CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 aprile 2021
Cassazione n. 15955/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 29 aprile 2021 la Corte di appello di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, decidendo a seguito di annullamento, senza rinvio, di precedente ordinanza emessa de plano, respingeva la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza n. 5/2020, con cui la stessa Corte aveva disposto l'esecuzione in Italia della decisione pronunciata dal Tribunale di Bucarest 18/02/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza della Corte di appello di Brescia non era stata impugnata e la pendenza in Romania del procedimento penale, allegata dallo Stoica, non era stata documentata né era stata dedotta nel giudizio introdotto a seguito del mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria rumena. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Viene denunciata la violazione delle norme che disciplinano il riconoscimento delle sentenze straniere, rilevando che nel procedimento promosso a seguito di mandato di arresto europeo della autorità giudiziaria rumena non era stata eccepita la pendenza del procedimento penale rumeno solo perché lo Stoica, detenuto in Italia, era impossibilitato a provare l'assunto, dato che poi era stato provato nel giudizio promosso con la richiesta di sospensione dell'esecuzione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è generico e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. L'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di sospensione dell'esecuzione sul rilievo che il titolo esecutivo, costituito dalla sentenza di condanna pronunciata dall'autorità giudiziaria rumena, era divenuto irrevocabile, come, del resto, era divenuta definitiva anche la sentenza italiana che aveva, rifiutando la consegna, disposto l'esecuzione della sentenza straniera in Italia. Sul presupposto giuridico della esecutività della condanna, peraltro, il ricorso non ha denunciato alcun travisamento di prova, limitandosi a sostenere che la documentazione prodotta al fine di sostenere la non definitività della sentenza rumena, documentazione che il primo giudice ha rilevato essere apparentemente anteriore all'emissione del mandato di arresto europeo esecutivo (il quale invece dava atto della definitività della condanna fin dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), era p-) idonea a dimostrare l'avvenuta impugnazione della sentenza rumena e che era onere del giudice dell'esecuzione accertarne la definitività o meno. Il ricorso, dunque, si risolve nel prospettare in termini ipotetici la pendenza di un'impugnazione avverso la sentenza resa esecutiva in Italia, col supporto di documentazione priva di data certa, che non si confronta con quanto accertato dal giudice dell'esecuzione, e già verificato nella procedura attivata a seguito del mandato di arresto europeo, fondato - questo invece sì - su atti e provvedimenti ufficiali dell'autorità giudiziaria rumena attestanti la definitività della sentenza presupposta; così che il ricorso non supera la soglia dell'ammissibilità. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]