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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2024

Cassazione n. 00945/2025

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminati i ricorsi proposti avverso la sentenza del 12 giugno 2024, con la quale la Corte di appello di Torino ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo, che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di cui all’art. 425 cod. pen. e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a mesi dieci e giorni quindici di reclusione e [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di mesi sette di reclusione, ulteriormente riducendo la pena in favore di Dilernia a mesi sei di reclusione [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che la censura mossa alla ricostruzione del fatto dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si rivolse in un’inammissibile richiesta di rivalutazione della prova del filmato delle telecamere di sorveglianza, dal quale i giudici di merito in entrambi i gradi e con valutazioni conformi hanno tratto con argomenti indiziari congrui e logici, e non ipotetici come assume la difesa, il convincimento che [OSCURATO:PERSONA] abbia trasferito a Dilernia materiale utile a provocare l’incendio; che anche riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, contestata da entrambi i ricorrenti ciascuno per la sua posizione, la motivazione in ordine alla gravità del fatto e alla personalità degli imputati appare congrua e dettagliata, facendo riferimento oltre che alla concreta gravità del fatto anche ai numerosissimi precedenti penali (pari a 54 per [OSCURATO:PERSONA] e a 81 per [OSCURATO:PERSONA], il quale ha comunque beneficiato delle circostanze attenuanti generiche); Per queste ragioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminati i ricorsi proposti avverso la sentenza del 12 giugno 2024, con la quale la Corte di appello di Torino ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo, che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di cui all’art. 425 cod. pen. e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a mesi dieci e giorni quindici di reclusione e [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di mesi sette di reclusione, ulteriormente riducendo la pena in favore di Dilernia a mesi sei di reclusione [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che la censura mossa alla ricostruzione del fatto dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si rivolse in un’inammissibile richiesta di rivalutazione della prova del filmato delle telecamere di sorveglianza, dal quale i giudici di merito in entrambi i gradi e con valutazioni conformi hanno tratto con argomenti indiziari congrui e logici, e non ipotetici come assume la difesa, il convincimento che [OSCURATO:PERSONA] abbia trasferito a Dilernia materiale utile a provocare l’incendio; che anche riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, contestata da entrambi i ricorrenti ciascuno per la sua posizione, la motivazione in ordine alla gravità del fatto e alla personalità degli imputati appare congrua e dettagliata, facendo riferimento oltre che alla concreta gravità del fatto anche ai numerosissimi precedenti penali (pari a 54 per [OSCURATO:PERSONA] e a 81 per [OSCURATO:PERSONA], il quale ha comunque beneficiato delle circostanze attenuanti generiche); Per queste ragioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]