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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04587/2023

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nluca, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sen tenza del 24/03/2022 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di adottare ai sensi dell'art. 625- bis cod.proc.pen. provvedimenti necessari al fine di correggere l'errore di mancata notifica del ricorso e/o dell'avviso di udienza alla parte civile costituita, solo ove necessario di giustizia, per i motivi esposti in ricorso e in memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art. 625 bis cod.proc.pen, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite di difensore munito di procura speciale, propone ricorso straordinario avverso la sentenza n. 15680/2022 della Quarta Sezione della Corte di Cassazione, con la quale era annullata senza rinvio "perché il fatto non sussiste" la sentenza del Tribunale di Pescara del 17.11.2020, che aveva assolto il predetto dal reato di cui all'art. 590 cod.pen. con la diversa formula "perché il fatto non costituisce reato".

Il ricorrente propone un unico motivo, con il quale lamenta la mancata notificazione alla parte civile costituita del ricorso per cassazione depositato in data 30/12/2020, omissione riconducibile ad una mera svista; deduce di avere interesse a proporre il presente ricorso straordinario ex art. 625- bis cod.proc.pen. affinchè la sentenza possa esplicare gli effetti extrapenali ad essi attribuiti dalla Cassazione, atteso che il ricorso ordinario per cassazione a suo tempo proposto tendeva ad ottenere una sentenza che facesse stato nel procedimento civile.

Chiede, pertanto, l'adozione dei provvedimenti necessari al fine di correggere l'errore evidenziato. 3.Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la legittimazione ad agire, ai sensi dell'art. 625- bis cod.proc.pen., è circoscritta al solo condannato; il rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. ha natura di norma eccezionale e possono costituire oggetto della impugnazione straordinaria soltanto quei provvedimenti della Corte di cassazione che rendano definitiva la sentenza di condanna, e non anche altre decisioni, fra le quali quelle che intervengano in procedimenti incidentali, o provvedimenti di altra natura, seppure collegati in modo indiretto con la pronuncia definitiva di condanna; e si è precisato che tale legittimazione riguarda anche il condannato al solo risarcimento dei danni in favore della parte civile che prospetti un errore di fatto nella decisione della Corte di cassazione relativa a tale capo» (Sez.

U, n. 16103 del 30/04/2002, Basile; Sez.

U, n. 16104 del 30/04/2002, [OSCURATO:PERSONA]; Sez.

U,n. 28719 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 252695 - 01; Sez. 3, n. 41071 del 22/09/2015, Rv. 264814; Sez. 3, n. 16659 del 06/12/2017, Rv. 239858; Sez. 3, n.22060 del 23/01/2019,Rv. 275970 - 01).

2. Il ricorso, pertanto, è inammissibile perché proposto da imputato assolto in via definitiva e, quindi, da persona non legittimata.3.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nluca, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sen tenza del 24/03/2022 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di adottare ai sensi dell'art. 625- bis cod.proc.pen. provvedimenti necessari al fine di correggere l'errore di mancata notifica del ricorso e/o dell'avviso di udienza alla parte civile costituita, solo ove necessario di giustizia, per i motivi esposti in ricorso e in memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 625 bis cod.proc.pen, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite di difensore munito di procura speciale, propone ricorso straordinario avverso la sentenza n. 15680/2022 della Quarta Sezione della Corte di Cassazione, con la quale era annullata senza rinvio "perché il fatto non sussiste" la sentenza del Tribunale di Pescara del 17.11.2020, che aveva assolto il predetto dal reato di cui all'art. 590 cod.pen. con la diversa formula "perché il fatto non costituisce reato". Il ricorrente propone un unico motivo, con il quale lamenta la mancata notificazione alla parte civile costituita del ricorso per cassazione depositato in data 30/12/2020, omissione riconducibile ad una mera svista; deduce di avere interesse a proporre il presente ricorso straordinario ex art. 625- bis cod.proc.pen. affinchè la sentenza possa esplicare gli effetti extrapenali ad essi attribuiti dalla Cassazione, atteso che il ricorso ordinario per cassazione a suo tempo proposto tendeva ad ottenere una sentenza che facesse stato nel procedimento civile. Chiede, pertanto, l'adozione dei provvedimenti necessari al fine di correggere l'errore evidenziato. 3.Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la legittimazione ad agire, ai sensi dell'art. 625- bis cod.proc.pen., è circoscritta al solo condannato; il rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. ha natura di norma eccezionale e possono costituire oggetto della impugnazione straordinaria soltanto quei provvedimenti della Corte di cassazione che rendano definitiva la sentenza di condanna, e non anche altre decisioni, fra le quali quelle che intervengano in procedimenti incidentali, o provvedimenti di altra natura, seppure collegati in modo indiretto con la pronuncia definitiva di condanna; e si è precisato che tale legittimazione riguarda anche il condannato al solo risarcimento dei danni in favore della parte civile che prospetti un errore di fatto nella decisione della Corte di cassazione relativa a tale capo» (Sez. U, n. 16103 del 30/04/2002, Basile; Sez. U, n. 16104 del 30/04/2002, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U,n. 28719 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 252695 - 01; Sez. 3, n. 41071 del 22/09/2015, Rv. 264814; Sez. 3, n. 16659 del 06/12/2017, Rv. 239858; Sez. 3, n.22060 del 23/01/2019,Rv. 275970 - 01). 2. Il ricorso, pertanto, è inammissibile perché proposto da imputato assolto in via definitiva e, quindi, da persona non legittimata.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Sentenza Cassazione n. 04587/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris