CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 21242/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
B. SORVEGLIANZA di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. [OSCURATO:PERSONA] che le censure articolate da [OSCURATO:PERSONA] nell’unico motivo di impugnazionenon superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, nonconsentiti apprezzamenti di merito, per di più in termini generici.Al Tribunale di sorveglianza, che ha ritenuto decisivo, ai fini del rigetto dell’istanza diaffidamento in prova, la circostanza che il condannato in due occasioni aveva indicato undomicilio non effettivo, dimostrandosi in tal modo palesemente privo dei requisiti minimi peressere ammessi al regime alternativo di esecuzione della pena, il ricorrente continua adopporre la validità della documentazione allegata per dimostrare l’idoneità di entrambi idomicili indicati, tacciando di falsità senza alcun riscontro le dichiarazioni rese dai suoifamiliari in occasione dei controlli operati alla polizia giudiziaria per verificare la suareperibilità sostanziale nelle abitazioni indicate.2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente