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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 07288/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24106/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alla PEC: [OSCURATO:EMAIL].it--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domiciliodigitale alla PEC: avvfabriziogemelli@puntopec.it--controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 358/2024depositata il 15/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24106/2024Numero sezionale 2284/2025Numero di raccolta generale 7288/2026Data pubblicazione 26/03/2026Casamica [OSCURATO:SOCIETA]., promissaria acquirente, aveva convenutoavanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], promittente venditore,chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare dicompravendita intervenuto tra le parti in data 23.7.2012, avente adoggetto un immobile in Pisturina, da ascrivere all’inadempimento gravedel convenuto, con restituzione da parte di questi del doppio della caparraconfirmatoria versatagli: la società attrice aveva rilevato che sull’immobileera risultata esistente una trascrizione pregiudizievole, a dispetto dellaprestata garanzia di libertà dell’immobile da pesi.

Costituitosi ritualmenteil contraddittorio, il Tribunale di Messina aveva accolto la domanda, concondanna di [OSCURATO:PERSONA] a restituire il doppio della caparra ricevuta,con rivalutazione monetaria e interessi.Proposta impugnazione da [OSCURATO:PERSONA], che aveva contestato sia ilproprio inadempimento, sia la legittimità della condanna alla restituzionedel doppio della caparra in relazione alla richiesta risoluzione, che ilriconoscimento della rivalutazione monetaria sull’importo da restituire, laCorte d’Appello di Messina aveva confermato la pronuncia di primo gradorilevando, per quanto qui ancora interessa, che: -nonostante la diffida aprocurare la liberazione dell’immobile comunicatagli, il promittentevenditore non vi aveva provveduto e, quindi, la promissaria acquirente erareceduta dal contratto instando per la restituzione del doppio della caparraversata; -correttamente il Tribunale di Messina aveva ravvisato nelcomportamento del promittente venditore un inadempimento grave peraver taciuto l’esistenza della trascrizione sul bene; -non era condivisibilel’obiezione secondo cui l’azione di risoluzione non sarebbe compatibile conil recesso e quindi non giustificherebbe il versamento del doppio dellacaparra, poiché l’attore appellato aveva già nel giudizio di primo gradomanifestato la volontà di recedere per l’inadempimento della controparte.Avverso la sentenza della Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi.Numero registro generale 24106/2024Numero sezionale 2284/2025Numero di raccolta generale 7288/2026Data pubblicazione 26/03/2026Casamica [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso.Il solo ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la Violazione e falsa applicazione degli art.1385 e 1453 c.c. (art.360 n.3c.p.c.) .Il ricorrente contesta che la società promissaria acquirente abbiapotuto esercitare il recesso, con diritto alla ricezione del doppio dellacaparra versata, avendo essa introdotto il giudizio chiedendo ladeclaratoria di risoluzione del contratto preliminare di compravendita edessendo stata, appunto, qualificata dal Tribunale di Messina la domandaproposta come di risoluzione.

La Corte d’Appello di Messina -e, prima, ilTribunale- avrebbe pertanto errato nell’escludere l’incompatibilitàdell’azione di risoluzione con il recesso e nell’affermare che l’attrice aveva già dimostrato nel giudizio di primo grado la volontà di recederedal contratto preliminare per inadempimento della controparte e dipretendere il doppio della caparra, ai sensi dell’art.1385 c.2 c.c. (cosìnella motivazione la Corte d’Appello, che richiama l’atto di diffida e messain mora del 12.1.2013, al quale è attribuito il contenuto riportato).Il motivo è infondato.La domanda di risoluzione del contratto è stata interpretataconcordemente dai Giudici di merito come proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. al fine di accertare il grave inadempimento dellacontroparte, che ne costituisce il presupposto imprescindibile, così comecostituisce il presupposto necessario per l’esercizio legittimo del recessoex art.1385 c.c. ad iniziativa della parte non inadempiente, tale dagiustificare lo scioglimento del vincolo negoziale già annunciato comerecesso, nel caso di specie, in sede stragiudiziale con la missiva del12.1.2013, esplicitamente richiamata dalla Corte d’Appello: ciò al fine diottenere la restituzione del doppio della caparra versata (richiesta finNumero registro generale 24106/2024Numero sezionale 2284/2025Numero di raccolta generale 7288/2026Data pubblicazione 26/03/2026dall’introduzione del giudizio e anche prima, in sede stragiudiziale, nellamissiva indicata), fruendo della valutazione precostituita del danno perinadempimento -accertato grave- dell’obbligo a contrarre operata dallestesse parti con la pattuizione ad essa relativa, ex art.1385 c.p.c., senzanecessità di allegare e provare in concreto l’esistenza ed entità del dannoda risarcire secondo le regole ordinarie.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha modificato la domanda dirisoluzione sostituendo ad essa in corso di giudizio l’esercizio del recesso -già comunicato con la missiva sopra richiamata-, né ha svolto la domandadi risoluzione del contratto rinunciando alla pretesa del doppio dellacaparra -al fine di richiedere un ipotetico maggior danno subito, miprospettato-, ma ha sostanzialmente agito, attraverso la sua proposizione,per ottenere l’accertamento dell’esistenza del grave inadempimento dellacontroparte al fine di giustificare la legittimità dell’attuato scioglimento delvincolo negoziale e la pretesa del trattenimento della caparra ricevuta odella restituzione del doppio della caparra versata, quale danno forfetariopreconcordato -cfr., per spunti di riflessione nel senso indicato, Cass.n.18392/2022, dalla quale emerge che anche in caso di risoluzione didiritto del contratto al quale accede la prestazione di una caparraconfirmatoria a seguito di diffida ad adempiere non rispettata (situazionealla quale può essere assimilata l’ipotesi in cui sia stato esercitato ilrecesso), la parte non inadempiente che, in caso di controversia, limiti findall'inizio la propria pretesa risarcitoria alla ritenzione della caparraricevuta o alla corresponsione del doppio della caparra versata, devefondare la relativa pretesa sulla richiesta di accertamento dell’esistenzadei presupposti necessari al verificarsi dell’effetto solutorio; cfr. anche, perla qualificazione del recesso ex art.1385 c.c. e per le sue conseguenze,Cass.n.21317/2024-.Numero registro generale 24106/2024Numero sezionale 2284/2025Numero di raccolta generale 7288/2026Data pubblicazione 26/03/20262.

Con il secondo motivo di critica [OSCURATO:PERSONA] lamenta la Violazione e/o falsa applicazione degli art.112 c.p.c. (art.360 n.4c.p.c.) nonché 1277 e 1385 c.c. (art.360 n.3 c.p.c.) Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’Appello di Messina haconfermato la pronuncia del Tribunale nella parte in cui ha riconosciuto larivalutazione monetaria sull’importo da restituire corrispondente al doppiodella caparra ricevuta, nonostante si tratti di un debito da qualificare noncome di valore ma come di valuta.Il motivo in esame è fondato.La restituzione anche nel doppio della caparra, avente ad oggetto unasomma di denaro determinata, costituisce un debito di valuta ed èpertanto regolata, quanto agli interessi e all’eventuale maggior danno dasvalutazione (che deve essere richiesto e dimostrato) ex art.1224 c.c. -cfr.Cass. n.10373/2002, Cass. n.13339/2006, Cass. n.5639/201, Cass.n.14289/2018, Cass. n.19110/2025-.In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo di ricorso erespinto il primo.La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corted’Appello di Messina che, in diversa composizione, dovrà rivalutare lacontroversia tenendo conto che il debito di restituzione del doppio dellacaparra confirmatoria ricevuta è un debito di valuta, in quanto talesoggetto quanto alla regolamentazione degli interessi e dell’eventualemaggior danno da svalutazione monetaria -ove allegato e provato- alledisposizioni dettate dall’art.1224 c.c.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità.La Corte Suprema di Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso erigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione all’accoltoNumero registro generale 24106/2024Numero sezionale 2284/2025Numero di raccolta generale 7288/2026Data pubblicazione 26/03/2026motivo e rinvia alla Corte d’Appello di Messina, in diversa composizione,che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 24 settembre 2025.Il PresidenteGiuseppe GrassoNumero registro generale 24106/2024Numero sezionale 2284/2025Numero di raccolta generale 7288/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:VENDITAGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] PresidenteAd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCTiziana [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereValeria [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRemo [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24106/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alla PEC: [OSCURATO:EMAIL].it--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domiciliodigitale alla PEC: avvfabriziogemelli@puntopec.it--controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 358/2024depositata il 15/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24106/2024Numero sezionale 2284/2025Numero di raccolta generale 7288/2026Data pubblicazione 26/03/2026Casamica [OSCURATO:SOCIETA]., promissaria acquirente, aveva convenutoavanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], promittente venditore,chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare dicompravendita intervenuto tra le parti in data 23.7.2012, avente adoggetto un immobile in Pisturina, da ascrivere all’inadempimento gravedel convenuto, con restituzione da parte di questi del doppio della caparraconfirmatoria versatagli: la società attrice aveva rilevato che sull’immobileera risultata esistente una trascrizione pregiudizievole, a dispetto dellaprestata garanzia di libertà dell’immobile da pesi.

Costituitosi ritualmenteil contraddittorio, il Tribunale di Messina aveva accolto la domanda, concondanna di [OSCURATO:PERSONA] a restituire il doppio della caparra ricevuta,con rivalutazione monetaria e interessi.Proposta impugnazione da [OSCURATO:PERSONA], che aveva contestato sia ilproprio inadempimento, sia la legittimità della condanna alla restituzionedel doppio della caparra in relazione alla richiesta risoluzione, che ilriconoscimento della rivalutazione monetaria sull’importo da restituire, laCorte d’Appello di Messina aveva confermato la pronuncia di primo gradorilevando, per quanto qui ancora interessa, che: -nonostante la diffida aprocurare la liberazione dell’immobile comunicatagli, il promittentevenditore non vi aveva provveduto e, quindi, la promissaria acquirente erareceduta dal contratto instando per la restituzione del doppio della caparraversata; -correttamente il Tribunale di Messina aveva ravvisato nelcomportamento del promittente venditore un inadempimento grave peraver taciuto l’esistenza della trascrizione sul bene; -non era condivisibilel’obiezione secondo cui l’azione di risoluzione non sarebbe compatibile conil recesso e quindi non giustificherebbe il versamento del doppio dellacaparra, poiché l’attore appellato aveva già nel giudizio di primo gradomanifestato la volontà di recedere per l’inadempimento della controparte.Avverso la sentenza della Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi.Numero registro generale 24106/2024Numero sezionale 2284/2025Numero di raccolta generale 7288/2026Data pubblicazione 26/03/2026Casamica [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso.Il solo ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la Violazione e falsa applicazione degli art.1385 e 1453 c.c. (art.360 n.3c.p.c.) .Il ricorrente contesta che la società promissaria acquirente abbiapotuto esercitare il recesso, con diritto alla ricezione del doppio dellacaparra versata, avendo essa introdotto il giudizio chiedendo ladeclaratoria di risoluzione del contratto preliminare di compravendita edessendo stata, appunto, qualificata dal Tribunale di Messina la domandaproposta come di risoluzione.

La Corte d’Appello di Messina -e, prima, ilTribunale- avrebbe pertanto errato nell’escludere l’incompatibilitàdell’azione di risoluzione con il recesso e nell’affermare che l’attrice aveva già dimostrato nel giudizio di primo grado la volontà di recederedal contratto preliminare per inadempimento della controparte e dipretendere il doppio della caparra, ai sensi dell’art.1385 c.2 c.c. (cosìnella motivazione la Corte d’Appello, che richiama l’atto di diffida e messain mora del 12.1.2013, al quale è attribuito il contenuto riportato).Il motivo è infondato.La domanda di risoluzione del contratto è stata interpretataconcordemente dai Giudici di merito come proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. al fine di accertare il grave inadempimento dellacontroparte, che ne costituisce il presupposto imprescindibile, così comecostituisce il presupposto necessario per l’esercizio legittimo del recessoex art.1385 c.c. ad iniziativa della parte non inadempiente, tale dagiustificare lo scioglimento del vincolo negoziale già annunciato comerecesso, nel caso di specie, in sede stragiudiziale con la missiva del12.1.2013, esplicitamente richiamata dalla Corte d’Appello: ciò al fine diottenere la restituzione del doppio della caparra versata (richiesta finNumero registro generale 24106/2024Numero sezionale 2284/2025Numero di raccolta generale 7288/2026Data pubblicazione 26/03/2026dall’introduzione del giudizio e anche prima, in sede stragiudiziale, nellamissiva indicata), fruendo della valutazione precostituita del danno perinadempimento -accertato grave- dell’obbligo a contrarre operata dallestesse parti con la pattuizione ad essa relativa, ex art.1385 c.p.c., senzanecessità di allegare e provare in concreto l’esistenza ed entità del dannoda risarcire secondo le regole ordinarie.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha modificato la domanda dirisoluzione sostituendo ad essa in corso di giudizio l’esercizio del recesso -già comunicato con la missiva sopra richiamata-, né ha svolto la domandadi risoluzione del contratto rinunciando alla pretesa del doppio dellacaparra -al fine di richiedere un ipotetico maggior danno subito, miprospettato-, ma ha sostanzialmente agito, attraverso la sua proposizione,per ottenere l’accertamento dell’esistenza del grave inadempimento dellacontroparte al fine di giustificare la legittimità dell’attuato scioglimento delvincolo negoziale e la pretesa del trattenimento della caparra ricevuta odella restituzione del doppio della caparra versata, quale danno forfetariopreconcordato -cfr., per spunti di riflessione nel senso indicato, Cass.n.18392/2022, dalla quale emerge che anche in caso di risoluzione didiritto del contratto al quale accede la prestazione di una caparraconfirmatoria a seguito di diffida ad adempiere non rispettata (situazionealla quale può essere assimilata l’ipotesi in cui sia stato esercitato ilrecesso), la parte non inadempiente che, in caso di controversia, limiti findall'inizio la propria pretesa risarcitoria alla ritenzione della caparraricevuta o alla corresponsione del doppio della caparra versata, devefondare la relativa pretesa sulla richiesta di accertamento dell’esistenzadei presupposti necessari al verificarsi dell’effetto solutorio; cfr. anche, perla qualificazione del recesso ex art.1385 c.c. e per le sue conseguenze,Cass.n.21317/2024-.Numero registro generale 24106/2024Numero sezionale 2284/2025Numero di raccolta generale 7288/2026Data pubblicazione 26/03/20262.

Con il secondo motivo di critica [OSCURATO:PERSONA] lamenta la Violazione e/o falsa applicazione degli art.112 c.p.c. (art.360 n.4c.p.c.) nonché 1277 e 1385 c.c. (art.360 n.3 c.p.c.) Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’Appello di Messina haconfermato la pronuncia del Tribunale nella parte in cui ha riconosciuto larivalutazione monetaria sull’importo da restituire corrispondente al doppiodella caparra ricevuta, nonostante si tratti di un debito da qualificare noncome di valore ma come di valuta.Il motivo in esame è fondato.La restituzione anche nel doppio della caparra, avente ad oggetto unasomma di denaro determinata, costituisce un debito di valuta ed èpertanto regolata, quanto agli interessi e all’eventuale maggior danno dasvalutazione (che deve essere richiesto e dimostrato) ex art.1224 c.c. -cfr.Cass. n.10373/2002, Cass. n.13339/2006, Cass. n.5639/201, Cass.n.14289/2018, Cass. n.19110/2025-.In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo di ricorso erespinto il primo.La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corted’Appello di Messina che, in diversa composizione, dovrà rivalutare lacontroversia tenendo conto che il debito di restituzione del doppio dellacaparra confirmatoria ricevuta è un debito di valuta, in quanto talesoggetto quanto alla regolamentazione degli interessi e dell’eventualemaggior danno da svalutazione monetaria -ove allegato e provato- alledisposizioni dettate dall’art.1224 c.c.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità.La Corte Suprema di Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso erigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione all’accoltoNumero registro generale 24106/2024Numero sezionale 2284/2025Numero di raccolta generale 7288/2026Data pubblicazione 26/03/2026motivo e rinvia alla Corte d’Appello di Messina, in diversa composizione,che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 24 settembre 2025.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24106/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alla PEC: [OSCURATO:EMAIL].it--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domiciliodigitale alla PEC: avvfabriziogemelli@puntopec.it--controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 358/2024depositata il 15/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24106/2024Numero sezionale 2284/2025Numero di raccolta generale 7288/2026Data pubblicazione 26/03/2026Casamica [OSCURATO:SOCIETA]., promissaria acquirente, aveva convenutoavanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], promittente venditore,chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare dicompravendita intervenuto tra le parti in data 23.7.2012, avente adoggetto un immobile in Pisturina, da ascrivere all’inadempimento gravedel convenuto, con restituzione da parte di questi del doppio della caparraconfirmatoria versatagli: la società attrice aveva rilevato che sull’immobileera risultata esistente una trascrizione pregiudizievole, a dispetto dellaprestata garanzia di libertà dell’immobile da pesi. Costituitosi ritualmenteil contraddittorio, il Tribunale di Messina aveva accolto la domanda, concondanna di [OSCURATO:PERSONA] a restituire il doppio della caparra ricevuta,con rivalutazione monetaria e interessi.Proposta impugnazione da [OSCURATO:PERSONA], che aveva contestato sia ilproprio inadempimento, sia la legittimità della condanna alla restituzionedel doppio della caparra in relazione alla richiesta risoluzione, che ilriconoscimento della rivalutazione monetaria sull’importo da restituire, laCorte d’Appello di Messina aveva confermato la pronuncia di primo gradorilevando, per quanto qui ancora interessa, che: -nonostante la diffida aprocurare la liberazione dell’immobile comunicatagli, il promittentevenditore non vi aveva provveduto e, quindi, la promissaria acquirente erareceduta dal contratto instando per la restituzione del doppio della caparraversata; -correttamente il Tribunale di Messina aveva ravvisato nelcomportamento del promittente venditore un inadempimento grave peraver taciuto l’esistenza della trascrizione sul bene; -non era condivisibilel’obiezione secondo cui l’azione di risoluzione non sarebbe compatibile conil recesso e quindi non giustificherebbe il versamento del doppio dellacaparra, poiché l’attore appellato aveva già nel giudizio di primo gradomanifestato la volontà di recedere per l’inadempimento della controparte.Avverso la sentenza della Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi.Numero registro generale 24106/2024Numero sezionale 2284/2025Numero di raccolta generale 7288/2026Data pubblicazione 26/03/2026Casamica [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso.Il solo ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la  Violazione e falsa applicazione degli art.1385 e 1453 c.c. (art.360 n.3c.p.c.)  .Il ricorrente contesta che la società promissaria acquirente abbiapotuto esercitare il recesso, con diritto alla ricezione del doppio dellacaparra versata, avendo essa introdotto il giudizio chiedendo ladeclaratoria di risoluzione del contratto preliminare di compravendita edessendo stata, appunto, qualificata dal Tribunale di Messina la domandaproposta come di risoluzione. La Corte d’Appello di Messina -e, prima, ilTribunale- avrebbe pertanto errato nell’escludere l’incompatibilitàdell’azione di risoluzione con il recesso e nell’affermare che l’attrice  aveva già dimostrato nel giudizio di primo grado la volontà di recederedal contratto preliminare per inadempimento della controparte e dipretendere il doppio della caparra, ai sensi dell’art.1385 c.2 c.c.   (cosìnella motivazione la Corte d’Appello, che richiama l’atto di diffida e messain mora del 12.1.2013, al quale è attribuito il contenuto riportato).Il motivo è infondato.La domanda di risoluzione del contratto è stata interpretataconcordemente dai Giudici di merito come proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. al fine di accertare il grave inadempimento dellacontroparte, che ne costituisce il presupposto imprescindibile, così comecostituisce il presupposto necessario per l’esercizio legittimo del recessoex art.1385 c.c. ad iniziativa della parte non inadempiente, tale dagiustificare lo scioglimento del vincolo negoziale già annunciato comerecesso, nel caso di specie, in sede stragiudiziale con la missiva del12.1.2013, esplicitamente richiamata dalla Corte d’Appello: ciò al fine diottenere la restituzione del doppio della caparra versata (richiesta finNumero registro generale 24106/2024Numero sezionale 2284/2025Numero di raccolta generale 7288/2026Data pubblicazione 26/03/2026dall’introduzione del giudizio e anche prima, in sede stragiudiziale, nellamissiva indicata), fruendo della valutazione precostituita del danno perinadempimento -accertato grave- dell’obbligo a contrarre operata dallestesse parti con la pattuizione ad essa relativa, ex art.1385 c.p.c., senzanecessità di allegare e provare in concreto l’esistenza ed entità del dannoda risarcire secondo le regole ordinarie.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha modificato la domanda dirisoluzione sostituendo ad essa in corso di giudizio l’esercizio del recesso -già comunicato con la missiva sopra richiamata-, né ha svolto la domandadi risoluzione del contratto rinunciando alla pretesa del doppio dellacaparra -al fine di richiedere un ipotetico maggior danno subito, miprospettato-, ma ha sostanzialmente agito, attraverso la sua proposizione,per ottenere l’accertamento dell’esistenza del grave inadempimento dellacontroparte al fine di giustificare la legittimità dell’attuato scioglimento delvincolo negoziale e la pretesa del trattenimento della caparra ricevuta odella restituzione del doppio della caparra versata, quale danno forfetariopreconcordato -cfr., per spunti di riflessione nel senso indicato, Cass.n.18392/2022, dalla quale emerge che anche in caso di risoluzione didiritto del contratto al quale accede la prestazione di una caparraconfirmatoria a seguito di diffida ad adempiere non rispettata (situazionealla quale può essere assimilata l’ipotesi in cui sia stato esercitato ilrecesso), la parte non inadempiente che, in caso di controversia, limiti findall'inizio la propria pretesa risarcitoria alla ritenzione della caparraricevuta o alla corresponsione del doppio della caparra versata, devefondare la relativa pretesa sulla richiesta di accertamento dell’esistenzadei presupposti necessari al verificarsi dell’effetto solutorio; cfr. anche, perla qualificazione del recesso ex art.1385 c.c. e per le sue conseguenze,Cass.n.21317/2024-.Numero registro generale 24106/2024Numero sezionale 2284/2025Numero di raccolta generale 7288/2026Data pubblicazione 26/03/20262. Con il secondo motivo di critica [OSCURATO:PERSONA] lamenta la  Violazione e/o falsa applicazione degli art.112 c.p.c. (art.360 n.4c.p.c.) nonché 1277 e 1385 c.c. (art.360 n.3 c.p.c.)  Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’Appello di Messina haconfermato la pronuncia del Tribunale nella parte in cui ha riconosciuto larivalutazione monetaria sull’importo da restituire corrispondente al doppiodella caparra ricevuta, nonostante si tratti di un debito da qualificare noncome di valore ma come di valuta.Il motivo in esame è fondato.La restituzione anche nel doppio della caparra, avente ad oggetto unasomma di denaro determinata, costituisce un debito di valuta ed èpertanto regolata, quanto agli interessi e all’eventuale maggior danno dasvalutazione (che deve essere richiesto e dimostrato) ex art.1224 c.c. -cfr.Cass. n.10373/2002, Cass. n.13339/2006, Cass. n.5639/201, Cass.n.14289/2018, Cass. n.19110/2025-.In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo di ricorso erespinto il primo.La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corted’Appello di Messina che, in diversa composizione, dovrà rivalutare lacontroversia tenendo conto che il debito di restituzione del doppio dellacaparra confirmatoria ricevuta è un debito di valuta, in quanto talesoggetto quanto alla regolamentazione degli interessi e dell’eventualemaggior danno da svalutazione monetaria -ove allegato e provato- alledisposizioni dettate dall’art.1224 c.c.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità.La Corte Suprema di Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso erigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione all’accoltoNumero registro generale 24106/2024Numero sezionale 2284/2025Numero di raccolta generale 7288/2026Data pubblicazione 26/03/2026motivo e rinvia alla Corte d’Appello di Messina, in diversa composizione,che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 24 settembre 2025.Il PresidenteGiuseppe GrassoNumero registro generale 24106/2024Numero sezionale 2284/2025Numero di raccolta generale 7288/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:VENDITAGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] PresidenteAd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCTiziana [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereValeria [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRemo [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24106/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alla PEC: [OSCURATO:EMAIL].it--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domiciliodigitale alla PEC: avvfabriziogemelli@puntopec.it--controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 358/2024depositata il 15/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24106/2024Numero sezionale 2284/2025Numero di raccolta generale 7288/2026Data pubblicazione 26/03/2026Casamica [OSCURATO:SOCIETA]., promissaria acquirente, aveva convenutoavanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], promittente venditore,chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare dicompravendita intervenuto tra le parti in data 23.7.2012, avente adoggetto un immobile in Pisturina, da ascrivere all’inadempimento gravedel convenuto, con restituzione da parte di questi del doppio della caparraconfirmatoria versatagli: la società attrice aveva rilevato che sull’immobileera risultata esistente una trascrizione pregiudizievole, a dispetto dellaprestata garanzia di libertà dell’immobile da pesi. Costituitosi ritualmenteil contraddittorio, il Tribunale di Messina aveva accolto la domanda, concondanna di [OSCURATO:PERSONA] a restituire il doppio della caparra ricevuta,con rivalutazione monetaria e interessi.Proposta impugnazione da [OSCURATO:PERSONA], che aveva contestato sia ilproprio inadempimento, sia la legittimità della condanna alla restituzionedel doppio della caparra in relazione alla richiesta risoluzione, che ilriconoscimento della rivalutazione monetaria sull’importo da restituire, laCorte d’Appello di Messina aveva confermato la pronuncia di primo gradorilevando, per quanto qui ancora interessa, che: -nonostante la diffida aprocurare la liberazione dell’immobile comunicatagli, il promittentevenditore non vi aveva provveduto e, quindi, la promissaria acquirente erareceduta dal contratto instando per la restituzione del doppio della caparraversata; -correttamente il Tribunale di Messina aveva ravvisato nelcomportamento del promittente venditore un inadempimento grave peraver taciuto l’esistenza della trascrizione sul bene; -non era condivisibilel’obiezione secondo cui l’azione di risoluzione non sarebbe compatibile conil recesso e quindi non giustificherebbe il versamento del doppio dellacaparra, poiché l’attore appellato aveva già nel giudizio di primo gradomanifestato la volontà di recedere per l’inadempimento della controparte.Avverso la sentenza della Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi.Numero registro generale 24106/2024Numero sezionale 2284/2025Numero di raccolta generale 7288/2026Data pubblicazione 26/03/2026Casamica [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso.Il solo ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la  Violazione e falsa applicazione degli art.1385 e 1453 c.c. (art.360 n.3c.p.c.)  .Il ricorrente contesta che la società promissaria acquirente abbiapotuto esercitare il recesso, con diritto alla ricezione del doppio dellacaparra versata, avendo essa introdotto il giudizio chiedendo ladeclaratoria di risoluzione del contratto preliminare di compravendita edessendo stata, appunto, qualificata dal Tribunale di Messina la domandaproposta come di risoluzione. La Corte d’Appello di Messina -e, prima, ilTribunale- avrebbe pertanto errato nell’escludere l’incompatibilitàdell’azione di risoluzione con il recesso e nell’affermare che l’attrice  aveva già dimostrato nel giudizio di primo grado la volontà di recederedal contratto preliminare per inadempimento della controparte e dipretendere il doppio della caparra, ai sensi dell’art.1385 c.2 c.c.   (cosìnella motivazione la Corte d’Appello, che richiama l’atto di diffida e messain mora del 12.1.2013, al quale è attribuito il contenuto riportato).Il motivo è infondato.La domanda di risoluzione del contratto è stata interpretataconcordemente dai Giudici di merito come proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. al fine di accertare il grave inadempimento dellacontroparte, che ne costituisce il presupposto imprescindibile, così comecostituisce il presupposto necessario per l’esercizio legittimo del recessoex art.1385 c.c. ad iniziativa della parte non inadempiente, tale dagiustificare lo scioglimento del vincolo negoziale già annunciato comerecesso, nel caso di specie, in sede stragiudiziale con la missiva del12.1.2013, esplicitamente richiamata dalla Corte d’Appello: ciò al fine diottenere la restituzione del doppio della caparra versata (richiesta finNumero registro generale 24106/2024Numero sezionale 2284/2025Numero di raccolta generale 7288/2026Data pubblicazione 26/03/2026dall’introduzione del giudizio e anche prima, in sede stragiudiziale, nellamissiva indicata), fruendo della valutazione precostituita del danno perinadempimento -accertato grave- dell’obbligo a contrarre operata dallestesse parti con la pattuizione ad essa relativa, ex art.1385 c.p.c., senzanecessità di allegare e provare in concreto l’esistenza ed entità del dannoda risarcire secondo le regole ordinarie.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha modificato la domanda dirisoluzione sostituendo ad essa in corso di giudizio l’esercizio del recesso -già comunicato con la missiva sopra richiamata-, né ha svolto la domandadi risoluzione del contratto rinunciando alla pretesa del doppio dellacaparra -al fine di richiedere un ipotetico maggior danno subito, miprospettato-, ma ha sostanzialmente agito, attraverso la sua proposizione,per ottenere l’accertamento dell’esistenza del grave inadempimento dellacontroparte al fine di giustificare la legittimità dell’attuato scioglimento delvincolo negoziale e la pretesa del trattenimento della caparra ricevuta odella restituzione del doppio della caparra versata, quale danno forfetariopreconcordato -cfr., per spunti di riflessione nel senso indicato, Cass.n.18392/2022, dalla quale emerge che anche in caso di risoluzione didiritto del contratto al quale accede la prestazione di una caparraconfirmatoria a seguito di diffida ad adempiere non rispettata (situazionealla quale può essere assimilata l’ipotesi in cui sia stato esercitato ilrecesso), la parte non inadempiente che, in caso di controversia, limiti findall'inizio la propria pretesa risarcitoria alla ritenzione della caparraricevuta o alla corresponsione del doppio della caparra versata, devefondare la relativa pretesa sulla richiesta di accertamento dell’esistenzadei presupposti necessari al verificarsi dell’effetto solutorio; cfr. anche, perla qualificazione del recesso ex art.1385 c.c. e per le sue conseguenze,Cass.n.21317/2024-.Numero registro generale 24106/2024Numero sezionale 2284/2025Numero di raccolta generale 7288/2026Data pubblicazione 26/03/20262. Con il secondo motivo di critica [OSCURATO:PERSONA] lamenta la  Violazione e/o falsa applicazione degli art.112 c.p.c. (art.360 n.4c.p.c.) nonché 1277 e 1385 c.c. (art.360 n.3 c.p.c.)  Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’Appello di Messina haconfermato la pronuncia del Tribunale nella parte in cui ha riconosciuto larivalutazione monetaria sull’importo da restituire corrispondente al doppiodella caparra ricevuta, nonostante si tratti di un debito da qualificare noncome di valore ma come di valuta.Il motivo in esame è fondato.La restituzione anche nel doppio della caparra, avente ad oggetto unasomma di denaro determinata, costituisce un debito di valuta ed èpertanto regolata, quanto agli interessi e all’eventuale maggior danno dasvalutazione (che deve essere richiesto e dimostrato) ex art.1224 c.c. -cfr.Cass. n.10373/2002, Cass. n.13339/2006, Cass. n.5639/201, Cass.n.14289/2018, Cass. n.19110/2025-.In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo di ricorso erespinto il primo.La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corted’Appello di Messina che, in diversa composizione, dovrà rivalutare lacontroversia tenendo conto che il debito di restituzione del doppio dellacaparra confirmatoria ricevuta è un debito di valuta, in quanto talesoggetto quanto alla regolamentazione degli interessi e dell’eventualemaggior danno da svalutazione monetaria -ove allegato e provato- alledisposizioni dettate dall’art.1224 c.c.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità.La Corte Suprema di Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso erigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione all’accoltoNumero registro generale 24106/2024Numero sezionale 2284/2025Numero di raccolta generale 7288/2026Data pubblicazione 26/03/2026motivo e rinvia alla Corte d’Appello di Messina, in diversa composizione,che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 24 settembre 2025.Il PresidenteGiuseppe Grasso   
Sentenza Cassazione n. 07288/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris