CassazionedecretoSezione 4Decisione del 25 febbraio 2021
Cassazione n. 28351/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; i [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 novembre 2021 il Tribunale del riesame di Udine - giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 7 settembre 2021, che aveva annullato una precedente ordinanza di quel Tribunale in data 20 aprile 2021 - ha respinto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Udine il 25 febbraio 2021 e ha confermato il sequestro del trattore targato [OSCURATO:TARGA] e del rimorchio cisterna targato AB237333. Il sequestro preventivo era stato disposto, previa convalida del provvedimento emesso in via d'urgenza dal pubblico ministero, essendo stato ritenuto sussistente il fumus del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 40 commi 1 e 4, 49, comma 1, d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 e rilevando che rimorchio e cisterna erano suscettibili di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 44 del citato decreto. 2. Il Tribunale per il riesame è stato adito da [OSCURATO:PERSONA] (proprietario della cisterna e utilizzatore del trattore in forza di contratto di leasing) una prima volta nell'aprile del 2021. La richiesta di restituzione è stata respinta con ordinanza del 21 aprile 2021 che è stata fatta oggetto di ricorso in cassazione. Con sentenza del 7 settembre 2021, la terza sezione penale di questa Corte ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Udine cui ha chiesto di valutare la proporzionalità della misura cautelare disposta. Tale valutazione è stata compiuta con l'ordinanza oggi impugnata. Il Tribunale per il riesame ha sostenuto che il sacrificio patrimoniale imposto al ricorrente ha «una sua ragionevolezza, almeno in chiave preventiva e cautelare». Ha osservato inoltre: che [OSCURATO:PERSONA] è coinvolto nella vicenda quale terzo estraneo per aver messo a disposizione i mezzi di trasporto indispensabili per commettere il reato e non essere in grado di fornire elementi concreti tali da escludere un difetto di vigilanza; che la sottrazione all'accertamento e al pagamento delle accise ha riguardato una qualità elevata di prodotto dichiarato olio lubrificante e risultato essere olio da gas; che il traffico aveva carattere internazionale e ha coinvolto varie ditte del settore; che è stata predisposta documentazione falsa volta ad occultare la natura della merce movimentata. 3. Contro l'ordinanza ha proposto tempestivo ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] articolandolo in due motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173 comma 1 D.Igs. 28 luglio 1989 n. 271. 3.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 623 cod. proc. pen. da interpretarsi alla luce degli artt. 3 e 111 della Costituzione e dell'art. 6 della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo. Lamenta che il Tribunale per il riesame ha deciso in sede di rinvio, adottando l'ordinanza oggi impugnata, nella medesima composizione nella quale aveva adottato la prima ordinanza, annullata dalla Corte di cassazione. Sostiene che questo non avrebbe dovuto avvenire perché i giudici si erano già pronunciati sulla misura cautelare. Sostiene, insomma, che i giudici componenti il collegio versavano in una situazione dì incompatibilità rilevante ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen. e avrebbero dovuto astenersi. Assume che la mancata astensione abbia determinato la nullità assoluta e insanabile dell'ordinanza impugnata. 3.2. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell'art. 275 comma 2 cod. proc. pen. e dell'art. 1 protocollo n. 1 della CEDU. Sostiene che il giudizio di proporzionalità, adeguatezza e gradualità che la Corte di Cassazione in sede rescindente aveva chiesto al giudice di rinvio non è stato correttamente compiuto non essendo stato spiegato perché il sequestro di beni il cui valore è almeno dieci volte superiore a quello delle imposte che si ritengono evase non determinerebbe un'esasperata compressione del diritto di proprietà e della libertà di iniziativa economica del ricorrente. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non sono fondati. 2. Il sequestro oggetto del ricorso è stato eseguito perché l'autoarticolato di cui si tratta, sottoposto a controllo dalla Guardia di Finanza di Udine, è risultato trasportare circa 31.000 litri di olio da gas, soggetto al pagamento di accise, che erano state evase facendo risultare nei documenti di trasporto che la cisterna conteneva olio lubrificante. L'agenzia delle dogane ha quantificato in C 12.620,64 l'accisa non pagata e in C 6.164,66 VIVA non corrisposta. Il trattore e il rimorchio, sottoposti inizialmente a sequestro probatorio, sono stati fatti oggetto di sequestro preventivo in quanto suscettibili di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 44 d.lgs. n. 504/1995. Come si è detto, l'ordinanza del Tribunale per il riesame che confermava il sequestro preventivo è stata annullata dalla Corte di cassazione non essendo stata «vagliata con attenzione la proporzionalità della misura ablativa disposta». Con l'ordinanza oggi impugnata il Tribunale per il riesame di Udine, giudicando in sede di rinvio, ha compiuto tale valutazione. 3. Col primo motivo, il ricorrente lamenta che il Tribunale ha deciso in sede di rinvio nella medesima composizione nella quale aveva adottato l'ordinanza annullata e sostiene che si sarebbe verificata una situazione di incompatibilità rilevante ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen, dalla quale sarebbe derivata la nullità dell'ordinanza. Si obietta in proposito che, in caso di annullamento con rinvio da parte del giudice di legittimità, la diversa composizione del collegio è richiesta per le sentenze e non per le ordinanze. L'art. 623 co. 1 lett. a) cod. proc. pen. prevede, infatti, che, se è annullata un'ordinanza, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento. Il ricorrente ricorda che tale norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza 9 luglio 2013, n. 183, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato, o concorso a pronunciare, ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., e sostiene che il medesimo principio dovrebbe essere applicato in caso di annullamento con rinvio di ordinanze in materia cautelare. Dimentica però che, il tribunale per il riesame può pronunciarsi più volte sulla medesima vicenda cautelare, così come può farlo il G.i.p., perché la necessità di mutare il giudice consegue solo al mutamento della fase processuale e che, proprio per questo, l'art. 623, lett. a), cod. proc. pen. non prevede che, in caso di annullamento con rinvio di una ordinanza, gli atti debbano essere trasmessi ad un'altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini. Ne consegue che, se la Corte di cassazione annulla con rinvio un'ordinanza pronunciata dal tribunale per il riesame, non sussiste alcuna incompatibilità dei magistrati che abbiano adottato la precedente decisione a comporre il collegio chiamato a deliberare in sede di rinvio (in tal senso: Sez. 6, n. 33883 del 26/3/2014, Gabriele, Rv. 261076; Sez. 2, n. 15305 del 29/01/2013, Martena, Rv. 255783). Con specifico riferimento alle misure cautelari reali, peraltro, è stato recentemente affermato che «non costituisce indebita manifestazione del convincimento del giudice, in grado di fondare una richiesta di ricusazione, il fatto che questi, nel corso del procedimento, come componente del tribunale del riesame, abbia confermato una misura cautelare reale, in quanto tale decisione prescinde da qualsiasi valutazione sulla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza in capo all'imputato, salva la verifica in concreto e caso per caso, da parte del giudice della ricusazione, di eventuali profili rilevanti dedotti». (Sez. 5, n. 15689 del 24/02/2020, Ferrante, Rv. 279164), e se questo ragionamento vale nei rapporti tra procedimento cautelare e procedimento di cognizione, vale, a maggior ragione, nell'ambito del medesimo procedimento cautelare. A tali considerazioni si deve aggiungere che l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 34 cod. proc. pen. non è deducibile come motivo di nullità della decisione in sede di ricorso, ma può costituire motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Iliano, Rv. 273852); avrebbe dovuto pertanto essere fatta valere con la procedura prevista dall'art. 38 del codice di rito. 4. Col secondo motivo il ricorrente sostiene che il Tribunale non avrebbe motivato e valutato la proporzionalità e adeguatezza della misura non avendo spiegato perché, essendo il valore dei beni sequestrati di almeno dieci volte superiore a quello delle imposte evase, il sequestro non determinerebbe una sproporzionata compressione della libertà di iniziativa economica e del diritto di proprietà del ricorrente. La motivazione che il ricorso assume mancante non può essere reputata tale. Il Tribunale argomenta infatti che la proporzione tra confisca e profitto non è determinata dalla proporzione tra il valore del bene e il valore di tributi evasi, ma dalla proporzione tra il valore del bene, il pericolo di reiterazione di reati e la gravità del fatto. Osserva che il fatto per cui si procede è connotato da «plurimi indici di gravità» perché si tratta di un trasporto internazionale di tipo professionale che ha coinvolto varie ditte del settore. Rileva che l'intero veicolo fu destinato al trasporto illecito e, per questo, il giudizio di pericolosità non può essere ridotto a uno solo dei due mezzi di trasporto. Sottolinea, infine, che la confisca obbligatoria prevista dall'art. 44 d.lgs. n. 504/1995, riguarda i mezzi destinati a commettere il reato, sicché il giudizio di proporzionalità non può essere parametrato, come la difesa vorrebbe, sull'entità del profitto rappresentata dall'importo del tributo evaso. Tanto premesso si deve ricordare che il ricorso per Cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, e una tale violazione sarebbe ipotizzabile se la motivazione fosse caratterizzata da vizi «così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 11, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). La motivazione dell'ordinanza impugnata non presenta simili caratteristiche, né si pone in contrasto con i principi di diritto enunciati dal giudice di rinvio e pertanto resiste ai rilievi del ricorrente. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente