CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34793/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ROMANIA) il 20/12/1981avverso la sentenza del 16/09/2025 della Corte d’appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che, con sentenza del 16 settembre 2025, la Corte di appello diPalermo ha confermato la sentenza di primo grado, resa all’esito di giudizioabbreviato, che aveva condannato:- [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 2, comma 1, letterac-bis) e 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019,alla pena anni 1 e mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle speseprocessuali;- [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 2, 3, comma 13, e 7,comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, inrelazione all’art. 3, commi 8 e 13, alla pena di mesi 9 e giorni 20 di reclusione,con il beneficio della sospensione condizionale;che, avverso la sentenza, gli imputati hanno proposto, tramite il difensore ecome unico atto, ricorsi per cassazione, chiedendone l’annullamento;che, con un primo motivo, gli imputati lamentano la violazione degli artt. 7del d.l. n. 4 del 2019, 43 e 47 cod. pen. con riferimento alla mancanzadell’elemento soggettivo del dolo in capo agli imputati;che, con un secondo motivo di doglianza, la difesa lamenta vizi dellamotivazione in ordine alla prova circa la consapevolezza della condotta illecita,lamentando che la sentenza non chiarisce dove sarebbe stata formulata ladomanda specifica sulla misura cautelare, come gli imputati sarebbero stati resiedotti dell’obbligo di tale dichiarazione e quale circostanza dimostrerebbe laconsapevolezza dell’omissione;che, con un terzo motivo di doglianza relativo alla posizione di UngureanuAlina [OSCURATO:PERSONA], si lamenta la violazione degli artt. 7 e 3, comma 13, del d.l. n. 4del 2019, circa la mancata dimostrazione del nesso di strumentalità traomissione e beneficio economico ottenuto;che, con un quarto motivo di doglianza, la difesa lamenta violazione dell’art.131-bis cod. pen. e vizi della motivazione in ordine al mancato riconoscimentodella particolare tenuità del fatto;che, con un quinto motivo, relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] AlexandruIonut, la difesa lamenta vizi della motivazione in ordine al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancataindividualizzazione del trattamento sanzionatorio.Considerato che il ricorso è inammissibile, perché generico e diretto asollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio sulla base di una rilettura difatto preclusa al sindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntualecon le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata;che il primo e il secondo motivo, relativi all’asserita mancanza dell’elementosoggettivo del reato e all’insussistenza degli elementi della condotta, sonoinammissibili, poiché la Corte d’appello ha fornito un’ampia e puntualemotivazione sul punto, rilevando come risulti incontrovertibile la falsadichiarazione resa dagli imputati, i quali hanno omesso di fornire le informazionidovute in ordine allo stato di detenzione domiciliare dell’imputato (pag. 2 delprovvedimento);che, nel caso di specie, non ricorre un caso di ignoranza inevitabile, poiché lanormativa in tema di attribuzione del reddito di cittadinanza non presentaconnotati di criticità tali da far ritenere l’oscurità del precetto, né è rinvenibile unche, ad ogni modo, il preteso affidamento ad un patronato non escludel’assunzione di responsabilità per quanto dichiarato al fine di ottenere o diincrementare il reddito di cittadinanza, non essendo il patronato dotato di unpotere di verifica circa la correttezza dei dati dichiarati dall’istante, al di là dellaraccolta della sua dichiarazione e della successiva trasmissione all’ente erogatore(pag. 3 del provvedimento);che, quanto al terzo motivo, è sufficiente richiamare la motivazione dellasentenza impugnata, la quale evidenzia che le dichiarazioni degli imputati in sededi domanda hanno permesso a [OSCURATO:PERSONA] di accedere a unbeneficio in radice non spettante e a [OSCURATO:PERSONA] di fruire di unimporto maggiore a titolo di reddito di cittadinanza, vista la mancata riduzionedella scala di equivalenza, la cui operatività del caso concreto è analiticamentespiegata in sentenza (pagg. 2-3);che il quarto motivo di ricorso, con il quale si censura il mancatoriconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., èinammissibile, in quanto privo di un effettivo confronto con la motivazione dellasentenza impugnata, essendosi limitata la difesa a reiterare le medesimedoglianze già disattese dalla Corte territoriale;che, invero, i l giudizio di tenuità si fonda su una valutazioneomnicomprensiva delle peculiarità del fatto, atta a valorizzare, ai sensi dell’art.133, comma 1 cod. pen. una serie di indici, quali le modalità della condotta, ilgrado di colpevolezza, l’abitualità del comportamento, l’entità del danno o delpericolo nonché la condotta susseguente al reato, ma ciò non implica chel’organo giudicante debba valutare tutti questi elementi, risultando sufficiente ladisamina di quelli ritenuti rilevanti (ex plurimis, Sez. 6, n. 55107 del08/11/2018, Rv. 274647);che, nel caso di specie, la Corte ha evidenziato come ostino alriconoscimento della causa di non punibilità invocata le modalità della condotta el’intensità del dolo, attesa la natura del dato dichiarato, certamente noto edesumibile dalla legge, nonché l’assenza di qualsiasi condotta riparatoria (pag. 4del provvedimento);che il quinto motivo di doglianza – con il quale, per [OSCURATO:PERSONA], sicensurano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e lamancata individualizzazione del trattamento sanzionatorio – è inammissibile,avendo la Corte territoriale fornito sul punto una motivazione congrua, logica eadeguatamente sorretta da argomenti giuridici;che, in particolare, la Corte ha evidenziato come, avuto riguardo allemodalità della condotta, all’entità del danno cagionato all’Ente pubblico(attraverso la percezione del beneficio per più mensilità) e ai precedenti gravantisull’imputato, le deduzioni genericamente formulate dalla difesa non siano idoneené a giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cuiall’art. 62-bis cod. pen., né a fondare una rideterminazione in senso piùfavorevole del trattamento sanzionatorio, ritenuto equo e adeguatamentecommisurato al disvalore del fatto commesso (pag. 5 del provvedimento);che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]