CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 luglio 1011
Cassazione n. 26456/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te DECRETO C t, sul ricorso iscritto al n. 15051/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. COOP. [OSCURATO:PERSONA], in persona del commissario liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.78; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandatario di [OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.6; - controricorrente - i. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e hAss 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Roma, 5 settembre 2022 „, Il Presidente titolare Il F110.7.1011aTiO CM! Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] DAR Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 0