CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30010/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to il 28/04/1992 avverso la sentenza del 30/01/2026 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9900/26 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure manifestamente infondate ed inoltre perché riproduce pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestano, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, mentre difetta di una critica puntuale al provvedimento e non prende in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali il motivo di appello non è stato accolto; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla configurazione del reato contestato ed, in modo particolare, alla configurabilità dell'elemento soggettivo, non escluso dallo stato di alterazione volontario (cfr. pag. 7-8 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MAGO 20:6'13IL Fu. D Tubi)