CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 18041/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
epositata il 19/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. La presente controversia - scaturita dal ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Entrate aveva recuperato l’IVA in relazione all’anno d’imposta 2010 – ruotaNumero registro generale 24359/2024Numero sezionale 3653/2026Numero di raccolta generale 18041/2026Data pubblicazione 05/06/2026prevista dall’art. 10, comma 1, n. 18, d.P.R. n. 633 del 1972 alle prestazioniprofessionali eseguite dal contribuente, in qualità di chiropratico.2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, con lasentenza n. 586/2024 depositata in data 19/06/2024, ha accolto l’appelloprincipale proposto dall’Agenzia delle Entrate e rigettato l’appelloincidentale proposto dal contribuente contro la sentenza n. 1039/2015, concui la Commissione tributaria provinciale di Cagliari aveva accolto il ricorsoproposto contro l’avviso di accertamento.3. Con riferimento all’appello principale, ritenuto fondato, la CGT2 –richiamando anche la giurisprudenza di legittimità - ha evidenziato che:«- va, innanzitutto, rilevato come questo sia stato correttamente focalizzatosulla effettiva "qualificazione" dell'attività svolta nel settore definibile come'sanitario' dal titolare di diploma di laurea, od equiparato, in "chiropratica",non considerata rientrante strictu sensu in quanto statuito dalla normativanazionale italiana di cui al già citato articolo 10, comma 1, n. 18, del D.P.R.n. 633/1972, visti anche i portati normativi recati con la Direttiva n.77/388/CEE del 17 maggio 1977 (cd. VI Direttiva), all'articolo 13, parte A,n. 1), lettera c), dove si stabilisce che "... gli Stati membri ... (dell'alloraComunità Economica Europea) ... esentano ... le prestazioni medicheeffettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sonodefinite dagli Stati membri interessati ...";- si debba necessariamente valutare l'indubbia portata costituita dallagiurisprudenza comunitaria, poi unionale, in cui risulta costante lacircostanza oggettiva nella quale le esenzioni a cui si riferisce il suddettoarticolo 13 della Direttiva citata, devono essere interpretate"restrittivamente", costituendo esse stesse una singola deroga al dettatonormativo che vuole che l'Imposta sul [OSCURATO:PERSONA], quale tributocomunitario, sia applicata ed incamerata per ciascuna prestazione diNumero registro generale 24359/2024Numero sezionale 3653/2026Numero di raccolta generale 18041/2026Data pubblicazione 05/06/2026servizio svolta a titolo oneroso da un soggetto passivo, anche ai fini di taletributo;- non possa sottacersi la circostanza in merito alla quale, al momentodell'adozione dell'atto tributario impugnato, pur potendosi inquadrare ilprofessionista "chiropratico" in ambito sanitario primario, una normativaregolamentare nazionale non risulta adottata, anche se un 'rinvio' ad unDecreto attuativo del Ministero della Salute è stato effettuato dal richiamatoarticolo 2, comma 335, della Legge n. 244/2007.»4. Con riferimento all’appello incidentale, ritenuto infondato, la CGT2 harilevato che:«- ritiene inammissibile lo stesso nella parte che impugna, con altriargomenti 'censorii' già respinti in I grado, la Sentenza emanatasull'originario ricorso dell'Appellante incidentale, essendo stato decisocomunque in senso favorevole a quest'ultimo;- respinge detto gravame, relativamente alle sole doglianze relative alladeclamata compensazione delle spese del giudizio di I grado, perchépalesemente infondato.»5. Contro la sentenza della CGT2 il contribuente ha proposto ricorso incassazione con due motivi.6. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.7. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972, dell’art.2, comma 355, della Legge n. 244/2007, dell’art. 7 della legge 11 gennaio2018, n. 3, dell’art. 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n.2006/112/CE, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.1.1. Con tale motivo il ricorrente – richiamata la motivazione dellasentenza impugnata riportata supra, sub 3 – ha rilevato che la decisione delgiudice di seconde cure si fonda sulla mancata emanazione dei decretiNumero registro generale 24359/2024Numero sezionale 3653/2026Numero di raccolta generale 18041/2026Data pubblicazione 05/06/2026ministeriali attuativi e su un orientamento giurisprudenziale di legittimitàormai definitivamente superato (a partire da Cass. n. 21108 del02/10/2020).Rileva che la normativa domestica riconosce al laureato in chiropraticala qualifica di professionista sanitario di grado primario nel campo del dirittoalla salute (art. 2, comma 355, legge 24/12/2007, n. 244), attribuendo cosìalle prestazioni rese dai chiropratici la valenza di prestazioni sanitarie a tuttigli effetti e, come tali, ricomprendendole implicitamente tra quelle esenti daIVA ai sensi dell’art. 10, n. 18 d.P.R. n. 633 del 1972. Anche lagiurisprudenza dell’Unione, ciò che rileva nella specie è che sussistano lecondizioni soggettive e oggettive dell’esenzione IVA quale attività medica(CGUE 27/06/2019, causa C-597/17). Evidenzia di aver sottolineato ilpossesso del diploma di laurea in “chiropratica” conseguita nel 1997 pressol’[OSCURATO:PERSONA] di Portland (Oregon –U.S.A.).1.2. Il motivo è fondato, dovendosi dare continuità all’orientamento diquesta Corte, secondo il quale, in tema di IVA, il riconoscimentodell'esenzione, prevista dall'art. 10, comma 1, n. 18), d.P.R. n. 633 del1972, al chiropratico che renda una prestazione di cura alla persona,richiede l'accertamento che la prestazione garantisca un sufficiente livellodi qualità e che chi la rende sia munito di formazione adeguata,somministrata da istituti d'insegnamento riconosciuti dallo Stato, anche inmancanza dell'istituzione del registro dei dottori in chiropratica edell'attivazione del relativo corso di laurea magistrale (Cass., 02/10/2020,n. 21108 e nello stesso senso Cass., 28/09/2023, n. 27549; da ultimo,CGUE 05/10/2023, causa C-355/22).1.3. Con riferimento all’eccezione sollevata dall’Agenzia delle Entrate apag. 16 del controricorso, dove, preso atto del mutamentodell’orientamento di legittimità (alla luce delle sentenze sopra richiamate),viene evidenziato che non risulta che il titolo di studio del contribuente,Numero registro generale 24359/2024Numero sezionale 3653/2026Numero di raccolta generale 18041/2026Data pubblicazione 05/06/2026conseguito negli [OSCURATO:PERSONA], sia stato riconosciuto nello Stato italianospetterà al giudice del rinvio, alla luce della giurisprudenza di questa Corte,valutare l’adeguatezza della preparazione professionale.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità dellasentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 54 e 56 d.lgs.n.546 del 1992, 342 e 343 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4) c.p.c.2.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata nella partein cui ha deciso sull’appello incidentale. Quest’ultimo è stato ritenutoinammissibile nel merito, in quanto l’originario ricorso era stato deciso insenso favorevole al contribuente, senza tenere conto dell’accoglimentodell’appello principale, da cui derivava la conferma dell’atto impositivoimpugnato.2.2. Con l’appello incidentale erano state devolute alla CGT2 laquestione di natura procedimentale (nullità dell’atto impugnazione perviolazione del principio del contraddittorio anticipato), da ritenersipreliminare rispetto a tutte le altre questioni di puro merito devolute amezzo dell’appello principale dell’Ufficio e la questione subordinata di meritocon cui si chiedeva, in applicazione del principio dell’affidamento, larideterminazione degli imponibili IVA, IRPEF e IRAP attraverso lo scorporodell’IVA dai corrispettivi incassati. Si tratta di questioni rientranti nel themadecidendum del giudizio di primo grado e riproposte in appello – in viaincidentale – proprio nell’eventualità che venisse accolto l’appello principaledell’Ufficio.2.3. Il secondo motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento del primomotivo.3. Alla luce di quanto sin qui evidenziato deve essere accolto il primomotivo di ricorso, con il conseguente assorbimento del secondo motivo diricorso.Numero registro generale 24359/2024Numero sezionale 3653/2026Numero di raccolta generale 18041/2026Data pubblicazione 05/06/20264. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna che, in diversacomposizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondomotivo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna che, in diversacomposizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]