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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15338/2024

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to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 22238 /2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o in proprio (Pec: mario- [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domicili at o pressolo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Prisciano 67 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore; –intimata – nonché Oggetto:impugnazione estrattodiruolo [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv .

Erne- stoArdia (Pec: avv.ernestoardia @legalmail.it), domiciliata presso la Cancelleriadella Corte di Cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell a Campania,n.2496/33/2016 depositata il 15 marzo 201 6 , non notifi- cata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 5 marzo 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania veniva no accolti gli appelli dell’Agenzia delle Entrate e dell’agentedella riscossione propost i avverso la sentenza della Com- missioneTributaria Provinciale di Napoli n. 9350 / 1 /201 4 di accogli- mentodel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , avente ad oggetto il ruolo n.0550400 e per esso la cartella di pagamento n. 07120110092585481relativa ad IRAP, IRPEF, IVA ed ADD.

REGIO- NALEper l'anno di imposta 2007 .

2. Il contribuente rendeva noto che solo attraverso l' e stratto ruolo avevasaputo dell'esistenza della cartella di pagamento , che non gli eramai stata ritualmente notificata a causa del mancato perfeziona- mentodella procedura di cui all’ art.140 c od . p roc . c iv . , e il giudice di primecure accoglieva la prospettazione del ricorrente .

3. Al contrario, la Commissione regionale tributaria accoglieva gli appellidell'Ufficio impositore e di [OSCURATO:PERSONA] S .p.a. e, riguardo alla notificadella cartella di pagamento, accertava che la stessa era stata ritualmente effettuata a [OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] 69 Napoli, mediante il rito per gli irreperibili, con il deposito in Co- mune,l'affissione all'albo dell'avviso di deposito e la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'informazione deldeposito e dell'affissione. 4.Avverso la sentenza d’appello propone ricorso il contribuente, af- fidatoa tre motivi, cui replica l’agente della riscossione con contro- ricorso.L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

Consideratoche: 5.Con il primo motivo il ricorrente - ai fini dell’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ. – lamenta la f alsa applicazione degli artt.19 d . l gs. n.546/1992, 26 d .P.R. n.602/1973, 60 d .P.R. 600/1973, 140 cod. proc.civ..

Il contribuente si duole del fatto che il giudice abbia ac- coltola prospettazione dell’Agenzia nel suo appello ha ded otto la le- gittimitàdella notifica della cartella di pagamento e, contestando la sentenzadi prime cure anche sul punto relativo all'autonoma impu- gnabilitàdell'estratto ruolo, ha afferma to che il ricorso tributario del contribuenteè inammissibile anche sotto il profilo dell'impugnazione autonoma del r uolo perché, essendo stata notificata correttamente alcontribuente la cartella di pagamento, sarebbe stato questo l'atto cheandava impugnato e non il ruolo, un atto solo di tipo endopro- cedimentale.

6. Con il secondo motivo di ricorso – in relaz i one a ll’art.360 primo comman.3 cod. proc. civ. – si prospetta la f alsa applicazione degli artt.25 d .P.R. n.602/1973, 54 bis d .P.R. n.633/1972, 26 d .P.R. n.602/1973,60 d .P.R. 600/1973, 140 cod. proc. civ. per aver il giu- diced’appello errato a ritenere consolidato il debito tributario. 7.Il terzo motivo di ricorso – agli effetti de ll’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. – prospetta anche la f alsa applicazione degli artt.16d.lgs. n.546/1992 e 92 cod. proc. civ. in punto di regolazione dellespese di lite.8.

D’ufficio va rilevato che l’art.3 bis d.l. 21 ottobre 2001 n.146 (Misureurgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e peresigenze indifferibili) , precisato in sede di conversione della l. 17dicembre 2021 n.215, novellando l’art.12 del d.P.R. 29 settem- bre1973 n.602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul red- dito),ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis il qualeha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile - anche unitamentealle cartelle sottostanti che si assumono non legittima- mentenotificate - se non a determinate, specifiche, condizioni. 8.1.La menzionata previsione di legge recita: «Il ruolo e la cartella dipagamento che si assume invalidamente notificata sono suscetti- bilidi diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce ingiudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pre- giudizioad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’at.80comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs 18 aprile2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso do- vutedai soggetti pubblici di cui all’art.1 comma 1 lett. a) del regola- mentodi cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio2008 n.40, per effetto delle verifiche di cui all’art.48 bis del presentedecreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti conuna pubblica amministrazione.».

9. Orbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022,ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartelladi pagamento, trattandosi di azione di accertamento nega- tivocirca la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione - merito e il ruolo non ha una suaautonoma materialità.

È conseguentemente presente l’interesse adagire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramento in corso o un’intimazione al paga- mento,di cui non vi è evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso. 10.La Corte costituzionale, a sua volta intervenuta con la s entenza 17 ottobre 2023, n. 190 su questioni di costituzionalità involgenti l'art. 12 comma 4 - bis cit . non ha smentito l’operato delle Sezioni Unite,stabilendo: « Le questioni sollevate (…) sono quindi inammis- sibili:il rimettente del resto, da un lato, non misconosce le «ragioni sottesealla norma sotto esame: a seguito delle SS.UU. del 2015 [il riferimentoè alla sentenza n. 19704/2015] è evidente che il Legisla- tore si è preoccupato di evitare un proliferare di ricorsi per carichi anchemolto risalenti e che a fronte di esazione piuttosto improbabile avrebbero gravato in maniera eccessiva sugli uffici sottraendo ri- sorse preziose e causando il danno economico della possibile con- dannaal pagamento delle spese di giudizio.

Dall'altro,manifesta «perplessità» per «il fatto che per risolvere tale problemail Legislatore sia intervenuto condizionando pesantemente la possibilità di difendersi in giudizio», censurando quindi la norma inriferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.

«nei termini di cui in moti- vazione»,nella quale, dopo avere esposto una casistica delle fatti- specieritenute indebitamente pretermesse, conclude che «il Legisla- toreavrebbe potuto adottare soluzioni più snelle e con costi irrisori, checomunque sarebbero state rispettose del diritto di difesa.

Diqui l'inammissibilità delle questioni sollevate, dal momento che, come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema,implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalitàdel legislatore (sentenze n. 71 del 2023, n. 96 e n. 22 del2022, n. 259, n. 240, n. 146, n. 103, n. 33 e n. 32 del 2021). ».11.

In conclusione, va cassata la sentenza impugnata e, pronun- ciando sul ricorso introduttivo , questo dev’essere dichiarato inam- missibileex art.100 cod. proc. civ., perché ab origine la causa non potevaessere proposta ex art. 382 u.c. cod. proc. civ. . 12.Le spese di lite sono compensate tra le parti per tutti i gradi di giudizioalla luce della giuris

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 22238 /2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o in proprio (Pec: mario- [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domicili at o pressolo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Prisciano 67 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore; –intimata – nonché Oggetto:impugnazione estrattodiruolo [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv . Erne- stoArdia (Pec: avv.ernestoardia @legalmail.it), domiciliata presso la Cancelleriadella Corte di Cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell a Campania,n.2496/33/2016 depositata il 15 marzo 201 6 , non notifi- cata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 5 marzo 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania veniva no accolti gli appelli dell’Agenzia delle Entrate e dell’agentedella riscossione propost i avverso la sentenza della Com- missioneTributaria Provinciale di Napoli n. 9350 / 1 /201 4 di accogli- mentodel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , avente ad oggetto il ruolo n.0550400 e per esso la cartella di pagamento n. 07120110092585481relativa ad IRAP, IRPEF, IVA ed ADD. REGIO- NALEper l'anno di imposta 2007 . 2. Il contribuente rendeva noto che solo attraverso l' e stratto ruolo avevasaputo dell'esistenza della cartella di pagamento , che non gli eramai stata ritualmente notificata a causa del mancato perfeziona- mentodella procedura di cui all’ art.140 c od . p roc . c iv . , e il giudice di primecure accoglieva la prospettazione del ricorrente . 3. Al contrario, la Commissione regionale tributaria accoglieva gli appellidell'Ufficio impositore e di [OSCURATO:PERSONA] S .p.a. e, riguardo alla notificadella cartella di pagamento, accertava che la stessa era stata ritualmente effettuata a [OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] 69 Napoli, mediante il rito per gli irreperibili, con il deposito in Co- mune,l'affissione all'albo dell'avviso di deposito e la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'informazione deldeposito e dell'affissione. 4.Avverso la sentenza d’appello propone ricorso il contribuente, af- fidatoa tre motivi, cui replica l’agente della riscossione con contro- ricorso.L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. Consideratoche: 5.Con il primo motivo il ricorrente - ai fini dell’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ. – lamenta la f alsa applicazione degli artt.19 d . l gs. n.546/1992, 26 d .P.R. n.602/1973, 60 d .P.R. 600/1973, 140 cod. proc.civ.. Il contribuente si duole del fatto che il giudice abbia ac- coltola prospettazione dell’Agenzia nel suo appello ha ded otto la le- gittimitàdella notifica della cartella di pagamento e, contestando la sentenzadi prime cure anche sul punto relativo all'autonoma impu- gnabilitàdell'estratto ruolo, ha afferma to che il ricorso tributario del contribuenteè inammissibile anche sotto il profilo dell'impugnazione autonoma del r uolo perché, essendo stata notificata correttamente alcontribuente la cartella di pagamento, sarebbe stato questo l'atto cheandava impugnato e non il ruolo, un atto solo di tipo endopro- cedimentale. 6. Con il secondo motivo di ricorso – in relaz i one a ll’art.360 primo comman.3 cod. proc. civ. – si prospetta la f alsa applicazione degli artt.25 d .P.R. n.602/1973, 54 bis d .P.R. n.633/1972, 26 d .P.R. n.602/1973,60 d .P.R. 600/1973, 140 cod. proc. civ. per aver il giu- diced’appello errato a ritenere consolidato il debito tributario. 7.Il terzo motivo di ricorso – agli effetti de ll’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. – prospetta anche la f alsa applicazione degli artt.16d.lgs. n.546/1992 e 92 cod. proc. civ. in punto di regolazione dellespese di lite.8. D’ufficio va rilevato che l’art.3 bis d.l. 21 ottobre 2001 n.146 (Misureurgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e peresigenze indifferibili) , precisato in sede di conversione della l. 17dicembre 2021 n.215, novellando l’art.12 del d.P.R. 29 settem- bre1973 n.602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul red- dito),ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis il qualeha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile - anche unitamentealle cartelle sottostanti che si assumono non legittima- mentenotificate - se non a determinate, specifiche, condizioni. 8.1.La menzionata previsione di legge recita: «Il ruolo e la cartella dipagamento che si assume invalidamente notificata sono suscetti- bilidi diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce ingiudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pre- giudizioad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’at.80comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs 18 aprile2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso do- vutedai soggetti pubblici di cui all’art.1 comma 1 lett. a) del regola- mentodi cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio2008 n.40, per effetto delle verifiche di cui all’art.48 bis del presentedecreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti conuna pubblica amministrazione.». 9. Orbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022,ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartelladi pagamento, trattandosi di azione di accertamento nega- tivocirca la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione - merito e il ruolo non ha una suaautonoma materialità. È conseguentemente presente l’interesse adagire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramento in corso o un’intimazione al paga- mento,di cui non vi è evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso. 10.La Corte costituzionale, a sua volta intervenuta con la s entenza 17 ottobre 2023, n. 190 su questioni di costituzionalità involgenti l'art. 12 comma 4 - bis cit . non ha smentito l’operato delle Sezioni Unite,stabilendo: « Le questioni sollevate (…) sono quindi inammis- sibili:il rimettente del resto, da un lato, non misconosce le «ragioni sottesealla norma sotto esame: a seguito delle SS.UU. del 2015 [il riferimentoè alla sentenza n. 19704/2015] è evidente che il Legisla- tore si è preoccupato di evitare un proliferare di ricorsi per carichi anchemolto risalenti e che a fronte di esazione piuttosto improbabile avrebbero gravato in maniera eccessiva sugli uffici sottraendo ri- sorse preziose e causando il danno economico della possibile con- dannaal pagamento delle spese di giudizio. Dall'altro,manifesta «perplessità» per «il fatto che per risolvere tale problemail Legislatore sia intervenuto condizionando pesantemente la possibilità di difendersi in giudizio», censurando quindi la norma inriferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. «nei termini di cui in moti- vazione»,nella quale, dopo avere esposto una casistica delle fatti- specieritenute indebitamente pretermesse, conclude che «il Legisla- toreavrebbe potuto adottare soluzioni più snelle e con costi irrisori, checomunque sarebbero state rispettose del diritto di difesa. Diqui l'inammissibilità delle questioni sollevate, dal momento che, come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema,implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalitàdel legislatore (sentenze n. 71 del 2023, n. 96 e n. 22 del2022, n. 259, n. 240, n. 146, n. 103, n. 33 e n. 32 del 2021). ».11. In conclusione, va cassata la sentenza impugnata e, pronun- ciando sul ricorso introduttivo , questo dev’essere dichiarato inam- missibileex art.100 cod. proc. civ., perché ab origine la causa non potevaessere proposta ex art. 382 u.c. cod. proc. civ. . 12.Le spese di lite sono compensate tra le parti per tutti i gradi di giudizioalla luce della giuris
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