CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 ottobre 2023
Cassazione n. 33315/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24008/2020r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Salerno , alla via Carmine n. 17 , in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro temporedott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difes a , giusta procur a speciale allegata all’atto di costituzione di nuovo difensore del 4 ottobre 2023, dall’[OSCURATO:PERSONA] (in sostituzione dell’[OSCURATO:PERSONA], medio tempore deceduto ) , presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via F. Crispi 1/30([OSCURATO:EMAIL] forense.salerno.it). - r icorrent e - contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Napoli, alla via G. Ricciardi n. 7, in persona del legale rappresentante pro temporeNunzio Galano, rappresentata e difesa, giusta procura specialeallegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 167, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrent e - avverso l’ordinanza, n. cron. 1 953 /20 20 , de l la [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIpubblicatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 24/11/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Omniservices.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione dell ’ordinanza del 1 7 luglio 2020, n. 1953, pronunciata dalla Corte di appello di Napoli nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA].,che accolse il reclamo promosso da quest’ultima contro il decreto del Tribunale di quella stessa città del 14 febbraio 20 20 , che aveva concesso l’esecutorietà al lodo arbitrale, interpartes, del 14 dicembre 2006. 2. [OSCURATO:SOCIETA]ha resistito con controricorso. 3.Con ordinanza interlocutoria del 29 luglio 2022, n. 23800, la Prima Sezione civile di questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per consentire il perfezionamento dell’accordo di definizione bonaria della lite richiesta dalle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Successivamentealla fissazione della nuova adunanza camerale , con atto datato 13 ottobre 2023, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con compensazione integrale delle spese; 2. Il descritto atto reca la sottoscrizion e per adesione anche della controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., il menzionato atto di rinuncia è idoneo a determinare l'estinzione dell’odierno giudizio di legittimità, senza necessità di pronuncia sulle relative spese avendone le parti concordato la loro integrale compensazione. 2. È inapplicabile, infine, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 (cfr. Cass. n. 8770 del 2023; Cass. n. 32749 del 2022; Cass. 27837 del 2022; Cass. n. 8015 del 2022; Cass. n. 36339 del 2021; Cass. n. 25342 del 2021; Cass. n. 23731 del 2020; Cass. n. 9152 del 2020; Cass. n. 31580 del 2019; Cass. n. 5247 del 2019; Cass. n. 25485 del 2018; Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015). [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della