CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 23575/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 24/02/2021, parzialmente riformando in punto pena, con riferimento ai capi 4), 5) e 6) dell'imputazione (truffe aggravate in concorso), la sentenza pronunciata dal tribunale di Udine, in data 19/03/2021, nei confronl:i di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 640 e 61 n. 7 c.p., revocando nei confronti del sunnominato l'interdizione dai pubblici uffici. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: I) erronea applicazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p. in relazione alla prova indiziaria; II) erronea applicazione dell'art. 640 c.p. in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. Con memoria datata 26/04/2022, la difesa del ricorrente ha chiesto la rimessione della trattazione del ricorso alla sezione ordinaria. I motivi sono inammissibili per aspecificità in relazione ad entrambi i profili proposti, trattabili congiuntamente. Si censura la sentenza impugnata che ha ritenuto l'imputato responsabile di capi 4), 5) e 6), lamentandosi l'assenza di indizi gravi, precisi e concordanti in punto di responsabilità nonché l'errata qualificazione giuridica dei fatti. Tali motivi non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, né - per come formulati - sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, infatti, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integra-e il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/04/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; successivamente, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). In particolare, la Corte territoriale ha riconosciuto come già il giudice di primo grado avesse descritto, in modo articolato e puntuale, tutti i concludenti elementi di prova - estranei alla partecipazione al reato associativo che si è esclusa - idonei ad attribuire al Rilande la partecipazione, penalmente rilevante, ad ognuno dei tre episodi delittuosi a lui ascritti. In particolare, si è fatto riferimento alla documentazione falsa di provenienza dall'imputato e del suo agire quale rappresentante di una società non più operativa. A fonte dell'articolata motivazione offerta dal Tribunale, il Rilande non ha spiegato in sede di gravame, e continua ad insistere apoditticamente in tal senso nella presente sede di legittimità, sulla base di quali rilievi e di quali argomenti lo stesso debba ritenersi estraneo alle vicende contestate, quali invece correttamente ritenute sotto il profilo giuridico. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] é DEPOSITATO