato che un’entità economica organizzata secondo i principi cooperativi può ben essere qualificata come impresa, indipendentemente dal suo carattere mutualistico (
punti 37 e 38 della sentenza impugnata
) (
49
);
– la circostanza secondo cui, tenuto conto della natura mutualistica della sua attività, la [OSCURATO:PERSONA] Italia non avrebbe tratto vantaggio dall’infrazione che essa ha commesso, avendo quest’ultima avvantaggiato solamente le imprese agricole di cui trattasi, è, anche supponendola accertata, ininfluente sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] Italia abbia esercitato un’attività economica nel mercato coinvolto dall’infrazione e che abbia commesso detta infrazione (
punto 39 della sentenza impugnata
);
– la circostanza, anche supponendola accertata, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] Italia esercita la propria attività ad esclusivo vantaggio dei suoi membri, sarebbe priva di pertinenza in quanto la qualificazione come impresa in ragione dell’esercizio di un’attività di natura economica non è subordinata al perseguimento di un fine di lucro (
punto 40 della sentenza impugnata
) (
50
);
– l’allegazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] Italia sarebbe priva di autonomia decisionale e costituirebbe solo una mera struttura di coordinamento attraverso la quale le imprese agricole, per mezzo dei suoi soci cooperatori, attuano le proprie strategie commerciali autonomamente definite, è, in sostanza, contraddetta da altre allegazioni delle ricorrenti nelle loro memorie scritte (
punto 41 della sentenza impugnata
) (
51
);
– le allegazioni secondo cui, da un lato, le decisioni riguardanti la strategia sul mercato delle conserve vegetali sarebbero adottate autonomamente dalle imprese agricole, e non dalla [OSCURATO:PERSONA] Italia, e, dall’altro, i regolamenti della [OSCURATO:PERSONA] Italia garantirebbero il rapporto decentralizzato tra le imprese agricole e la [OSCURATO:PERSONA] Italia, non sarebbero confermate da elementi di fatto relativi all’organizzazione e all’attività di tale impresa (
punti da 42 a 44 della sentenza impugnata
) (
52
) e, infine,
– le allegazioni secondo cui, in primo luogo, nel diritto italiano, i prodotti ortofrutticoli freschi consegnati alla [OSCURATO:PERSONA] Italia resterebbero di proprietà delle imprese agricole sino alla trasformazione e le conserve vegetali sino alla vendita a terzi nel mercato e, in secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] Italia stabilirebbe i prezzi di vendita delle conserve vegetali nell’interesse delle imprese agricole e con il loro coinvolgimento, anche supponendole accertate, non sarebbero idonee a smentire il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] Italia esercita un’attività economica nel mercato delle conserve vegetali (
punto 45 della sentenza impugnata
).
45.
Alla luce di tale analisi, effettuata dal Tribunale ai punti da 37 a 45 della sentenza impugnata, ritengo necessario formulare le seguenti constatazioni.
46.
Anzitutto, desidero ricordare che la circostanza che il Tribunale, unico giudice competente a valutare i fatti, adotti un’interpretazione diversa da quella delle ricorrenti, non può, di per sé sola, costituire un vizio di motivazione (
53
). Tale constatazione risulta pertinente, in particolare, alla luce dell’argomento dedotto dalle ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] Italia sarebbe priva di autonomia decisionale (
54
). Peraltro, la valutazione dei fatti non costituisce, salvo il caso di uno snaturamento dei fatti o dei mezzi di prova (
55
), una questione di diritto soggetta, come tale, al controllo della Corte (
56
).
47.
Inoltre, mi sembra altresì emergere dall’analisi del Tribunale che quest’ultimo abbia espressamente esaminato tutti gli argomenti dedotti dalle ricorrenti, indubbiamente in un ordine diverso rispetto a quello dell’atto introduttivo di ricorso, ad eccezione dell’argomento vertente sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] Italia avrebbe una struttura paragonabile a quella delle organizzazioni dei produttori agricoli previste dalla normativa dell’Unione. Tale scelta mi appare pienamente giustificata.
48.
Infatti, da un lato, alla luce delle memorie scritte presentate nel giudizio di primo grado, va osservato che detto argomento era inteso a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] Italia doveva essere considerata una società cooperativa e, a maggior ragione, un’«associazione di imprese» (
57
). Dalla replica risulta infatti che le ricorrenti hanno ritenuto opportuno rinviare alla normativa dell’Unione relativa alle organizzazioni di produttori, al fine di «agevolare la comprensione delle regole di funzionamento di una società cooperativa quale [la] [OSCURATO:PERSONA] Italia», ed evidenziare che «[l]e peculiarità di funzionamento delle società mutualistiche (…) imposte dalla disciplina civilistica e fiscale stabilita a livello nazionale per le società cooperative» sono parimenti «riconosciute a livello [di Unione] [nel regolamento (CE) n. 1435/2003] che disciplina le [s]ocietà cooperative europee» (
58
). Orbene, il Tribunale ha rammentato non solo, al punto 35 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto, nella decisione controversa, che la [OSCURATO:PERSONA] Italia poteva essere parimenti qualificata come un’«associazione di imprese», ma anche, al punto 45 di tale sentenza, che le norme del diritto interno non erano idonee a rimettere in discussione il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] Italia esercita un’attività economica nel mercato delle conserve vegetali. Tale analisi si applica, per analogia, anche con riferimento alle norme giuridiche dell’Unione, ragion per cui la risposta all’argomento in questione è stata fornita nella sentenza impugnata, sebbene implicitamente.
49.
Dall’altro lato,
ad abundantiam
, rilevo che le ricorrenti non hanno precisato in che modo gli obblighi derivanti da tale normativa dell’Unione avrebbero potuto incidere sulle norme relative all’irrogazione delle ammende in materia di diritto della concorrenza e, a maggior ragione, sull’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. Allo stesso modo, esse non menzionano alcuna contraddizione all’interno del diritto dell’Unione, in particolare tra i dettami del diritto della concorrenza e quelli della normativa relativa all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, sia a livello nazionale che europeo (
59
). Infatti, esse si limitano a constatare che la [OSCURATO:PERSONA] Italia contribuisce al perseguimento degli obiettivi dell’organizzazione di produttori «[OSCURATO:PERSONA]» e ne costituisce, pertanto, una «filiale», la quale soddisfa le condizioni richieste dalla normativa dell’Unione, senza tuttavia spiegare perché tale circostanza escluderebbe la sua qualificazione come «impresa». A tal riguardo, e ad ogni buon conto, osservo che, anche ammettendo che la [OSCURATO:PERSONA] Italia presenti una struttura equivalente a quella di un’«organizzazione di produttori agricoli» ai sensi del regolamento n. 1308/2013, nessuna delle disposizioni previste da tale regolamento consente di imputare, ai fini dell’imposizione di una sanzione, il comportamento di un’«organizzazione comune» esclusivamente ai suoi membri.
50.
In tali circostanze, ritengo che non si possa addebitare al Tribunale di aver omesso di rispondere agli argomenti relativi alle peculiarità che caratterizzano la [OSCURATO:PERSONA] Italia, essendo la motivazione al riguardo adottata da quest’ultimo, ai punti da 37 a 45 della sentenza impugnata, sufficiente per consentire alle ricorrenti di conoscere le ragioni per le quali i loro argomenti sono stati giudicati inoperanti e alla Corte di disporre di elementi sufficienti per esercitare il suo sindacato nell’ambito della presente impugnazione.
51.
Del resto, tale conclusione non può essere inficiata dagli argomenti delle ricorrenti diretti, in sostanza, a denunciare un’asserita applicazione «formalistica» delle disposizioni di cui trattasi da parte del Tribunale, che, a loro avviso, non terrebbe conto delle caratteristiche della [OSCURATO:PERSONA] Italia. Tali argomenti, infatti, non mirano a contestare la sufficienza della motivazione, bensì la fondatezza della stessa, il cui esame pertiene alla seconda parte del primo motivo (
60
). Più precisamente, la questione se il Tribunale abbia applicato l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 in modo eccessivamente «formalistico» attiene all’applicazione stessa della norma giuridica e non all’ampiezza della motivazione.
52.
Di conseguenza, propongo di respingere la prima parte del primo motivo di impugnazione in quanto infondata.
b)
Sulla seconda parte del primo motivo di impugnazione, vertente su una falsa applicazione dell
’
articolo
23, paragrafo
2, del regolamento
n.
1/2003
1)
Argomenti delle parti
53.
A sostegno della seconda parte del primo motivo di impugnazione, le ricorrenti sostengono che, ai punti da 47 a 51 della sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in un errore di diritto procedendo a una «lettura rigida e formalistica» delle disposizioni relative al calcolo delle ammende, in violazione dell’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1/2003. A tal riguardo, esse fanno valere che, benché non sia contestato che la giurisprudenza della Corte riconosce la possibilità che una stessa entità sia contemporaneamente qualificata come «impresa» e come «associazione di imprese», il Tribunale ha escluso
a priori
l’applicazione di tale disposizione, pur sussistendone i presupposti. Infatti, da un lato, l’infrazione in questione riguardava l’attività delle circa 350 imprese agricole «membri» dell’«associazione di imprese» costituita dalla [OSCURATO:PERSONA] Italia, e, dall’altro, tali imprese agricole erano attive sul mercato oggetto dell’infrazione (vale a dire, il mercato delle conserve vegetali). Pertanto, in ossequio a un’applicazione «funzionale» dell’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento in parola, il massimo edittale avrebbe dovuto essere determinato non già sulla base del fatturato totale realizzato dalle ricorrenti (
61
), bensì sulla base di quello della [OSCURATO:PERSONA] Italia relativo ai prodotti oggetto dell’intesa realizzato nell’ultimo anno di partecipazione all’infrazione (
62
). La richiesta di prendere in considerazione il fatturato della [OSCURATO:PERSONA] Italia, anziché quello delle imprese agricole, come richiederebbe la lettera dell’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma di detto regolamento, discenderebbe dalla necessità di tener conto delle peculiarità del mondo cooperativo, senza sacrificare le finalità del diritto della concorrenza e, in particolare, la quantificazione di una sanzione proporzionata alla gravità dell’infrazione e al potere economico degli operatori coinvolti (
63
). Tale approccio sarebbe tanto più giustificato in quanto solo le 350 imprese agricole che hanno conferito i prodotti in questione avrebbero tratto vantaggio dall’applicazione di prezzi più elevati derivanti dall’implementazione dell’intesa e sarebbero quindi chiamate al pagamento dell’ammenda inflitta.
54.
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che l’argomento delle ricorrenti è irricevibile e, in ogni caso, infondato.
2)
Valutazione
55.
Anzitutto, ricordo che il Tribunale ha ritenuto, da un lato, che il massimo edittale dell’ammenda fosse stato correttamente determinato in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, essendo pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] Italia aveva partecipato all’intesa in quanto «impresa» (punto 46 della sentenza impugnata) e, dall’altro, che, «[i]n ogni caso», il massimo edittale dell’ammenda non avrebbe potuto essere validamente calcolato sulla base dell’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, di tale regolamento, non ricorrendo le condizioni previste da detta disposizione. Più precisamente, il Tribunale ha spiegato che l’infrazione riguardava il mercato delle conserve vegetali, nel quale era attiva solo la [OSCURATO:PERSONA] Italia, e non il mercato a monte della vendita dei prodotti ortofrutticoli freschi utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] Italia per produrre conserve vegetali, nel quale agivano le imprese agricole, che sono membri delle 34 cooperative, a loro volta soci della [OSCURATO:PERSONA] Italia (punti 49 e 50 della citata sentenza). In più, il Tribunale ha escluso l’applicazione di tale disposizione sulla base della motivazione che, nelle circostanze del caso di specie, essa contrasterebbe con la
ratio legis
della disposizione in parola, che è di rafforzare e non di attenuare l’effetto dissuasivo delle ammende inflitte. Il Tribunale ha quindi ritenuto che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] Italia esercitava un’attività economica distinta da quella dei suoi soci e disponeva di un suo proprio fatturato che rifletteva adeguatamente le sue dimensioni e la sua potenza economica, non fosse né necessario né opportuno ricorrere ai fatturati cumulati dei suoi membri al fine determinare una sanzione che fosse dissuasiva (punto 51 di detta sentenza).
56.
Tale valutazione mi sembra fondata, cosicché non si può addebitare al Tribunale di aver commesso una violazione di una norma giuridica respingendo la domanda delle ricorrenti diretta a un’applicazione cosiddetta «funzionale» dell’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1/2003.
57.
Infatti, avendo stabilito che il massimo edittale dell’ammenda doveva essere fissato sulla base dell’entità attiva nel mercato interessato dall’infrazione e che aveva effettivamente generato un proprio fatturato, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA] Italia, il Tribunale si è limitato a una semplice applicazione della regola generale secondo la quale il massimo edittale dell’ammenda non deve superare il 10% dell’importo del fatturato totale «per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione» (
64
).
58.
Una siffatta conclusione non può essere rimessa in discussione dai diversi argomenti dedotti dalle ricorrenti.
59.
In primo luogo, constato che questa seconda parte del primo motivo di impugnazione mira, essenzialmente, a rimettere in discussione la valutazione dei fatti operata dal Tribunale, il che non può essere ricevibile in sede di impugnazione. Infatti, da un lato, la censura sollevata dalle ricorrenti si basa implicitamente sull’allegazione secondo cui vi sarebbe stato un errore nella valutazione dei fatti, in quanto il Tribunale avrebbe omesso di riconoscere che l’infrazione in questione riguardava l’attività delle 350 imprese agricole associate alla [OSCURATO:PERSONA] Italia. Orbene, riferendosi ai punti 8 e 656 della decisione controversa, il Tribunale ha espressamente (e definitivamente) risolto tale questione, ribadendo che era pacifico che il mercato interessato dall’infrazione era quello delle conserve vegetali, gestito esclusivamente dalla [OSCURATO:PERSONA] Italia, e non il mercato a monte, ossia quello dei prodotti ortofrutticoli freschi, nel quale erano attive le 350 imprese agricole (
65
). Una siffatta valutazione non può essere inficiata in questa fase, in assenza di un errore manifesto di valutazione. Dall’altro lato, rilevo che, contrariamente alla loro posizione iniziale in primo grado (
66
), le ricorrenti non contestano più che la [OSCURATO:PERSONA] Italia possa essere qualificata come «impresa», per il fatto che essa esercita un’attività economica e che pertanto sussistono i requisiti formali per applicabilità dell’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003. Esse sostengono tuttavia che il Tribunale avrebbe dovuto discostarsi da una lettura che definiscono «rigida e formalistica» di tale regolamento, segnatamente in ragione delle peculiari modalità di funzionamento della [OSCURATO:PERSONA] Italia. Così facendo, e con il pretesto di un’asserita violazione di una norma giuridica, le ricorrenti invitano, in realtà, la Corte a riesaminare gli elementi di fatto relativi al funzionamento della [OSCURATO:PERSONA] Italia e al suo ruolo nell’infrazione, riesame che, in assenza di uno snaturamento (del resto, non suffragato dalle ricorrenti (
67
)), non può trovare spazio in questa fase del procedimento. Per questi motivi, ritengo che tale parte debba essere respinta in quanto irricevibile.
60.
In secondo luogo, supponendo che la Corte ritenga necessario esaminare nel merito questa seconda parte del primo motivo di impugnazione, occorre rilevare che le allegazioni delle ricorrenti sono, in ogni caso, prive di fondamento.
61.
Sotto un primo profilo, come già indicato nell’ambito dell’esame della prima parte, il Tribunale ha illustrato in modo dettagliato, ai punti da 29 a 45 della sentenza impugnata, le ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] Italia doveva considerarsi, da un lato, quale un’«impresa» con una propria politica commerciale, e non come un mero strumento di attuazione della strategia commerciale delle imprese agricole, e, dall’altro, quale entità autonomamente attiva sul mercato interessato dall’infrazione di cui trattasi. Pertanto, sulla base di tali elementi di fatto, mi appare del tutto logico e coerente, senza dar prova di un «eccessivo formalismo», che il Tribunale abbia ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse correttamente determinato il massimo edittale dell’ammenda ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, disposizione applicabile alle «imprese».
62.
Sotto un secondo profilo, ritengo altresì che il Tribunale abbia correttamente dichiarato che l’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, di tale regolamento non era applicabile nel caso di specie. A parte il fatto che il Tribunale ha illustrato le ragioni per le quali nella specie non ricorrevano le condizioni previste da tale disposizione, e che trattasi di una valutazione dei fatti che non rientra nella competenza della Corte (v. paragrafi da 55 a 59 delle presenti conclusioni), occorre rilevare che, anche supponendo che detta disposizione fosse applicabile, l’interpretazione che ne prospettano le ricorrenti manifestamente non corrisponde al suo tenore letterale (
68
).
63.
Ricordo che le ricorrenti affermano che il massimo edittale dell’ammenda avrebbe dovuto essere calcolato sulla base del «fatturato della [OSCURATO:PERSONA] Italia relativo ai prodotti oggetto dell’intesa realizzato nell’ultimo anno di partecipazione all’infrazione». Orbene, una siffatta applicazione non corrisponde alla lettera del terzo comma dell’articolo 23, paragrafo 2, di detto regolamento. Da un lato, tale disposizione prevede che si prenda in considerazione il fatturato dei «membri» dell’associazione di imprese, e non quello dell’associazione stessa, tantomeno su base proporzionale. Dall’altro lato, sebbene l’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, del medesimo regolamento non precisi l’anno di riferimento del fatturato – il che, dal punto di vista della prevedibilità e della certezza del diritto, costituisce una lacuna – occorre sottolineare che il secondo comma di detta disposizione fissa espressamente come anno di riferimento l’esercizio sociale precedente l’adozione della decisione. Per ragioni di coerenza, non vi sarebbe pertanto alcun motivo di derogare a tale regola ai fini dell’applicazione di detto terzo comma (
69
).
64.
Sotto un terzo profilo, e per ragioni di completezza, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti in sede d’impugnazione, mi sembra utile esaminare se l’applicazione cosiddetta «funzionale» dell’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1/2003 sarebbe stata giustificabile sulla base delle altre ragioni menzionate dalle ricorrenti nell’ambito della seconda parte del primo motivo di impugnazione.
65.
Da un lato, per quanto riguarda l’asserita «necessità di tener conto delle peculiarità del mondo cooperativo, senza sacrificare le finalità del diritto della concorrenza», è giocoforza constatare che l’argomento secondo il quale la presa in considerazione del fatturato della [OSCURATO:PERSONA] Italia relativo ai prodotti in questione, anziché quello delle 350 imprese agricole interessate da tali prodotti, sarebbe, in sostanza, più equo rispetto ad altre imprese agricole che, invece di associarsi sotto forma di cooperativa, trasformano e commercializzano i prodotti in proprio, è inconferente. Infatti, dal fascicolo sottoposto alla Corte non risulta che siffatte imprese agricole abbiano effettivamente partecipato all’intesa in questione. Peraltro, tale argomento non rimette in discussione il fatto incontestato che la [OSCURATO:PERSONA] Italia ha essa stessa venduto le conserve vegetali sul mercato perpetrando l’infrazione e che, di conseguenza, il suo fatturato riflette fedelmente la sua attività sul mercato delle conserve vegetali, in cui l’infrazione è stata commessa, nonché le sue dimensioni e la sua potenza economica.
66.
Dall’altro lato, le ricorrenti affermano, in sostanza, che solo le 350 imprese agricole avrebbero tratto vantaggio dall’applicazione di prezzi più elevati risultanti dall’attuazione dell’intesa in questione e sarebbero quindi chiamate a pagare l’ammenda inflitta. Oltre al fatto che tale affermazione sembra essere stata fortemente contraddetta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa (
70
), occorre rilevare che l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 ha lo scopo non di identificare il soggetto debitore dell’ammenda, bensì di determinare il massimo edittale di quest’ultima, al fine di garantirne la proporzionalità rispetto alla potenza economica degli operatori interessati. In ogni caso, l’individuazione dei beneficiari di un comportamento anticoncorrenziale all’interno di un raggruppamento di entità, siano essi configurati come «gruppo» o come «associazione di imprese», non può costituire un elemento pertinente ai fini dell’irrogazione di un’ammenda, nel momento in cui la responsabilità del raggruppamento è dimostrata. Allo stesso modo, le considerazioni relative alla capacità di pagamento di un’ammenda attengono piuttosto alle norme relative alla capacità contributiva che sono previste, in particolare, al punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, e che hanno consentito, nel caso di specie, di concedere una riduzione supplementare del 49,83% dell’ammenda (
71
).
67.
Di conseguenza, propongo di respingere la seconda parte del primo motivo di impugnazione in quanto irricevibile e, in ogni caso, infondata.
C.
Sul secondo motivo d’impugnazione
1.
Argomenti delle parti
68.
Con il loro secondo motivo di impugnazione, che si riferisce ai medesimi punti da 48 a 51 della sentenza impugnata sovrapponendosi parzialmente alla seconda parte del primo motivo di impugnazione, le ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, in combinato disposto con l’articolo 49 della Carta. A loro avviso, il Tribunale ha interpretato erroneamente la giurisprudenza della Corte relativa a tale disposizione (
72
), in particolare nell’affermare, al punto 48 di tale sentenza, il carattere eccezionale del ricorso al terzo comma di tale articolo 23, paragrafo 2, di cui ci si dovrebbe avvalere solo al fine preservare l’effetto dissuasivo dell’ammenda. Esse sostengono che una siffatta interpretazione restrittiva sarebbe contraria ai requisiti di legalità e di proporzionalità, applicabili alle ammende in forza dell’articolo 49 della Carta. Infatti, tale giurisprudenza suggerisce, a loro avviso, che l’obiettivo di detto articolo 23, paragrafo 2, non sarebbe da ricercarsi unicamente in finalità puramente repressive, cosicché l’ambito di applicazione della disposizione controversa non dovrebbe essere limitato ai soli casi in cui è necessario definire un massimo edittale più elevato per la determinazione dell’ammenda.
69.
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale motivo di impugnazione debba essere parimenti respinto in quanto infondato.
2.
Valutazione
70.
In via preliminare, ricordo che, come risulta dal paragrafo 55 delle presenti conclusioni, il Tribunale ha sostanzialmente escluso l’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1/2003, con la motivazione che non sussistevano le condizioni di fatto richieste da tale disposizione. Pertanto, per giungere a una conclusione diversa sarebbe necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti del caso di specie, il che è escluso in sede di impugnazione.
71.
L’analisi che segue, relativa al secondo motivo di impugnazione, è quindi proposta
ad abundantiam
.
72.
A tal riguardo, rilevo che il Tribunale, al punto 48 della sentenza impugnata, ha considerato che l’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1/2003
codifica
, in sostanza, una giurisprudenza costante della Corte e del Tribunale che consente, in talune ipotesi precise, di prendere in considerazione il fatturato realizzato dalle imprese che sono membri di un’associazione, qualora il fatturato di quest’ultima non denoti né le sue dimensioni né la sua potenza economica, e ciò al fine di evitare che l’effetto dissuasivo delle ammende inflitte per infrazioni alle regole dell’Unione in materia di concorrenza possa essere compromesso.
73.
Come ho precisato ai paragrafi 24 e 25 delle presenti conclusioni, tali affermazioni sono fondate e, a mio avviso, non possono essere rimesse in discussione dai vari argomenti dedotti dalle ricorrenti.
74.
Infatti, da un lato, l’argomento delle ricorrenti secondo il quale dal punto 97 della sentenza Coop de [OSCURATO:PERSONA] bétail et viande risulterebbe che il fatturato dei membri di un’associazione può essere preso in considerazione non solo al fine di garantire un effetto dissuasivo, ma anche per altri fini, quali il fatto che i membri hanno partecipato all’infrazione, che quest’ultima riguarda la loro attività e che essa è realizzata direttamente a vantaggio dei membri, è chiaramente frutto di una lettura lacunosa e selettiva di tale sentenza, in quanto omette di menzionare che la Corte, al punto 96 della suddetta sentenza, ha espressamente precisato che la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di prendere in considerazione il fatturato dei membri dell’associazione è pertinente quando quest’ultimo non è proporzionale alle sue attività e alle sue dimensioni, proprio «al fine di stabilire una sanzione che sia dissuasiva». Inoltre, occorre evidenziare che la centralità dell’effetto dissuasivo nella decisione di prendere in considerazione il fatturato dei membri è stata ribadita al punto 123 della sentenza dei notai lituani.
75.
Dall’altro lato, occorre respingere la censura vertente sulla violazione dell’articolo 49 della Carta, in merito alla proporzionalità della sanzione inflitta, in quanto l’ammenda è stata calcolata sulla base del fatturato reale che la [OSCURATO:PERSONA] Italia aveva generato sul mercato interessato dall’infrazione. Pertanto, e contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il ricorso al fatturato realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] Italia grazie ai prodotti conferiti da ciascuna impresa agricola, oltre al fatto di non avere un fondamento giuridico, non avrebbe consentito di riflettere in maniera adeguata, e come concepita dal legislatore dell’Unione, la dimensione e la potenza economica dell’entità responsabile dell’infrazione, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA] Italia.
76.
Di conseguenza, propongo di respingere il secondo motivo di impugnazione in quanto irricevibile o, in ogni caso, infondato e, pertanto, l’impugnazione nel suo insieme.
VII.
Sulle spese
77.
A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. A norma dell’articolo 138, paragrafo 1, del citato regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché, a mio avviso, le ricorrenti devono essere dichiarate soccombenti, propongo di condannarle alle spese.
VIII.
Conclusione
78.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire nei seguenti termini:
– l’impugnazione è respinta, e
– la [OSCURATO:PERSONA] Italia – [OSCURATO:PERSONA] fra cooperative agricole
Soc. coop. agr. e la [OSCURATO:PERSONA] SA sono condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.
1
Lingua originale: il francese.
2
Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«accordo SEE»).
3
GU 2022, C 412, pag. 6. La versione consolidata della decisione della [OSCURATO:PERSONA] (disponibile solo in lingua italiana) è consultabile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases1/202244/AT_40127_8594806_3044_5.pdf.
4
Regolamento del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).
5
GU 2006, C 210, pag. 2.
6
Nello specifico, i due accordi in questione prevedevano una fissazione dei prezzi di vendita, un coordinamento della politica e della struttura dei prezzi di vendita, una ripartizione delle quote di volume e delle quote di mercato, una ripartizione dei clienti e dei mercati, un coordinamento delle gare d’appalto e delle proposte di prezzo da sottoporre ai dettaglianti o ai clienti del settore della ristorazione, un coordinamento di altre condizioni di vendita e di sconto, ivi inclusa la strategia di marketing e la politica promozionale, nonché la comunicazione e lo scambio di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale (v. punto 8 della sentenza impugnata).
7
V., per quanto riguarda la determinazione dell’importo dell’ammenda, punti da 577 a 683 della decisione controversa, ai quali il Tribunale rinvia ai punti da 17 a 23 della sentenza impugnata. Tale ammenda è stata determinata come segue: la [OSCURATO:PERSONA] ha anzitutto constatato che il valore delle vendite delle conserve vegetali interessate dall’infrazione di cui al punto precedente ammontava a circa EUR 40 milioni. Essa ha poi applicato a tale importo una percentuale del 18% per tenere conto della gravità dell’infrazione in questione e, a partire dalla somma così ottenuta, ha successivamente proceduto a diversi adeguamenti in considerazione della durata della stessa e dell’obiettivo di dissuasione, pervenendo in tal modo a determinare un «importo di base» dell’ammenda pari a circa EUR 102 milioni. Quest’ultimo importo è stato successivamente ridotto a EUR 81 milioni a titolo di talune circostanze attenuanti. Tuttavia, constatando che, nonostante la riduzione, detto importo superava il massimo edittale dell’ammenda, fissato al 10% dell’ultimo fatturato totale consolidato dell’entità interessata (ossia circa EUR 797 milioni), conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003 (ossia circa EUR 80 milioni), la [OSCURATO:PERSONA] lo ha nuovamente ridotto affinché non superasse tale limite massimo. Infine, quest’ultima ha consecutivamente applicato al medesimo importo così ottenuto due significative riduzioni supplementari (una del 50% e l’altra del 49,83%), al fine di tenere conto, rispettivamente, da un lato, della cooperazione della [OSCURATO:PERSONA] Italia nell’ambito della sua domanda di clemenza e, dall’altro, del rilievo che, in assenza di riduzione, l’ammenda «[avrebbe irrimediabilmente pregiudicato] la redditività economica» delle ricorrenti (in applicazione del punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende).
8
Nell’ambito del primo motivo di ricorso, le ricorrenti hanno contestato alla [OSCURATO:PERSONA] di aver fissato l’importo massimo dell’ammenda sulla base del fatturato consolidato totale realizzato dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] Italia nel corso dell’esercizio sociale precedente la data della decisione controversa (vale a dire un importo di circa EUR 800 milioni), in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, mentre essa avrebbe dovuto tenere conto del fatturato realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] Italia nello stesso periodo per la parte di tale fatturato relativa alle imprese agricole che avevano conferito i prodotti agricoli di cui alla decisione controversa, in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, di tale regolamento (vale a dire un importo di circa EUR 57 milioni). A tal riguardo, nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA], qualificando erroneamente la [OSCURATO:PERSONA] Italia come «impresa» anziché come «associazione di imprese», avrebbe di conseguenza rifiutato, a torto, di applicare le disposizioni relative alla determinazione del massimo edittale dell’ammenda applicabili alle associazioni di imprese.
9
Nell’ambito del secondo motivo, articolato in quattro parti, le ricorrenti hanno contestato, ai sensi di tali disposizioni, la determinazione dell’importo di base dell’ammenda per quanto riguarda, in primo luogo, il valore delle vendite considerato, in secondo luogo, la presa in considerazione della gravità dell’infrazione, in terzo luogo, la presa in considerazione della durata di quest’ultima e, in quarto luogo, l’applicazione di un importo supplementare a titolo dissuasivo.
10
V., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2024, Illumina e Grail/[OSCURATO:PERSONA] (C‑611/22 P e C‑625/22 P, EU:C:2024:677, punto 116 e giurisprudenza citata).
11
Il corsivo è mio.
12
V. sentenza del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (C‑309/99, EU:C:2002:98, punti 59-62), nonché conclusioni dell’avvocato generale Léger nella causa Wouters e a. (C‑309/99, EU:C:2001:390, paragrafo 61).
13
Regolamento del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d’applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204). Tale regolamento si limitava a disporre, all’articolo 15, paragrafo 2, che la [OSCURATO:PERSONA] poteva «infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione,
con facoltà di aumentare quest’ultimo importo fino al 10 per cento del volume d’affari realizzato durante l’esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione
(…)» (il corsivo è mio).
14
V., in tal senso, sentenze del 23 febbraio 1994, CB e Europay/[OSCURATO:PERSONA] (T‑39/92 e T‑40/92, EU:T:1994:20, punti 136 e 137); del 21 febbraio 1995, SPO e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑29/92, EU:T:1995:34, punto 385), nonché del 14 maggio 1998, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑338/94, EU:T:1998:99, punti 270 e 282), confermata su impugnazione con sentenza del 16 novembre 2000, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑298/98 P, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2000:634)..
15
V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 66) (il corsivo è mio). V., altresì, ordinanza del presidente della Corte del 23 marzo 2001, FEG/[OSCURATO:PERSONA] [C‑7/01 P(R), EU:C:2001:183, punto 11].
16
Proposta di regolamento del Consiglio concernente l’applicazione alle imprese delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 2988/74, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87, presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] [COM(2000) 582 def.] (GU 2000, C 365 E, pag. 284).
17
V. relazione del Parlamento europeo del 21 giugno 2001 sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente l’applicazione alle imprese delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 2988/74, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 – [OSCURATO:PERSONA] per i problemi economici e monetari (A5-0229/2001).
18
V., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2024, Lietuvos notarų rūmai e a. (C‑128/21, in prosieguo: la «sentenza dei notai lituani», EU:C:2024:49, punto 125), in cui la Corte ha confermato che tale giurisprudenza è «codificata» nella disposizione in parola.
19
Sentenza del 18 dicembre 2008, Coop de [OSCURATO:PERSONA] bétail et viande e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑101/07 P e C‑110/07 P; in prosieguo: la «sentenza Coop de [OSCURATO:PERSONA] bétail et viande», EU:C:2008:741).
20
V. sentenze Coop de [OSCURATO:PERSONA] bétail et viande (punti 94 e 98) e dei notai lituani (punti da 123 a 125). V. anche punto 11 dell’ordinanza del presidente della Corte del 23 marzo 2001, FEG/[OSCURATO:PERSONA] [C-7/01 P(R), EU:C:2001:183], secondo il quale «[t]ale analisi si basa sul presupposto che l'influenza che un'associazione d'imprese ha potuto esercitare sul mercato non dipende dalla sua “cifra d'affari”, la quale non rivela la sua dimensione né la sua forza economica, bensì dal volume di affari dei suoi membri, il quale costituisce un'indicazione della sua dimensione e della sua forza economica».
21
V. sentenza del 26 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑637/13 P, EU:C:2017:51, punto 47 e giurisprudenza citata).
22
V. sentenza del 7 giugno 1983, [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA] (da 100/80 a 103/80, EU:C:1983:158, punti da 119 a 121).
23
V. sentenza del 26 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑58/12 P, EU:C:2013:770, [punto 49] e giurisprudenza citata).
24
V. punti da 29 a 32 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha respinto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] avesse correttamente considerato la [OSCURATO:PERSONA] Italia come un’«impresa» ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003,
essendo pacifico
che essa esercita un’attività economica consistente nell’offrire prodotti, in particolare nel mercato delle conserve vegetali.
25
V. punto 28 dell’impugnazione, il quale precisa che «muovendo dal
corretto
assunto per cui [OSCURATO:PERSONA] Italia debba qualificarsi come impresa in ragione dell’esercizio di un’attività di natura economica sul mercato, il Tribunale si è affrettato nel concludere che tutti gli argomenti formulati dalle [r]icorrenti atti a dimostrare i tratti peculiari della stessa meritassero di essere respinti
a priori
perché semplicemente “inoperanti”» (il corsivo è mio).
26
V. sentenza del 25 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑165/19 P, EU:C:2021:239, punti 98 e 99 nonché giurisprudenza citata). Una parte non può sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte, nell’ambito di un’impugnazione, un motivo che non aveva dedotto dinanzi al Tribunale, in quanto ciò equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in sede di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era investito il Tribunale. Censure nuove non sottoposte al Tribunale devono quindi essere dichiarate irricevibili in sede di impugnazione.
27
Infatti, il primo motivo di ricorso dedotto in primo grado era intitolato: «Primo motivo: violazione dell’articolo 101, para[grafo] 1, TFUE, dell’articolo 23, paragrafo 2, comma 3, del [r]egolamento n. 1/2003 e del punto 33 degli [orientamenti per il calcolo delle ammende] per errore di fatto e di diritto
nella qualificazione di [OSCURATO:PERSONA] Italia alla stregua di un’impresa piuttosto che di un’associazione di imprese
e vizio nella determinazione del massimo edittale della sanzione» (il corsivo è mio). V., altresì, punto 81 dell’atto introduttivo di ricorso dinanzi al Tribunale, secondo il quale «[l]a [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore di fatto e di diritto nel qualificare [OSCURATO:PERSONA] Italia alla stregua di una “impresa” piuttosto che di una “associazione di imprese” ai fini dell’applicazione dell’articolo 101, para[grafo] 1, TFUE e dell’art[icolo] 53 dell’accordo SEE». V., inoltre, punto 173 dell’atto introduttivo di ricorso dinanzi al Tribunale, in cui le ricorrenti affermano che «non appare quindi condivisibile la tesi secondo cui [OSCURATO:PERSONA] Italia, debba essere qualificata quale “impresa” ai fini antitrust e, in particolare, per la definizione del massimo edittale della sanzione, in quanto sulla base sia della normativa nazionale (civile e fiscale) che europea essa è, al contrario, configurabile quale strumento di associazione dei produttori agricoli che opera nell’interesse e ad esclusivo vantaggio degli associati, i quali ne devono possedere il controllo».
28
[OSCURATO:PERSONA] muove dal presupposto che «l’art[icolo] 23, para[grafo] 2, del [regolamento n. 1/2003] prevede due distinte metodologie per il calcolo dell’ammenda, a seconda che le violazioni antitrust siano commesse da un’impresa (comma 2) o da associazioni di imprese (comma 3)» (v., al riguardo, punto 86 dell’atto introduttivo di ricorso dinanzi al Tribunale). Orbene, una siffatta lettura di tali disposizioni omette di tenere in considerazione il fatto che il secondo comma si riferisce espressamente anche alle «associazioni di imprese».
29
V. punto 58 della replica dinanzi al Tribunale, secondo il quale «a fronte della dicotomia impresa-associazione di imprese di [OSCURATO:PERSONA] Italia, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di far prevalere solo la prima delle due qualificazioni, oscurando immotivatamente la seconda».
30
Infatti, al punto 16 della replica dinanzi al Tribunale, le ricorrenti hanno fatto valere che «stante la qualificazione (a quanto pare indiscussa) del [OSCURATO:PERSONA] come associazione di imprese, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto verificare, tra l’art[icolo] 23, para[grafo] 2 secondo comma e terzo comma, quale delle due disposizioni
descrivesse la fattispecie più rispondente ai meccanismi di funzionamento di una cooperativa agricola strutturata come [OSCURATO:PERSONA] Italia
» (il corsivo è mio).
31
Secondo le ricorrenti, tali peculiarità, che distinguono la [OSCURATO:PERSONA] Italia dalle società di capitali o dalle società cooperative monoprodotto, avrebbero dovuto indurre il Tribunale a determinare l’importo dell’ammenda conformemente alle disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 2,
terzo comma
, del regolamento n. 1/2003.
32
V., per analogia, sentenza del 25 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/GEA Group (C‑823/18 P, EU:C:2020:955, punto 65 e giurisprudenza citata). Riguardo alle società cooperative, tale presa in considerazione risulterebbe tanto dalla giurisprudenza della Corte [v., per analogia, sentenza dell’8 settembre 2011 [OSCURATO:PERSONA] e a., da C‑78/08 a C‑80/08, EU:C:2011:550, punto 55) quanto dalla normativa dell’Unione [v. regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (GU 2003, L 207, pag. 1), nonché dalla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla promozione delle società cooperative in Europa, COM(2004) 18 def.].
33
V. sentenza del 2 aprile 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑202/07 P, EU:C:2009:214, punto 29 e giurisprudenza citata).
34
V. sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑297/22 P, EU:C:2023:1027, punto 47). V. altresì, in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, Ja zum Nürburgring/[OSCURATO:PERSONA] (C‑647/19 P, EU:C:2021:666, punto 36 e giurisprudenza citata).
35
V. sentenza del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑31/23 P, EU:C:2024:851, punto 172 e giurisprudenza citata).
36
V. sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C-333/21, EU:C:2023:1011, punto 112 e giurisprudenza citata).
37
Infatti, ai punti 34 e 35 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, alla luce di una giurisprudenza costante, la [OSCURATO:PERSONA] aveva giustamente rilevato, al punto 647 della decisione controversa, che, anche se la [OSCURATO:PERSONA] Italia poteva anche essere considerata un’«associazione di imprese» ai sensi dell’articolo 101 TFUE, in quanto i suoi soci erano imprese o associazioni di imprese, questo fatto non aveva tuttavia alcuna incidenza sulla sua qualificazione come «impresa».
38
V. paragrafi da 29 a 32 delle presenti conclusioni.
39
V. atto introduttivo di ricorso dinanzi al Tribunale (punti da 99 a 167, al titolo «[OSCURATO:PERSONA] Italia è un’associazione di imprese»).
40
V. atto introduttivo di ricorso dinanzi al Tribunale (punti 84, 99 e 100).
41
V. atto introduttivo di ricorso dinanzi al Tribunale (punto 99).
42
V. atto introduttivo di ricorso dinanzi al Tribunale (punti da 112 a 121).
43
V. atto introduttivo di ricorso dinanzi al Tribunale (punti da 122 a 126).
44
V. atto introduttivo di ricorso dinanzi al Tribunale (punti da 127 a 132 e da 133 a 135).
45
V. atto introduttivo di ricorso dinanzi al Tribunale (punti da 136 a 147).
46
V. atto introduttivo di ricorso dinanzi al Tribunale (punti da 148 a 167).
47
Vale a dire, il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU 1996, L 297, pag. 1); il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU 2007, L 299, pag. 1), che è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671), nonché il regolamento (CE) n. 1435/2003.
48
V. atto introduttivo di ricorso dinanzi al Tribunale (punti da 168 a 173).
49
Detti punti rinviano, in tal senso, alle sentenze del 16 novembre 1995, Fédération française des sociétés d’assurance e a. (C‑244/94, EU:C:1995:392, punto 20), e del 2 luglio 1992, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑61/89, EU:T:1992:79, punto 52).
50
V., in tal senso, sentenza del 16 novembre 1995, Fédération française des sociétés d’assurance e a. (C‑244/94, EU:C:1995:392, punto 21).
51
Il Tribunale si è basato, a tal riguardo, sul fatto che le ricorrenti hanno sottolineato, da un lato, l’assenza di integrazione tra le imprese agricole e la [OSCURATO:PERSONA] Italia e, dall’altro, il ruolo portante e centrale delle imprese agricole nella struttura interna della [OSCURATO:PERSONA] Italia.
52
Infatti, il Tribunale ha constatato che una serie di elementi contraddicono l’argomento delle ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] Italia sarebbe priva di autonomia e costituirebbe un mero strumento delle imprese agricole. Da una parte, il Tribunale ha osservato che non è contestato che la [OSCURATO:PERSONA] Italia trasformi i prodotti ortofrutticoli freschi che le imprese agricole – circa 14 000 membri dei suoi 34 soci cooperatori – le forniscono in uno stabilimento che le appartiene e da essa gestito, e che venda i prodotti trasformati ai propri clienti (punto 43 della sentenza impugnata). Dall’altra parte, dal regolamento della sezione orticole adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] Italia il 26 ottobre 2018, che disciplina il rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] Italia e i suoi soci, risulta che è la [OSCURATO:PERSONA] Italia, e non le imprese agricole, a definire la strategia commerciale dell’impresa interessata sul mercato delle conserve di vegetali. Infatti, ai sensi dell’articolo 1 di tale regolamento della sezione orticole, il consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] Italia definisce i programmi di commercializzazione, le quantità e le tipologie di materia prima occorrente. L’articolo 6 di detto regolamento obbliga i soci della [OSCURATO:PERSONA] Italia a utilizzare unicamente il seme che essa fornisce loro (punto 44 della sentenza impugnata).
53
Inoltre, come ricorda giustamente il Tribunale, al punto 15 della sentenza impugnata, i giudici dell’Unione non possono sostituire la propria motivazione a quella dell’autore dell’atto in questione (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑123/16 P, EU:C:2018:590, punto 105).
54
V. nota 49 delle presenti conclusioni.
55
Le ricorrenti in sede di impugnazione si limitano ad affermare che le loro osservazioni preliminari in merito al funzionamento della [OSCURATO:PERSONA] Italia dovrebbero «chiarire il travisamento dei fatti in cui è incorso il Tribunale (…)» senza indicare precisamente gli elementi che sarebbero stati travisati dal Tribunale né in qual senso un tale travisamento emerga in modo manifesto dagli atti di causa (v., in tal senso, sentenza del 24 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C-240/22 P, EU:C:2024:915, punto 228).
56
V. sentenza del 14 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑280/08 P, EU:C:2010:603, punto 53).
57
Infatti, tale argomento figura, nell’atto introduttivo di ricorso dinanzi al Tribunale, sotto il titolo «[OSCURATO:PERSONA] ha una struttura equivalente a quella delle organizzazioni dei produttori agricoli, per le quali è prevista una normativa europea ad hoc», il quale, a sua volta, costituisce uno dei sottotitoli del capitolo III.A.4, rubricato «[OSCURATO:PERSONA] Italia è un’associazione di imprese». Inoltre, al punto 173 di tale atto introduttivo, le ricorrenti affermano che: «[n]on appare quindi condivisibile la tesi secondo cui [OSCURATO:PERSONA] Italia, debba essere qualificata quale “impresa” ai fini antitrust e, in particolare, per la definizione del massimo edittale della sanzione, in quanto
sulla base sia della normativa nazionale (civile e fiscale) che europea
essa è, al contrario, configurabile quale strumento di associazione dei produttori agricoli che opera nell’interesse e ad esclusivo vantaggio degli associati, i quali ne devono possedere il controllo
» (il corsivo è mio).
58
V. punti 36 e 37 della replica dinanzi al Tribunale.
59
V. in particolare considerando 173 e articolo 206 del regolamento n. 1308/2013, che dispone che «[s]alvo diversa disposizione del presente regolamento (…), gli articoli da 101 a 106 TFUE e le relative disposizioni di applicazione si applicano, fatti salvi gli articoli da 207 a 210 bis del presente regolamento, agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102 TFUE che si riferiscono alla produzione o al commercio di prodotti agricoli».
60
V., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2016, SKW Stahl-[OSCURATO:PERSONA] e SKW Stahl-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑154/14 P, EU:C:2016:445, punto 39 e giurisprudenza citata).
61
Vale a dire, il fatturato generato dalla vendita dei prodotti trasformati conferiti da tutte le 14 000 imprese agricole che producono pomodori, pere, pesche, mais, piselli, fagioli, ceci, albicocche, mele, fagiolini, kiwi e lenticchie.
62
Vale a dire, il fatturato ricavato dalla vendita sul mercato dei prodotti trasformati conferiti da 350 imprese agricole che hanno prodotto solo fagiolini, piselli e mais.
63
A tal riguardo, le ricorrenti ricordano che l’importo pagato dalla [OSCURATO:PERSONA] Italia alle imprese agricole è determinato per differenza, sottraendo dal totale dei ricavi generati dalla vendita dei prodotti sul mercato i costi che la cooperativa ha sostenuto per la trasformazione e commercializzazione di tale categoria di prodotti. Di conseguenza, l’importo fatturato dalle imprese agricole risulta sensibilmente inferiore rispetto a quello fatturato per la vendita delle conserve vegetali. Ciò porrebbe quindi le imprese che si associano in forma cooperativa in una posizione di indebito vantaggio rispetto a quelle imprese che decidono, invece, di trasformare e commercializzare i prodotti in proprio. Per tale ragione, le ricorrenti hanno ritenuto più corretto chiedere che venisse preso in considerazione il fatturato della [OSCURATO:PERSONA] Italia, purché limitatamente ai prodotti oggetto dell’intesa. In virtù del principio di trasparenza, tale fatturato dovrebbe, in linea di principio, ritenersi imputabile alle imprese agricole, ancorché per il tramite dello strumento cooperativo.
64
V. in proposito paragrafi 20-22 delle presenti conclusioni.
65
Osservo, al riguardo, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che tali imprese agricole non fossero attive sul mercato interessato dall’infrazione in questione, vale a dire il mercato delle conserve vegetali, bensì su quello delle verdure crude, vendendo, tra l’altro, questi prodotti a soci cooperatori della [OSCURATO:PERSONA] Italia (v. punto 656 della decisione controversa).
66
V. punti da 175 a 177 dell’atto introduttivo di ricorso dinanzi al Tribunale, nei quali le ricorrenti avevano inizialmente sostenuto che l’applicazione del terzo comma era richiesta per il solo fatto che la [OSCURATO:PERSONA] Italia era un’associazione di imprese, trascurando che il secondo comma riguarda anche le «associazioni di imprese».
67
V. nota a pié di pagina 55 delle presenti conclusioni.
68
Circostanza che le ricorrenti stesse sembrano riconoscere, al punto 48 dell’atto di impugnazione, nel quale richiamano: «[i]l fatto che si chieda di prendere in considerazione il fatturato di [OSCURATO:PERSONA] Italia anziché quello delle imprese agricole
(come richiederebbe la lettera dell’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1/2003)
discende (…) dalla necessità di tener conto delle peculiarità del mondo cooperativo (…)» (il corsivo è mio).
69
Infatti, sottolineo che, al punto 179 del loro atto introduttivo di ricorso dinanzi al Tribunale, le ricorrenti avevano effettivamente preso come riferimento l’esercizio 2020/2021, ossia l’anno precedente l’adozione della decisione controversa, mentre, nell’ambito della loro impugnazione, esse proponevano quale anno di riferimento quello corrispondente all’ultimo anno di partecipazione all’infrazione, vale a dire l’esercizio 2012/2013.
70
V. punto 639 della decisione controversa.
71
V. nota 7 delle presenti conclusioni.
72
V., in particolare, sentenza Coop de [OSCURATO:PERSONA] bétail et viande (punti 97 e 98).