CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 maggio 2025
Cassazione n. 33407/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Della Repubblica presso il Tribunale diTrento nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 3giugno 2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale è stata dichiarata la perdita di efficacia, ai sensi degli dell'art. 309, commi 5 e 10 cod. proc. pen., della misura cautelare dell'obbligo di dimora applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 353-bis, 110 e 61 n. 9 cod. pen. a causa della mancata trasmissione del verbale di interrogatorio reso dall'indagato al Pubblico Ministero il 22 maggio 2025, successivamente all'esecuzione della misura cautelare e prima della presentazione dell'istanza di riesame. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione della norma processuale in quanto, premessa la distinzione tra l'interrogatorio eseguito nel corso delle indagini e l'interrogatorio di garanzia, il Tribunale ha posto a fondamento della propria decisione la presunta natura favorevole del verbale di interrogatorio reso dall'indagato, senza che quest'ultimo abbia assolto allo specifico onere di allegazione del contenuto di tale atto. Sostiene il ricorrente che l'indagato, in sede di interrogatorio di garanzia, aveva scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere nel corso del successivo, mentre, nel corso del successivo interrogatorio disposto dal Pubblico Ministero, ha adottato un comportamento collaborativo. Tuttavia, la mancata ostensione di detto verbale è stata frutto di una decisione del Pubblico Ministero volta ad evitare la compromissione di indagini ancora in corso. Si aggiunge ancora che nel corso dell'udienza l'indagato non ha sollevatoalcuna eccezione processuale relativa alla omessa trasmissione di detto verbale, ponendo a fondamento dell'istanza di riesame la carenza delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte. 2. Va, innanzitutto, premesso che l’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 9 agosto 2024 n. 114, prevede l’obbligatoria trasmissione al tribunale competente per il giudizio del riesamedelle dichiarazioni rese dall’indagato nel corso dell’interrogatorio preventivo di cui all’art. 291, comma 1-quater cod. proc. pen. Tale obbligo di trasmissione prescinde dal contenuto di tali dichiarazioni ed è funzionale alla verificadel requisito strutturale previsto dall’art. 292, comma 2- ter,cod. proc. pen., che prevede la nullità dell’ordinanza genetica nel caso in cui non contenga una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell’interrogatorio preventivo. 2.1. Fatta eccezione per tale esplicita previsione, l’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. non contiene una analitica indicazione degli atti da trasmettere al tribunale del riesame cautelare, limitandosi a individuarli sulla base di due criteri differenziali: i) la loro presentazione unitamente alla richiesta di misura cautelare a norma dell’art. 291, comma 1, cod. proc. pen., normache fa riferimento non solo agli elementi su cui si fonda detta richiesta, ma anche agli elementi favorevoli all’indagato, ivi comprese le deduzioni e memorie difensive già depositate; ii) il contenuto favorevole all’indagatodegli elementi sopravvenuti. Tale ultimo criterio si riferisce indistintamente a tutti gli elementi sopravvenuti all’ordinanza cautelare e, dunque, contrariamente a quanto pare sostenere il Pubblico Ministero ricorrente, comprende anche le dichiarazioni rese dall’indagato nel corso dell’interrogatorio successivo,sia esso di garanzia o reso a seguito di invito a presentarsi rivolto dal pubblico ministero. Ciò all’unica condizione che dette dichiarazioni contengano elementi favorevoli all’indagato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa, l’interrogatorio di garanzia rientra tra gli elementi favorevoli sopravvenuti per i quali l’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., impone l'obbligo di trasmissione da parte dell'autorità procedente al tribunale del riesame, soltanto quando abbia un contenuto oggettivamente favorevole all'indagato e non si limiti alla mera contestazione delle accuse (così, da ultimo, Sez. 6, n. 12151 del 12/03/2025, A., Rv. 287715). Va, tuttavia, ribadito che, qualora l'indagato si dolga della mancata trasmissione da parte del pubblico ministero di atti o documenti sopravvenuti a sé favorevoli, egli ha l'onere di specificare i contenuti di favore desumibili dagli atti non trasmessi, non potendo sostenerne apoditticamente la rilevanza ai fini della perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5405 del 27/01/2022, Salvato, Rv. 283000; Sez. 6, n. 20527 del 28/03/2003,Randazzo, Rv. 225451 ). 2.2. Venendo al caso in esame, rileva il Collegio che dall’ordinanza impugnata risulta che nella richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] si deduceva, tra l’altro, il venir meno del pericolo di inquinamento probatorio, unica esigenza cautelare posta a fondamento della misura cautelare applicata, richiamando l’ampia collaborazione resa nel corso dell’interrogatorio dinanzi al Pubblico Ministero (cfr. p. 29 dell’ordinanza impugnata) , collaborazione che lo stesso ricorrente non contesta, limitando si a invocare de lle imprecisate esigenze investigative quale ragione giustificativa della mancata ostensione del documento. Ad avviso del Collegio, a fronte di una siffatta deduzione difensiva, pur in mancanza di una specifica eccezione relativa alla violazione dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., il Tribunale ha legittimamente rilevato d’ufficio l’inadempimento dell’obbligo di trasmissione previsto da tale norma conriferimento ad un atto che, stante il suo indiscusso valore collaborativo, utile, quanto meno, per la prosecuzione delle indagini, aveva una rilevanza decisiva ai fini della valutazione della permanenza del pericolo di inquinamento probatorio. La fattispecie in esame consente, dunque, di precisare ulteriormente la regula iuris che impone un onere di specificità all’indagato che intenda dolersi della mancata trasmissione di un elemento sopravvenuto favorevole. Deve, infatti, ritenersi che ove il contenuto favorevole dell’atto non sia contestato dal pubblico ministero che, anzi, come nel caso in esame, ne chiaris ce la rilevanza per l’eventuale prosecuzione delle indagini, il Tribunale del riesame può d’ufficio rilevare la mancanza di un elemento sopravvenuto favorevole potenzialmente decisivo ai fini dell’esame dei motivi di ricorso