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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 30989/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 23372-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], e per la società [OSCURATO:PERSONA] A.G., domiciliate in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, 2022 [OSCURATO:PERSONA] N. 58, presso lo studio degli avvocati 1560 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], chela rappresentano e difendono unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 23/2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] BOLZANO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], R.G.N. 50/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 23372/2019 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. e la KMP Printechnik AG per le quali aveva lavorato dal 29.8.2011 come impiegata responsabile dell'attività commerciale ed amministrativa, 1 livello del ccnl, fino al 24 agosto 2016 quando era stata licenziata per avvenuto superamento del periodo di comporto.

Impugnato il licenziamento questo veniva revocato e le veniva concessa l'ulteriore aspettativa, precedentemente richiesta il 4.8.2016, di cui tuttavia non aveva più bisogno.

Esponeva di aver appreso che in data 14.11.2016 la società aveva trasmesso alla Provincia di Bolzano la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro indicando quale decorrenza quella del licenziamento per superamento del periodo di comporto che poi era stato revocato (2.9.2016).

Deduceva di essere stata poi oralmente licenziata e chiedeva, quindi, alla formale datrice di lavoro di reintegrarla nel posto già occupato ed a tutte le convenute in solido di risarcirle il danno sofferto per effetto dell'illegittimo licenziamento.

2. In esito alla fase sommaria il Tribunale di Bolzano dichiarava illegittimo il licenziamento oralmente intimato e, esclusa l'esistenza di un unico centro di imputazione di interessi, ordinava alla sola [OSCURATO:SOCIETA]. di reintegrare la Casalini e di risarcire il danno.

3. Sia la lavoratrice che la società [OSCURATO:SOCIETA]. proponevano opposizione e la Casalini, nel costituirsi nell'opposizione della società, evidenziava di essere stata nuovamente licenziata il 2.8.2017 e che, comunque, in data 23.8.2017 aveva optato per l'indennità sostitutiva della reintegrazione.

Il Tribunale, riuniti i giudizi, escludeva in primo luogo che il rapporto di lavoro tra le parti si fosse consensualmente risolto.

Evidenziava poi che il licenziamento, pur risultando intimato per iscritto ..r. con e-mail inviata da KMP s.r.I del 14.11.2016rtuttavia era inefficace poiché mancante di motivazione.

Riteneva inoltre sussistente un unico centro di imputazione di interessi tra le due società convenute in giudizio e perciò le condannava a corrispondere alla lavoratrice l'indennità sostitutiva della reintegrazione ed il risarcimento del danno sofferto nel periodo tra il licenziamento e l'esercizio dell'opzione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]-23.8.2017), quantificate in nove ú. r.g. n.23372/2019 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre che al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

4. La Corte di appello di Bolzano investita del reclamo principale da parte delle due società e del reclamo incidentale della lavoratrice rigettava il primo e, in accoglimento dell'incidentale, accertava e dichiarava l'inefficacia del licenziamento di fatto intimato alla lavoratrice il 14.11.2016 per violazione dell'art. 2 della legge 15 luglio 1966 n. 604.

4.1. Per quanto qui ancora interessa la Corte territoriale riteneva confermata l'esistenza di un unico centro di imputazione di interessi tra le due società convenute, risultandone integrati i quattro parametri elaborati dalla giurisprudenza (unicità della struttura organizzativa e produttiva, integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e correlativo interesse comune, coordinamento tecnico amministrativo e finanziario, contemporaneo utilizzo della prestazione da parte delle varie società titolari delle distinte imprese).

Dichiarava inefficace il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato oralmente, in mancanza di prova dell'avvenuta ricezione dell'e-mail con la quale sarebbe stato comunicato.

Applicava l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, ritenendone integrato il requisito dimensionale, confermando la condanna al pagamento di nove mensilità della retribuzione globale di fatto percepita dalla Casalini da corrispondere al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali senza nulla detrarre a titolo di aliunde perceptum avendo accertato che la lavoratrice aveva trovato una nuova occupazione solo dopo aver esercitato l'opzione.

5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA] A.G. affidato a quattro motivi ai quali ha resistito con tempestivo controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell'art. 380 bis 1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

6. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2462, 2094, 1414 e 1419 c.c. e degli artt. 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56 e 57 della legge n92 del 2012 da coordinarsi con gli artt. 416, 166 e 167 c.p.c. e con gli artt. 115 e 2697 c.c. oltre o r.g. n.23372/2019 che l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c..

6.1. Sostengono le ricorrenti che la Corte del reclamo, al pari del giudice dell'opposizione, senza espletare la chiesta istruttoria testimoniale e sulla base della sola documentazione prodotta in giudizio, ha erroneamente ritenuto provata l'esistenza di un unico centro di imputazione di interessi cui riferire l'attività lavorativa della Casalini che invece restava confinata nell'ambito di attività ed organizzativo della sola s.r.l. italiana.

Osservano poi che nel caso in esame non sarebbe ravvisabile una simulazione relativa del rapporto di lavoro da imputarsi invece alla sola società che ha sottoscritto il contratto.

Deduce che così facendo la Corte sarebbe incorsa nella violazione delle disposizioni processuali che impongono l'ingresso delle prove a sostegno delle difese formulate e ritiene che per tale aspetto si configuri anche un vizio di motivazione della sentenza, del pari denunciato.

7. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 legge 300 del 1970 e degli artt. 2 e 3 della legge n. 604 del 1966.

Degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt.115 e 116 c.p.c. oltre che l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c..

7.1. Deducono le ricorrenti che diversamente da quanto ritenuto dalla Corte del reclamo era stata offerta la prova della avvenuta comunicazione scritta del licenziamento per giustificato motivo oggettivo del licenziamento intimato alla lavoratrice con e-mail del 14.11.2016. allegata alla memoria di costituzione in primo grado insieme alla ricevuta della comunicazione obbligatoria che riportava i dati della lavoratrice : quelli del datore di lavoro e le ragioni della cessazione del rapporto.

Osservano che la lavoratrice aveva implicitamente ammesso di aver ricevuto la comunicazione che era stata contestata solo in sede di opposizione.

Rilevano che l'indirizzo al quale la comunicazione era stata inviata era il medesimo utilizzato per numerose precedenti comunicazioni e che la stessa lavoratrice lo aveva indicato come quello da utilizzare per comunicare il licenziamento e che nessuna prova testimoniale, pure richiesta, era stata assunta al r.g. n.23372/2019 riguardo.

Sottolineano che proprio a quell'indirizzo e-mail era stata inviata anche la comunicazione da parte del consulente del lavoro.

Sostengono allora che tutti gli elementi indicati congiuntamente valutati avrebbero dovuto convincere dell'avvenuta ricezione della comunicazione scritta del licenziamento da parte della lavoratrice anche solo in via presuntiva.

Erroneamente, perciò, la Corte del reclamo avrebbe ritenuto che la lavoratrice potesse ancora contestarla e comunque osservano che avrebbe dovuto farlo in maniera circostanziata ed esplicita laddove invece la contestazione era stata generica.

8. Il terzo motivo ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell'art. 25 della legge 218 del 1995, dell'art. 2508 comma 3 c.c., dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 e degli artt. 2 e 3 della legge n. 604 del 1962 con riguardo all'esistenza dell'unico centro di imputazione di interessi ed alla conseguente ritenuta integrazione del requisito dimensionale rilevante ai fini della tutela applicabile al caso concreto.

8.1. Sostengono le ricorrenti che dalla lettura combinata dell'art. 25 della legge n. 218 del 1995 e dell'art. 2508 comma 3 c.c. emerge che, ai fini dell'individuazione del requisito dimensionale, occorre fare riferimento solo ai presupposti fattuali rinvenibili sul territorio nazionale sicché quanto meno sul punto della tutela la sentenza dovrebbe essere riformata.

9. L'ultimo motivo di ricorso denuncia, con riguardo all'art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 commi 6 e 7 della legge n. 300 del 1970 e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte confermato la condanna delle società al risarcimento del danno quantificato nella misura di nove mesi della retribuzione globale di fatto percepita dalla lavoratrice senza tenere in alcuna considerazione la circostanza che la comprovata situazione di crisi dell'impresa era esitata nel licenziamento della Casalini che era l'ultima dipendente ancora in servizio.

Sostengono le ricorrenti che a fronte di una manifesta esistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento la tutela applicabile non poteva che essere quella indennitaria pervista dal sesto comma dell'art. 18 della legge n. 300 r.g. n.23372/2019 del 1970 e ss.mm. potendosi al più ritenere che il licenziamento era inefficace essendo carente di motivazione.

10. Il secondo motivo di ricorso che attiene alla prova della comunicazione per iscritto del licenziamento alla lavoratrice, il cui esame è logicamente preliminare, non può essere accolto.

10.1. La Corte territoriale ha accertato in fatto che non era stata offerta la prova dell'avvenuta comunicazione per iscritto del licenziamento alla lavoratrice e dunque lo ha ritenuto orale e perciò suscettibile della piena tutela reintegratoria.

10.2. Con la censura le ricorrenti non contestano tanto i fatti accertati ma si dolgono piuttosto della ricostruzione da parte del giudice del reclamo delle emergenze probatorie senza tuttavia chiarire da quale elemento decisivo (passo o frase) fosse possibile desumere la prospettata ammissione da parte della lavoratrice di aver ricevuto la comunicazione scritta del licenziamento.

Va rilevato che, come esattamente evidenziato dalla controricorrente, l'onere di contestazione di un fatto (nella specie della comunicazione scritta del licenziamento) sorge solo per effetto della puntuale allegazione di tale fatto.

E la Corte di merito ha accertato che in giudizio era stata sempre allegata solo la risoluzione consensuale del rapporto seguita da una comunicazione scritta della sua cessazione alla provincia di Bolzano.

In tale contesto la lavoratrice, che aveva allegato di essere stata licenziata oralmente, non era tenuta a contestare un fatto ( l'esistenza di un licenziamento intimato per iscritto) mai neppure allegato dalle società convenute in giudizio.

11. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per diversi distinti aspetti.

11.1. In primo luogo, i rilievi che vengono formulati si risolvono nella denuncia di un vizio motivazionale la cui proposizione, tuttavia, è preclusa dall'esistenza di una c.d. doppia conforme a norma dell'art. 348 ter comma 5 c.p.c..

Le ricorrenti, infatti, non hanno, come avrebbero dovuto, dimostrato l'esistenza di diversità tra la motivazione in tema di esistenza di un unico centro di imputazione di interessi tra le due società in sede di reclamo e quella sul punto della precedente fase di opposizione.

Come è noto, infatti, nell'ipotesi di "doppia conforme", r.g. n.23372/2019 prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. (Cass. 22/12/2016 n. 26774 e più recentemente tra le tante Cass. 06/08/2019 n. 20994).

11.2. Inoltre, nel dolersi della mancata ammissione delle prove testimoniali le ricorrenti non chiariscono quali siano i profili di decisività che le avrebbero rese necessarie rispetto alle prove documentali utilizzate dal giudice del merito che è sovrano nella scelta dei mezzi di prova da utilizzare e, peraltro, trascurando di riprodurre anche solo per sintesi il contenuto dei documenti utilizzati dalla Corte di merito/ 5-k preclude al giudice di legittimità di comprendere la rilevanza e decisività dei mezzi che non sono stati ammessi.

12. Neppure il terzo motivo di ricorso può essere accolto.

12.1. Una volta accertata l'oralità del licenziamento non rileva il requisito dimensionale.

Peraltro, la questione del requisito dimensionale era stata oggetto di decisione da parte del Tribunale che nell'opposizione aveva escluso l'esistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento ed aveva, contestualmente, ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione della tutela prevista dall'art. 18 dello Statuto e tra questi anche il numero di lavoratori: tale questione non risulta essere stata nuovamente posta in sede di reclamo sicché sul punto si sarebbe formato il giudicato.

13. Anche la censura oggetto dell'ultimo motivo di ricorso non può essere accolta.

13.1. La Corte territoriale, una volta accertata l'oralità del licenziamento intimato alla ricorrente, ha confermato la sentenza resa in sede di opposizione che aveva applicato la c.d. tutela reintegratoria r.g. n.23372/2019 debole (sebbene la fattispecie potesse essere ricondotta anche nell'alveo di applicazione del comma 2 dell'art. 18 dello Statuto).

14. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 5.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 1 5 % per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 23372-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], e per la società [OSCURATO:PERSONA] A.G., domiciliate in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, 2022 [OSCURATO:PERSONA] N. 58, presso lo studio degli avvocati 1560 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], chela rappresentano e difendono unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 23/2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] BOLZANO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], R.G.N. 50/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 23372/2019 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. e la KMP Printechnik AG per le quali aveva lavorato dal 29.8.2011 come impiegata responsabile dell'attività commerciale ed amministrativa, 1 livello del ccnl, fino al 24 agosto 2016 quando era stata licenziata per avvenuto superamento del periodo di comporto. Impugnato il licenziamento questo veniva revocato e le veniva concessa l'ulteriore aspettativa, precedentemente richiesta il 4.8.2016, di cui tuttavia non aveva più bisogno. Esponeva di aver appreso che in data 14.11.2016 la società aveva trasmesso alla Provincia di Bolzano la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro indicando quale decorrenza quella del licenziamento per superamento del periodo di comporto che poi era stato revocato (2.9.2016). Deduceva di essere stata poi oralmente licenziata e chiedeva, quindi, alla formale datrice di lavoro di reintegrarla nel posto già occupato ed a tutte le convenute in solido di risarcirle il danno sofferto per effetto dell'illegittimo licenziamento. 2. In esito alla fase sommaria il Tribunale di Bolzano dichiarava illegittimo il licenziamento oralmente intimato e, esclusa l'esistenza di un unico centro di imputazione di interessi, ordinava alla sola [OSCURATO:SOCIETA]. di reintegrare la Casalini e di risarcire il danno. 3. Sia la lavoratrice che la società [OSCURATO:SOCIETA]. proponevano opposizione e la Casalini, nel costituirsi nell'opposizione della società, evidenziava di essere stata nuovamente licenziata il 2.8.2017 e che, comunque, in data 23.8.2017 aveva optato per l'indennità sostitutiva della reintegrazione. Il Tribunale, riuniti i giudizi, escludeva in primo luogo che il rapporto di lavoro tra le parti si fosse consensualmente risolto. Evidenziava poi che il licenziamento, pur risultando intimato per iscritto ..r. con e-mail inviata da KMP s.r.I del 14.11.2016rtuttavia era inefficace poiché mancante di motivazione. Riteneva inoltre sussistente un unico centro di imputazione di interessi tra le due società convenute in giudizio e perciò le condannava a corrispondere alla lavoratrice l'indennità sostitutiva della reintegrazione ed il risarcimento del danno sofferto nel periodo tra il licenziamento e l'esercizio dell'opzione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]-23.8.2017), quantificate in nove ú. r.g. n.23372/2019 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre che al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. 4. La Corte di appello di Bolzano investita del reclamo principale da parte delle due società e del reclamo incidentale della lavoratrice rigettava il primo e, in accoglimento dell'incidentale, accertava e dichiarava l'inefficacia del licenziamento di fatto intimato alla lavoratrice il 14.11.2016 per violazione dell'art. 2 della legge 15 luglio 1966 n. 604. 4.1. Per quanto qui ancora interessa la Corte territoriale riteneva confermata l'esistenza di un unico centro di imputazione di interessi tra le due società convenute, risultandone integrati i quattro parametri elaborati dalla giurisprudenza (unicità della struttura organizzativa e produttiva, integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e correlativo interesse comune, coordinamento tecnico amministrativo e finanziario, contemporaneo utilizzo della prestazione da parte delle varie società titolari delle distinte imprese). Dichiarava inefficace il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato oralmente, in mancanza di prova dell'avvenuta ricezione dell'e-mail con la quale sarebbe stato comunicato. Applicava l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, ritenendone integrato il requisito dimensionale, confermando la condanna al pagamento di nove mensilità della retribuzione globale di fatto percepita dalla Casalini da corrispondere al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali senza nulla detrarre a titolo di aliunde perceptum avendo accertato che la lavoratrice aveva trovato una nuova occupazione solo dopo aver esercitato l'opzione. 5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA] A.G. affidato a quattro motivi ai quali ha resistito con tempestivo controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell'art. 380 bis 1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 6. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2462, 2094, 1414 e 1419 c.c. e degli artt. 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56 e 57 della legge n92 del 2012 da coordinarsi con gli artt. 416, 166 e 167 c.p.c. e con gli artt. 115 e 2697 c.c. oltre o r.g. n.23372/2019 che l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c.. 6.1. Sostengono le ricorrenti che la Corte del reclamo, al pari del giudice dell'opposizione, senza espletare la chiesta istruttoria testimoniale e sulla base della sola documentazione prodotta in giudizio, ha erroneamente ritenuto provata l'esistenza di un unico centro di imputazione di interessi cui riferire l'attività lavorativa della Casalini che invece restava confinata nell'ambito di attività ed organizzativo della sola s.r.l. italiana. Osservano poi che nel caso in esame non sarebbe ravvisabile una simulazione relativa del rapporto di lavoro da imputarsi invece alla sola società che ha sottoscritto il contratto. Deduce che così facendo la Corte sarebbe incorsa nella violazione delle disposizioni processuali che impongono l'ingresso delle prove a sostegno delle difese formulate e ritiene che per tale aspetto si configuri anche un vizio di motivazione della sentenza, del pari denunciato. 7. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 legge 300 del 1970 e degli artt. 2 e 3 della legge n. 604 del 1966. Degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt.115 e 116 c.p.c. oltre che l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c.. 7.1. Deducono le ricorrenti che diversamente da quanto ritenuto dalla Corte del reclamo era stata offerta la prova della avvenuta comunicazione scritta del licenziamento per giustificato motivo oggettivo del licenziamento intimato alla lavoratrice con e-mail del 14.11.2016. allegata alla memoria di costituzione in primo grado insieme alla ricevuta della comunicazione obbligatoria che riportava i dati della lavoratrice : quelli del datore di lavoro e le ragioni della cessazione del rapporto. Osservano che la lavoratrice aveva implicitamente ammesso di aver ricevuto la comunicazione che era stata contestata solo in sede di opposizione. Rilevano che l'indirizzo al quale la comunicazione era stata inviata era il medesimo utilizzato per numerose precedenti comunicazioni e che la stessa lavoratrice lo aveva indicato come quello da utilizzare per comunicare il licenziamento e che nessuna prova testimoniale, pure richiesta, era stata assunta al r.g. n.23372/2019 riguardo. Sottolineano che proprio a quell'indirizzo e-mail era stata inviata anche la comunicazione da parte del consulente del lavoro. Sostengono allora che tutti gli elementi indicati congiuntamente valutati avrebbero dovuto convincere dell'avvenuta ricezione della comunicazione scritta del licenziamento da parte della lavoratrice anche solo in via presuntiva. Erroneamente, perciò, la Corte del reclamo avrebbe ritenuto che la lavoratrice potesse ancora contestarla e comunque osservano che avrebbe dovuto farlo in maniera circostanziata ed esplicita laddove invece la contestazione era stata generica. 8. Il terzo motivo ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell'art. 25 della legge 218 del 1995, dell'art. 2508 comma 3 c.c., dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 e degli artt. 2 e 3 della legge n. 604 del 1962 con riguardo all'esistenza dell'unico centro di imputazione di interessi ed alla conseguente ritenuta integrazione del requisito dimensionale rilevante ai fini della tutela applicabile al caso concreto. 8.1. Sostengono le ricorrenti che dalla lettura combinata dell'art. 25 della legge n. 218 del 1995 e dell'art. 2508 comma 3 c.c. emerge che, ai fini dell'individuazione del requisito dimensionale, occorre fare riferimento solo ai presupposti fattuali rinvenibili sul territorio nazionale sicché quanto meno sul punto della tutela la sentenza dovrebbe essere riformata. 9. L'ultimo motivo di ricorso denuncia, con riguardo all'art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 commi 6 e 7 della legge n. 300 del 1970 e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte confermato la condanna delle società al risarcimento del danno quantificato nella misura di nove mesi della retribuzione globale di fatto percepita dalla lavoratrice senza tenere in alcuna considerazione la circostanza che la comprovata situazione di crisi dell'impresa era esitata nel licenziamento della Casalini che era l'ultima dipendente ancora in servizio. Sostengono le ricorrenti che a fronte di una manifesta esistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento la tutela applicabile non poteva che essere quella indennitaria pervista dal sesto comma dell'art. 18 della legge n. 300 r.g. n.23372/2019 del 1970 e ss.mm. potendosi al più ritenere che il licenziamento era inefficace essendo carente di motivazione. 10. Il secondo motivo di ricorso che attiene alla prova della comunicazione per iscritto del licenziamento alla lavoratrice, il cui esame è logicamente preliminare, non può essere accolto. 10.1. La Corte territoriale ha accertato in fatto che non era stata offerta la prova dell'avvenuta comunicazione per iscritto del licenziamento alla lavoratrice e dunque lo ha ritenuto orale e perciò suscettibile della piena tutela reintegratoria. 10.2. Con la censura le ricorrenti non contestano tanto i fatti accertati ma si dolgono piuttosto della ricostruzione da parte del giudice del reclamo delle emergenze probatorie senza tuttavia chiarire da quale elemento decisivo (passo o frase) fosse possibile desumere la prospettata ammissione da parte della lavoratrice di aver ricevuto la comunicazione scritta del licenziamento. Va rilevato che, come esattamente evidenziato dalla controricorrente, l'onere di contestazione di un fatto (nella specie della comunicazione scritta del licenziamento) sorge solo per effetto della puntuale allegazione di tale fatto. E la Corte di merito ha accertato che in giudizio era stata sempre allegata solo la risoluzione consensuale del rapporto seguita da una comunicazione scritta della sua cessazione alla provincia di Bolzano. In tale contesto la lavoratrice, che aveva allegato di essere stata licenziata oralmente, non era tenuta a contestare un fatto ( l'esistenza di un licenziamento intimato per iscritto) mai neppure allegato dalle società convenute in giudizio. 11. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per diversi distinti aspetti. 11.1. In primo luogo, i rilievi che vengono formulati si risolvono nella denuncia di un vizio motivazionale la cui proposizione, tuttavia, è preclusa dall'esistenza di una c.d. doppia conforme a norma dell'art. 348 ter comma 5 c.p.c.. Le ricorrenti, infatti, non hanno, come avrebbero dovuto, dimostrato l'esistenza di diversità tra la motivazione in tema di esistenza di un unico centro di imputazione di interessi tra le due società in sede di reclamo e quella sul punto della precedente fase di opposizione. Come è noto, infatti, nell'ipotesi di "doppia conforme", r.g. n.23372/2019 prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. (Cass. 22/12/2016 n. 26774 e più recentemente tra le tante Cass. 06/08/2019 n. 20994). 11.2. Inoltre, nel dolersi della mancata ammissione delle prove testimoniali le ricorrenti non chiariscono quali siano i profili di decisività che le avrebbero rese necessarie rispetto alle prove documentali utilizzate dal giudice del merito che è sovrano nella scelta dei mezzi di prova da utilizzare e, peraltro, trascurando di riprodurre anche solo per sintesi il contenuto dei documenti utilizzati dalla Corte di merito/ 5-k preclude al giudice di legittimità di comprendere la rilevanza e decisività dei mezzi che non sono stati ammessi. 12. Neppure il terzo motivo di ricorso può essere accolto. 12.1. Una volta accertata l'oralità del licenziamento non rileva il requisito dimensionale. Peraltro, la questione del requisito dimensionale era stata oggetto di decisione da parte del Tribunale che nell'opposizione aveva escluso l'esistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento ed aveva, contestualmente, ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione della tutela prevista dall'art. 18 dello Statuto e tra questi anche il numero di lavoratori: tale questione non risulta essere stata nuovamente posta in sede di reclamo sicché sul punto si sarebbe formato il giudicato. 13. Anche la censura oggetto dell'ultimo motivo di ricorso non può essere accolta. 13.1. La Corte territoriale, una volta accertata l'oralità del licenziamento intimato alla ricorrente, ha confermato la sentenza resa in sede di opposizione che aveva applicato la c.d. tutela reintegratoria r.g. n.23372/2019 debole (sebbene la fattispecie potesse essere ricondotta anche nell'alveo di applicazione del comma 2 dell'art. 18 dello Statuto). 14. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 5.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 1 5 % per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorren
Sentenza Cassazione n. 30989/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris