CassazionedecretoSezione 5Decisione del 15 gennaio 2026
Cassazione n. 00832/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12263/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Ministero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato . Avvocatura Generale Dello Stato controricorrente- nonché contro Agenzia Delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] 1 in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso l’ordinanza della Corte Suprema Di Cassazione di Roma n.10208/2025 depositata il 17/04/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 12263/2025 Numero sezionale 48/2026 Numero di raccolta generale 832/2026 Data pubblicazione 15/01/2026 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.150,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 14/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 12263/2025 Numero sezionale 48/2026 Numero di raccolta generale 832/2026 Data pubblicazione 15/01/2026