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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15387/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo dei difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reato di cui all'art. 590 cod. peri.

Rilevato che i ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, i; vizo della manifesta iilogicità della motivazione.

Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in tern-lini dei tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata.

Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inamniissibà Eirt.t. 581 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di dtto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno del decisum.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissible, co,-ì condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuoii e della somma d; curo tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo dei difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reato di cui all'art. 590 cod. peri. Rilevato che i ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, i; vizo della manifesta iilogicità della motivazione. Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in tern-lini dei tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inamniissibà Eirt.t. 581 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di dtto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno del decisum. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissible, co,-ì condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuoii e della somma d; curo tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i 2
Sentenza Cassazione n. 15387/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris