CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01700/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Giudizio definito con trattazione scritta [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La CORTE APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 14/06/2019, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di AVEZZANO, in data 30/11/2017, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 644 CP (più grave) ed altro. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato accoglimento dell'istanza di rinvio dell'udienza del 30 novembre 2017 avanzata dal difensione di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], con allegata certificazione medica attestante stato di grave crisi ipertensiva; la motivazione con la quale è stata rigettata l'istanza di differimento appare priva di sostegno fattuale e non considera la distanza di circa 100 km che il difensore doveva compiere per presenziare all'udienza. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione di un congruo termine a difesa richiesto dal difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'articolo 97 comma 4 cod.proc.pen., all'esito del rigetto dell'istanza di differimento avanzata dal difensore di fiducia assente. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla affermazione di penale responsabilità, nonostante che l'istruttoria non abbia consentito di verificare la presenza di alcun titolo cambiario in originale, ma solo di copie di effetti senza data e luogo di emissione, privi di beneficiario, di scadenza e dunque di qualsiasi riferimento capace di collegarli con l'imputato e con le condotte di cui all'imputazione; inoltre, le deposizioni testimoniali valorizzate in senso accusatorio risultano imprecise e provenienti da soggetti aventi interesse economico in causa. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, nella specie non superato. 3. Con requisitoria scritta la Procura generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 3.1. Con memoria di conclusioni scritte la difesa ricorrente ha insistito sui motivi proposti. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è del tutto generico perché meramente reiterativo. Il primo giudice (cfr. pagg. 3 e 4 della relativa sentenza) ha adeguatamente illustrato le ragioni per le quali, dalla certificazione medica trasmessa, non poteva trarsi la dimostrazione (o attestazione) della ricorrenza di un impedimento assoluto; la Corte territoriale (cfr. pag. 5) ha ribadito che, sulla base del predetto certificato, non poteva ritenersi accertata la ricorrenza di impedimento assoluto. Il motivo di ricorso per cassazione reitera la doglianza, limitandosi a sostenere l'autoevidenza dell'impedimento sulla base della sola attestazione dei dati pressori (110 \ 180) e della distanza tra il Tribunale e il luogo di residenza del difensore, senza neppure e produrre\allegare il certificato in parola. Osserva il Collegio che la valutazione della intensità dell'impedimento e la verifica della predetta distanza geografica costituiscono profili di fatto, sui quali che questa Corte non può entrare, specie in presenza di motivazione effettiva e non manifestamente illogica offerta al proposito dai giudici del merito. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Secondo condivisa giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 25487 del 13/03/2015, Rv. 265140 - 01) è legittimo il diniego del termine a difesa al difensore nominato come sostituto del titolare non comparso, trattandosi di diritto che spetta al solo difensore nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio del precedente difensore per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato. Massime precedenti conformi: N. 23728 del 2013 Rv. 256520 - 01, N. 4643 del 2014 Rv. 258715 - 01, N. 3558 del 2015 Rv. 262847 - 01. 2.1. Peraltro, nel caso di specie risulta (cfr. quinta facciata del ricorso) che il difensore d'ufficio nominato ex art. 97 comma 4 cod.proc.pen. abbia comunque potuto beneficiare di un differimento ad horas di oltre un'ora di tempo finalizzato allo studio degli atti. E del tutto generica è la mera affermazione della insufficienza di detto spazio temporale per la preparazione degli incombenti espletati in quell'udienza. 3. Il terzo motivo è generico e comunque non consentito. Invero, i giudici del merito, con doppia conforme pronuncia di condanna, hanno affermato che le affermazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] hanno trovato riscontro in quelle di sua sorella Liliana, nel tenore delle intercettazioni telefoniche e nel rinvenimento, presso l'abitazione dell'imputato, di una cambiale emessa dalla donna, oltre che nelle copie fotostatiche in ulteriori atti rilevanti. E dunque, il motivo in esame risulta del tutto generico perché prende in considerazione solo alcuni degli elementi accusatori, senza confrontarsi con il quadro complessivo delle risultanze. 3.1. Comunque, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Il terzo motivo tende invece a sottoporre al giudizio di legittimita aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. 4. L'ultimo motivo è parimenti generico. Invero, la regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, ex art. 533, comma 1, cod. proc. pen. non introduce requisiti ulteriori rispetto alla necessità di adeguata ricostruzione del fatto e dei profili di responsabilità. Esso consente di pronunciare sentenza di condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (cfr., Sez. 5 - , n. 1282 del 12/11/2018, Rv. 275299 - 01). E, nella fattispecie, la responsabilità dell'imputato risulta affermata all'esito di ragionamento effettivo- e non manifestamente illogico . 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere Estensore