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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10127/2024

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12557-2020R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore -intimato- avverso la sentenza n. 3910/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella LOMBARDIA, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 1519/2018 della Commissione tributaria provinciale di Milano, in parziale accoglimento dei ricorsi, riuniti,proposti a vverso avvisi di accertamento IMU 2012 — 2015 e TASI 2014—2015 emessi dal Comune di Milano; il Comune è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. in via pregiudiziale, va rilevato che la ricorrente ha depositato istanza, datata 15/2/2022, per chiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere essendo intervenuto accordo transattivo con il Comune di Milano mediante ricalco lo del tributo e rateizzazione del pagamento (cfr. documentazione allegata all’istanza);

1.2. dalla documentazione allegata e prodotta dalla contribuente si ricava dunque che la materia oggetto di contenzioso è oggi interamente regolata dall’accordo transattivo fra loro intervenuto (conf.

Cass. Sez.

U, sent.n. 8980 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]);

1.3. per effetto di tale complessivo accordo va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, a spese interamente compensate;

1.4. non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui addeCass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071) P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12557-2020R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore -intimato- avverso la sentenza n. 3910/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella LOMBARDIA, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 1519/2018 della Commissione tributaria provinciale di Milano, in parziale accoglimento dei ricorsi, riuniti,proposti a vverso avvisi di accertamento IMU 2012 — 2015 e TASI 2014—2015 emessi dal Comune di Milano; il Comune è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. in via pregiudiziale, va rilevato che la ricorrente ha depositato istanza, datata 15/2/2022, per chiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere essendo intervenuto accordo transattivo con il Comune di Milano mediante ricalco lo del tributo e rateizzazione del pagamento (cfr. documentazione allegata all’istanza); 1.2. dalla documentazione allegata e prodotta dalla contribuente si ricava dunque che la materia oggetto di contenzioso è oggi interamente regolata dall’accordo transattivo fra loro intervenuto (conf. Cass. Sez. U, sent.n. 8980 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); 1.3. per effetto di tale complessivo accordo va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, a spese interamente compensate; 1.4. non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui addeCass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071) P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazion
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