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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 12994/2026

Testo disponibile della fonte

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ato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroGranarolo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.dom.to in [OSCURATO:PERSONA] di Leone n. 78, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiEnrico [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 427/2025 pubblicata indata 31/01/2025, n.r.g. 2697/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/03/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato per [OSCURATO:SOCIETA] dal 14/11/2013,dapprima come procacciatore d’affari e poi come agente a decorreredall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Assumeva che il rapporto di lavoro si era sempre svolto conle modalità tipiche della subordinazione e che in data 11/05/2017 era statoverbalmente licenziato per ragioni disciplinari.Numero registro generale 10112/2025Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 12994/2026Assumeva che tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] vi fosse un unico centroData pubblicazione 06/05/2026di imputazione di interessi.Adìva pertanto il Tribunale di Velletri per ottenere l’accertamentodell’esistenza di un unico centro di imputazione di interesse fra le due società,l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno eindeterminato fin dal 14/11/2013, con diritto all’inquadramento nel III livelloCCNL industrie alimentari per lo svolgimento di mansioni di addettospecializzato al trasporto e alla consegna di prodotti lattiero-caseari; in viaconsequenziale: la declaratoria di nullità del licenziamento per difetto diforma scritta e per il suo carattere ritorsivo, la condanna delle due società,quali unico centro di imputazione di interessi, o in subordine di Zeroquattrosrl alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento dell’indennitàrisarcitoria commisurata a tutte le retribuzioni medio tempore maturate; insubordine, accertati l’insussistenza del fatto contestato, il difetto diimmediatezza e di tempestività della contestazione disciplinare, lariconducibilità dei fatti contestati a violazioni punibili con sanzioniconservative secondo il CCNL applicabile, la condanna delle due società, qualiunico centro di imputazione di interessi, o in subordine di [OSCURATO:SOCIETA] allasua reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento dell’indennitàrisarcitoria commisurata alla misura massima di 12 mensilità dell’ultimaretribuzione globale di fatto; in ulteriore subordine, accertata l’insussistenzadegli estremi della giusta causa e/o del giustificato motivo, ai sensi dell’art.18, co. 5, L. n. 300/1970, la condanna delle due società, quali unico centrodi imputazione di interessi, o in subordine di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamentodell’indennità risarcitoria commisurata alla misura massima di 24 mensilitàdell’ultima retribuzione globale di fatto; in via ancora più gradata, accertatala violazione del procedimento disciplinare ex art. 7, L. n. 300/1970, lacondanna delle due società, quali unico centro di imputazione di interessi, oin subordine di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento, ai sensi dell’art. 18, co. 6, L. n.300/1970, dell’indennità risarcitoria commisurata alla misura massima di 12mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; in alternativa, qualoraritenuto inapplicabile il regime dell’art. 18 L. n. 300/1970, se del caso previomutamento del rito, la condanna delle due società, quali unico centro diimputazione di interessi, o in subordine di [OSCURATO:SOCIETA] alla suaNumero registro generale 10112/2025Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 12994/2026Data pubblicazione 06/05/2026riassunzione o, in alternativa, al pagamento dell’indennità risarcitoriacommisurata alla misura massima di 6 mensilità dell’ultima retribuzioneglobale di fatto; in via del tutto gradata, in caso di rigetto della domanda diaccertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, la condannadelle due società, quali unico centro di imputazione di interessi, o in subordinedi [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento dell’indennità di mancato preavviso previstadall’art. 9 A.E.C. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], richiamato dall’art. 11 del contratto diagenzia sottoscritto; in via ulteriormente gradata, la condanna delle duesocietà, quali unico centro di imputazione di interessi, o in subordine diZeroquattro srl alla sua riassunzione o, in alternativa, al pagamentodell’indennità di risoluzione del contratto prevista dall’art. 10 dell’A.E.C. del[OSCURATO:DATA_NASCITA].2.- Costituitosi il contraddittorio nei confronti delle due società, all’esitodella fase c.d. sommaria introdotta dalla legge n. 92/2012, il Tribunaledichiarava che le due società dovevano considerarsi un unico centro diimputazione di interessi; accertava che con tale centro unitario l’Orsini avevaintrattenuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal14/11/2013 al 24/05/2017, con diritto all’inquadramento nel IV livello CCNLindustrie alimentari; dichiarava risolto il predetto rapporto di lavoro alla datadel licenziamento; condannava le due società, in solido, a pagare al ricorrentel’indennità risarcitoria commisurata a quindici mensilità dell’ultimaretribuzione globale di fatto.All’esito della fase a cognizione piena, il Tribunale, in parziale riformadell’ordinanza opposta, confermava le predette statuizioni esclusivamente neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA], escludendo la sussistenza di un unico centro diimputazione di interessi con [OSCURATO:SOCIETA]3.- Con sentenza n. 2522/2021 la Corte d’Appello di Roma dichiaravainammissibile, perché tardivo, il reclamo principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e di conseguenza inefficaci i reclami incidentali tardivi proposti dall’Orsinie da [OSCURATO:SOCIETA]4.- Su ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa – che nelfrattempo aveva incorportato [OSCURATO:SOCIETA] – con ordinanza n. 18388/2024pubblicata il 05/07/2024, questa Corte di legittimità ha cassato la sentenzaNumero registro generale 10112/2025Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 12994/2026Data pubblicazione 06/05/2026di reclamo ed ha rinviato alla medesima Corte territoriale in diversacomposizione.5.- Riassunto il giudizio in sede di rinvio, nella contumacia dell’Orsini, conla sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava tutte le domandeproposte da [OSCURATO:PERSONA] e lo condannava a rimborsare le spese di tutti igradi di giudizio.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) l’originario ricorso d’appello deve ritenersi proposto tempestivamente,sicché ne vanno esaminati i motivi, riproposti con l’atto di riassunzione;b) il primo motivo, relativo alla natura del rapporto di lavoro intercorso frale parti, è fondato;c) la fattispecie della “tentata vendita” trova fonte normativa nella leggen. 173/2005, che all’art. 1 definisce le nozioni di “vendita diretta adomicilio” e di “incaricato alla vendita diretta a domicilio” e all’art. 3stabilisce che questa attività può essere svolta nelle forme sia del lavorodipendente, sia dell’agenzia;d) nel secondo caso è necessario che l’addetto alle vendite abbia assuntocontrattualmente anche l’obbligo di svolgere attività promozionale perla conclusione degli affari, giacché ex art. 1748 c.c. questo è unelemento costitutivo del contratto di agenzia ed incide anche sul dirittodell’agente alla provvisione;e) nel caso di specie è pacifico che le parti in data 01/04/2014 abbianostipulato un “contratto di sub-agenzia”, in virtù del quale Zeroquattrosrl, agente di [OSCURATO:SOCIETA], aveva affidato all’Orsini l’incarico dipromuovere in tentata vendita e per suo conto la conclusione deicontratti di vendita dei prodotti commercializzati dalla preponente;f) tale contratto prevedeva l’obbligo del sub-agente si promuovere laconclusione degli affari per conto dell’agente, sviluppandone gli affaricon la clientela già acquisita dall’agente e presso nuovi clienti;l’attribuzione al sub-agente di una zona per lo svolgimento dell’attivitàlavorativa, con affidamento di tutta la clientela attuale e potenziale iviubicata; l’obbligo del sub-agente di promuovere la vendita raccogliendogli ordini con consegna contestuale della merce; il diritto del sub-agenteNumero registro generale 10112/2025Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 12994/2026Data pubblicazione 06/05/2026a provvigioni calcolate sulla quantità del prodotto venduto per effettodella sua attività promozionale, nonché un “compenso aggiuntivo” alraggiungimento di obiettivi predeterminati di vendita; l’incarico disvolgere su richiesta dell’agente, oltre all’attività principale dipromozione in tentata vendita, separata e distinta attività di merotrasporto e consegna di prodotti a marchi diversi da quellicommercializzati dall’agente, con riconoscimento di compensiomnicomprensivi per tonnellate di prodotti trasportati e consegnati;l’incarico accessorio e fiduciario di curare la riscossione del prezzo dellemerci vendute, con obbligo di retrocessione entro la fine della tessagiornata lavorativa dell’incasso, con riconoscimento di un trattamentoprovvigionale ad hoc;g) si tratta di clausole in linea con la nozione di agenzia ex art. 1748 c.c.,che non lasciano dubbi sulla causa genuina nel momento genetico delrapporto, nel quale l’attività di trasporto e consegna dei prodotti èprevista come strumentale e funzionale alla vendita a domicilio;h) con riguardo al momento funzionale, i testimoni escussi nella fasesommaria hanno confermato il rapporto di agenzia, perché hannodichiarato che l’Orsini svolgeva un’attività di raccolta di ordini e distabile promozione di vendite, stabiliva quale e quanta merce caricaree scaricare se invenduta, consegnava i prodotti venduti e raccoglieva ilprezzo delle vendite;i) la prova documentale, non esaminata dal Tribunale, dimostra che perl’attività di mero trasporto e consegna era attribuito al sub-agente unospecifico compenso provvigionale, esiguo e del tutto marginale rispettoalle provvigioni ben più cospicue versategli per l’attività di agenzia inregime di tentata vendita;j) dal suo canto l’Orsini, che ne era onerato, non ha dimostrato che ilrapporto di lavoro si fosse svolto con modalità tipiche dellasubordinazione;k) neppure il Tribunale di Velletri ha evidenziato la prova dell’avvenutoesercizio, da parte della società, dei tipici poteri di eterodirezione e dicontrollo nei confronti dell’Orsini, né sussistono riscontri degli indicisintomatici della subordinazione;Numero registro generale 10112/2025Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 12994/2026Data pubblicazione 06/05/2026l) anzi, dagli atti di causa emergono elementi che virano in senso oppostoa quello voluto dall’Orsini: egli sopportava i costi di una propriaorganizzazione d’impresa, poiché pagava le spese per il carburante eper il comodato del furgoncino impiegato per l vendite; il fatto che taleveicolo fosse di proprietà della preponente è stato ragionevolmentespiegato dalla società con l’esigenza che i mezzi di trasporto usati dagliagenti rispondessero alle specifiche tecniche necessarie per garantire lacatena del fretto per la conservazione delle merci da vendere,facilmente deperibili; a carico del lavoratore era il rischio di impresalegato sia all’alea delle tentate vendite ai clienti che egli stesso decidevain autonomia di visitare, sia alla custodia dei prodotti caricati sulfurgone; il compenso era parametrato alle vendite effettuate e non allamessa a disposizione delle energie lavorative, circostanza confermatasia dalle clausole contrattuali che dalle fatture, che attestanoprovvigioni di ammontare variabile;m) il fatto che la lista dei clienti fosse approntata dalla preponente nonesclude il rapporto di agenzia (Cass. n. 20453/2018); il fatto che lemerci potessero essere consegnate al massimo nella giornatasuccessiva a quella della raccolta dell’odine va coordinato sia con ladeperibilità dei beni commercializzati dalla preponente sia con lapossibile non immediata disponibilità dei prodotti oggetto dell’ordine edin ogni caso dall’istruttoria non è emerso che fosse la preponente astabilire ogni giorno quali prodotti affidare all’agente per la consegna ead imporgli i clienti presso cui recarsi in visita per raccogliere gli ordini;n) le attività di consegna della merce e di esazione del prezzo nonescludono la natura del rapporto di agenzia, purché – come nella specie– meramente accessorie e strumentali rispetto alla prestazioneprincipale di tipo promozionale (Cass. n. 111/1996);o) esclusa dunque la natura subordinata del rapporto, non è possibilequalificare il recesso della preponente come licenziamento, conconseguente infondatezza delle domande proposte dall’Orsini.6.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a cinque motivi.7.- [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso.Numero registro generale 10112/2025Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 12994/2026Data pubblicazione 06/05/20268.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.9.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2094 c.c. peravere la Corte territoriale escluso la natura subordinata del rapporto di lavorononostante la presenza di tutti gli elementi tipici della subordinazione.Il motivo è inammissibile, perché – pur inteso in termini di vizio disussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, esattamenteinterpretata dai Giudici del reclamo – il ricorrente si duole dell’erratoaccertamento di fatto e sollecita un diverso apprezzamento di determinatecircostanze (l’imposizione di orari prestabiliti, l’utilizzo esclusivo di mezziaziendali, l’assoggettamento a controlli e direttive, la retribuzioneparametrata alle consegne in euro/chilo), interdetto in sede di legittimità, inquanto riservato al giudice di merito.

In particolare la Corte territoriale, sullabase di analitici accertamenti di fatto ampiamente motivati e come tali nonsindacabili in sede di legittimità (se non nei ristretti limiti dell’art. 360, co. 1,n. 5), c.p.c.), ha escluso che ricorresse l’assoggettamento dell’Orsini al poteredirettivo e di controllo della preponente.

Ne consegue che la fattispecieconcreta, come risultante da tali accertamenti di fatto, è stata esattamentericondotta a quella astratta dell’agenzia ex art. 1748 c.c. e non del rapportodi lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5) o invia alternativa n. 4), c.p.c. il ricorrente addebita alla Corte territorialel’omesso esame del fatto decisivo rappresentato dall’assenza di attivitàpromozionale e lamenta il travisamento delle risultanze istruttorie, inviolazione dell’art. 115 c.p.c.Il motivo è inammissibile, perché sollecita a questa Corte una diversavalutazione complessiva delle deposizioni testimoniali, interdetta in sede dilegittimità.

Inoltre, l’errore denunziato dal ricorrente è un tipico “errore divalutazione” e non un “errore di percezione”, sicché non rientra neppurenell’ambito di quel “travisamento della prova”, ammesso entro rigorosi limitida questa Corte (Cass. sez. un. n. 5792/2024).Infatti, il primo asserito travisamento (v. ricorso per cassazione, p. 26,Numero registro generale 10112/2025Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 12994/2026Data pubblicazione 06/05/2026punto 1) attiene alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale laCorte territoriale non ha negato che il teste avesse riferito che l’elenco deiclienti era predisposto da [OSCURATO:SOCIETA], ma ha spiegato che l’affidamento diclienti da parte della preponente non esclude il rapporto di agenzia,richiamando al riguardo uno specifico precedente di questa Corte di legittimità(Cass. n. 20453/2018).Il secondo asserito travisamento (v. ricorso per cassazione, p. 26, punto2) attiene alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe riferito solodelle attività di consegna delle merci, in relazione alla quale la Corteterritoriale ha spiegato che, sulla base della valutazione complessiva di tuttele testimonianze, l’attività di consegna era solo accessoria e strumentaleall’attività promozionale tipica dell’agente e come tale non idonea a mutarnenatura giuridica.Il terzo asserito travisamento (v. ricorso per cassazione, p. 26, punto 3)valore probatorio che la Corte territoriale vi avrebbe annesso nonostante ilfatto che il testimone avesse riferito di essere stato presente presso il depositodi Anzio solo tre volte.

Dunque si tratta di una censura che attiene al giudiziodi utilizzabilità di questa deposizione testimoniale e al suo prudenteapprezzamento, come tale insindacabile in sede di legittimità, in quantorientrante nel potere discrezionale del giudice di merito ex art. 116 c.p.c.Infine non sussiste l’omesso esame del fatto storico, che il ricorrenteidentifica nell’assenza di attività promozionale, posto che la Corte territorialeha espressamente affermato che l’attività promozionale si ricavava anchedalle fatture recanti rilevanti provvigioni per importi variabili nel tempo elegate proprio alla vendite procurate, rispetto alle quali erano del tuttoinsignificanti le somme pure percepite dall’Orsini per le attività ausiliarie edaccessorie (trasporto e consegna).3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. ilricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,rappresentato dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è inammissibile, sia perché non si tratta di un “fatto storico” nelsenso previsto dal legislatore ai fini del vizio denunziato, sia perché la sceltadelle deposizioni testimoniali da utilizzare ai fini del proprio convincimentoNumero registro generale 10112/2025Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 12994/2026Data pubblicazione 06/05/2026appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, che al riguardo esercita ilsuo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., come tale insindacabile insede di legittimità laddove congruamente motivato – come nella specie – inrelazione alle altre testimonianze ritenute rilevanti, significative e dotate diparticolare efficacia probatoria.4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. per averela Corte territoriale motivato in modo solo apparente.Il motivo è infondato, poiché la motivazione – sopra sinteticamenteriportata – è molto analitica ed articolata e dà pienamente conto delle ragioni,di fatto e giuridiche, sulla base delle quali la Corte territoriale ha ritenutoesclusa la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra le parti.5.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 115 e 116c.p.c. per avere la Corte territoriale erroneamente valorizzato latestimonianza di [OSCURATO:PERSONA], pur avendo dichiarato il teste di essersi recatosolo tre volte presso il deposito di Anzio, dove il ricorrente operava.Il motivo è inammissibile.In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art.116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare unaprova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenzadi diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudiceha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova,la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato dilegittimità sui vizi di motivazione (Cass. sez. un. 30/09/2020, n. 20867).Analogamente, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazionedell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto aNumero registro generale 10112/2025Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 12994/2026Data pubblicazione 06/05/2026fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte disua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentreè inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove propostedalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttostoche ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.(Cass. sez. un. 30/09/2020, n. 20867).La questione della “violazione” o della “falsa applicazione” degli artt. 115 e116 c.p.c. è ammissibile dinanzi alla Corte di legittimità solo se si alleghi cheil giudice di appello abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalleparti, oppure prove disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, oppure abbiadisatteso prove legali, oppure abbia considerato come facenti piena prova(recependoli senza apprezzamento critico) elementi probatori soggetti invecea prudente valutazione (Cass. ord. n. 27000/2016; Cass. ord. n. 1229/2019;Cass. ord. n. 6774/2022).Nessuno di tali vizi viene prospettato con il motivo, che è inammissibileanche perché sollecita un diverso apprezzamento dell’efficacia probatoriadella predetta testimonianza, interdetto in sede di legittimità.

Peraltro, laCorte territoriale ha fondato il suo convincimento non solo su questatestimonianza, ma pure su quella resa dal teste [OSCURATO:PERSONA], ampiamenteutilizzata come testimonianza principale, rispetto alla quale quella del Varottiha rappresentato una conferma.

Inoltre il convincimento dei Giudici delreclamo si è formato anche sulla base di prove documentali, come le fattureprovvigionali di cui si è detto.6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Numero registro generale 10112/2025Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 12994/2026Data pubblicazione 06/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data04/03/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroGranarolo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.dom.to in [OSCURATO:PERSONA] di Leone n. 78, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiEnrico [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 427/2025 pubblicata indata 31/01/2025, n.r.g. 2697/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/03/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato per [OSCURATO:SOCIETA] dal 14/11/2013,dapprima come procacciatore d’affari e poi come agente a decorreredall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Assumeva che il rapporto di lavoro si era sempre svolto conle modalità tipiche della subordinazione e che in data 11/05/2017 era statoverbalmente licenziato per ragioni disciplinari.Numero registro generale 10112/2025Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 12994/2026Assumeva che tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] vi fosse un unico centroData pubblicazione 06/05/2026di imputazione di interessi.Adìva pertanto il Tribunale di Velletri per ottenere l’accertamentodell’esistenza di un unico centro di imputazione di interesse fra le due società,l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno eindeterminato fin dal 14/11/2013, con diritto all’inquadramento nel III livelloCCNL industrie alimentari per lo svolgimento di mansioni di addettospecializzato al trasporto e alla consegna di prodotti lattiero-caseari; in viaconsequenziale: la declaratoria di nullità del licenziamento per difetto diforma scritta e per il suo carattere ritorsivo, la condanna delle due società,quali unico centro di imputazione di interessi, o in subordine di Zeroquattrosrl alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento dell’indennitàrisarcitoria commisurata a tutte le retribuzioni medio tempore maturate; insubordine, accertati l’insussistenza del fatto contestato, il difetto diimmediatezza e di tempestività della contestazione disciplinare, lariconducibilità dei fatti contestati a violazioni punibili con sanzioniconservative secondo il CCNL applicabile, la condanna delle due società, qualiunico centro di imputazione di interessi, o in subordine di [OSCURATO:SOCIETA] allasua reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento dell’indennitàrisarcitoria commisurata alla misura massima di 12 mensilità dell’ultimaretribuzione globale di fatto; in ulteriore subordine, accertata l’insussistenzadegli estremi della giusta causa e/o del giustificato motivo, ai sensi dell’art.18, co. 5, L. n. 300/1970, la condanna delle due società, quali unico centrodi imputazione di interessi, o in subordine di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamentodell’indennità risarcitoria commisurata alla misura massima di 24 mensilitàdell’ultima retribuzione globale di fatto; in via ancora più gradata, accertatala violazione del procedimento disciplinare ex art. 7, L. n. 300/1970, lacondanna delle due società, quali unico centro di imputazione di interessi, oin subordine di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento, ai sensi dell’art. 18, co. 6, L. n.300/1970, dell’indennità risarcitoria commisurata alla misura massima di 12mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; in alternativa, qualoraritenuto inapplicabile il regime dell’art. 18 L. n. 300/1970, se del caso previomutamento del rito, la condanna delle due società, quali unico centro diimputazione di interessi, o in subordine di [OSCURATO:SOCIETA] alla suaNumero registro generale 10112/2025Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 12994/2026Data pubblicazione 06/05/2026riassunzione o, in alternativa, al pagamento dell’indennità risarcitoriacommisurata alla misura massima di 6 mensilità dell’ultima retribuzioneglobale di fatto; in via del tutto gradata, in caso di rigetto della domanda diaccertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, la condannadelle due società, quali unico centro di imputazione di interessi, o in subordinedi [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento dell’indennità di mancato preavviso previstadall’art. 9 A.E.C. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], richiamato dall’art. 11 del contratto diagenzia sottoscritto; in via ulteriormente gradata, la condanna delle duesocietà, quali unico centro di imputazione di interessi, o in subordine diZeroquattro srl alla sua riassunzione o, in alternativa, al pagamentodell’indennità di risoluzione del contratto prevista dall’art. 10 dell’A.E.C. del[OSCURATO:DATA_NASCITA].2.- Costituitosi il contraddittorio nei confronti delle due società, all’esitodella fase c.d. sommaria introdotta dalla legge n. 92/2012, il Tribunaledichiarava che le due società dovevano considerarsi un unico centro diimputazione di interessi; accertava che con tale centro unitario l’Orsini avevaintrattenuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal14/11/2013 al 24/05/2017, con diritto all’inquadramento nel IV livello CCNLindustrie alimentari; dichiarava risolto il predetto rapporto di lavoro alla datadel licenziamento; condannava le due società, in solido, a pagare al ricorrentel’indennità risarcitoria commisurata a quindici mensilità dell’ultimaretribuzione globale di fatto.All’esito della fase a cognizione piena, il Tribunale, in parziale riformadell’ordinanza opposta, confermava le predette statuizioni esclusivamente neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA], escludendo la sussistenza di un unico centro diimputazione di interessi con [OSCURATO:SOCIETA]3.- Con sentenza n. 2522/2021 la Corte d’Appello di Roma dichiaravainammissibile, perché tardivo, il reclamo principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e di conseguenza inefficaci i reclami incidentali tardivi proposti dall’Orsinie da [OSCURATO:SOCIETA]4.- Su ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa – che nelfrattempo aveva incorportato [OSCURATO:SOCIETA] – con ordinanza n. 18388/2024pubblicata il 05/07/2024, questa Corte di legittimità ha cassato la sentenzaNumero registro generale 10112/2025Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 12994/2026Data pubblicazione 06/05/2026di reclamo ed ha rinviato alla medesima Corte territoriale in diversacomposizione.5.- Riassunto il giudizio in sede di rinvio, nella contumacia dell’Orsini, conla sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava tutte le domandeproposte da [OSCURATO:PERSONA] e lo condannava a rimborsare le spese di tutti igradi di giudizio.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) l’originario ricorso d’appello deve ritenersi proposto tempestivamente,sicché ne vanno esaminati i motivi, riproposti con l’atto di riassunzione;b) il primo motivo, relativo alla natura del rapporto di lavoro intercorso frale parti, è fondato;c) la fattispecie della “tentata vendita” trova fonte normativa nella leggen. 173/2005, che all’art. 1 definisce le nozioni di “vendita diretta adomicilio” e di “incaricato alla vendita diretta a domicilio” e all’art. 3stabilisce che questa attività può essere svolta nelle forme sia del lavorodipendente, sia dell’agenzia;d) nel secondo caso è necessario che l’addetto alle vendite abbia assuntocontrattualmente anche l’obbligo di svolgere attività promozionale perla conclusione degli affari, giacché ex art. 1748 c.c. questo è unelemento costitutivo del contratto di agenzia ed incide anche sul dirittodell’agente alla provvisione;e) nel caso di specie è pacifico che le parti in data 01/04/2014 abbianostipulato un “contratto di sub-agenzia”, in virtù del quale Zeroquattrosrl, agente di [OSCURATO:SOCIETA], aveva affidato all’Orsini l’incarico dipromuovere in tentata vendita e per suo conto la conclusione deicontratti di vendita dei prodotti commercializzati dalla preponente;f) tale contratto prevedeva l’obbligo del sub-agente si promuovere laconclusione degli affari per conto dell’agente, sviluppandone gli affaricon la clientela già acquisita dall’agente e presso nuovi clienti;l’attribuzione al sub-agente di una zona per lo svolgimento dell’attivitàlavorativa, con affidamento di tutta la clientela attuale e potenziale iviubicata; l’obbligo del sub-agente di promuovere la vendita raccogliendogli ordini con consegna contestuale della merce; il diritto del sub-agenteNumero registro generale 10112/2025Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 12994/2026Data pubblicazione 06/05/2026a provvigioni calcolate sulla quantità del prodotto venduto per effettodella sua attività promozionale, nonché un “compenso aggiuntivo” alraggiungimento di obiettivi predeterminati di vendita; l’incarico disvolgere su richiesta dell’agente, oltre all’attività principale dipromozione in tentata vendita, separata e distinta attività di merotrasporto e consegna di prodotti a marchi diversi da quellicommercializzati dall’agente, con riconoscimento di compensiomnicomprensivi per tonnellate di prodotti trasportati e consegnati;l’incarico accessorio e fiduciario di curare la riscossione del prezzo dellemerci vendute, con obbligo di retrocessione entro la fine della tessagiornata lavorativa dell’incasso, con riconoscimento di un trattamentoprovvigionale ad hoc;g) si tratta di clausole in linea con la nozione di agenzia ex art. 1748 c.c.,che non lasciano dubbi sulla causa genuina nel momento genetico delrapporto, nel quale l’attività di trasporto e consegna dei prodotti èprevista come strumentale e funzionale alla vendita a domicilio;h) con riguardo al momento funzionale, i testimoni escussi nella fasesommaria hanno confermato il rapporto di agenzia, perché hannodichiarato che l’Orsini svolgeva un’attività di raccolta di ordini e distabile promozione di vendite, stabiliva quale e quanta merce caricaree scaricare se invenduta, consegnava i prodotti venduti e raccoglieva ilprezzo delle vendite;i) la prova documentale, non esaminata dal Tribunale, dimostra che perl’attività di mero trasporto e consegna era attribuito al sub-agente unospecifico compenso provvigionale, esiguo e del tutto marginale rispettoalle provvigioni ben più cospicue versategli per l’attività di agenzia inregime di tentata vendita;j) dal suo canto l’Orsini, che ne era onerato, non ha dimostrato che ilrapporto di lavoro si fosse svolto con modalità tipiche dellasubordinazione;k) neppure il Tribunale di Velletri ha evidenziato la prova dell’avvenutoesercizio, da parte della società, dei tipici poteri di eterodirezione e dicontrollo nei confronti dell’Orsini, né sussistono riscontri degli indicisintomatici della subordinazione;Numero registro generale 10112/2025Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 12994/2026Data pubblicazione 06/05/2026l) anzi, dagli atti di causa emergono elementi che virano in senso oppostoa quello voluto dall’Orsini: egli sopportava i costi di una propriaorganizzazione d’impresa, poiché pagava le spese per il carburante eper il comodato del furgoncino impiegato per l vendite; il fatto che taleveicolo fosse di proprietà della preponente è stato ragionevolmentespiegato dalla società con l’esigenza che i mezzi di trasporto usati dagliagenti rispondessero alle specifiche tecniche necessarie per garantire lacatena del fretto per la conservazione delle merci da vendere,facilmente deperibili; a carico del lavoratore era il rischio di impresalegato sia all’alea delle tentate vendite ai clienti che egli stesso decidevain autonomia di visitare, sia alla custodia dei prodotti caricati sulfurgone; il compenso era parametrato alle vendite effettuate e non allamessa a disposizione delle energie lavorative, circostanza confermatasia dalle clausole contrattuali che dalle fatture, che attestanoprovvigioni di ammontare variabile;m) il fatto che la lista dei clienti fosse approntata dalla preponente nonesclude il rapporto di agenzia (Cass. n. 20453/2018); il fatto che lemerci potessero essere consegnate al massimo nella giornatasuccessiva a quella della raccolta dell’odine va coordinato sia con ladeperibilità dei beni commercializzati dalla preponente sia con lapossibile non immediata disponibilità dei prodotti oggetto dell’ordine edin ogni caso dall’istruttoria non è emerso che fosse la preponente astabilire ogni giorno quali prodotti affidare all’agente per la consegna ead imporgli i clienti presso cui recarsi in visita per raccogliere gli ordini;n) le attività di consegna della merce e di esazione del prezzo nonescludono la natura del rapporto di agenzia, purché – come nella specie– meramente accessorie e strumentali rispetto alla prestazioneprincipale di tipo promozionale (Cass. n. 111/1996);o) esclusa dunque la natura subordinata del rapporto, non è possibilequalificare il recesso della preponente come licenziamento, conconseguente infondatezza delle domande proposte dall’Orsini.6.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a cinque motivi.7.- [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso.Numero registro generale 10112/2025Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 12994/2026Data pubblicazione 06/05/20268.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.9.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2094 c.c. peravere la Corte territoriale escluso la natura subordinata del rapporto di lavorononostante la presenza di tutti gli elementi tipici della subordinazione.Il motivo è inammissibile, perché – pur inteso in termini di vizio disussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, esattamenteinterpretata dai Giudici del reclamo – il ricorrente si duole dell’erratoaccertamento di fatto e sollecita un diverso apprezzamento di determinatecircostanze (l’imposizione di orari prestabiliti, l’utilizzo esclusivo di mezziaziendali, l’assoggettamento a controlli e direttive, la retribuzioneparametrata alle consegne in euro/chilo), interdetto in sede di legittimità, inquanto riservato al giudice di merito. In particolare la Corte territoriale, sullabase di analitici accertamenti di fatto ampiamente motivati e come tali nonsindacabili in sede di legittimità (se non nei ristretti limiti dell’art. 360, co. 1,n. 5), c.p.c.), ha escluso che ricorresse l’assoggettamento dell’Orsini al poteredirettivo e di controllo della preponente. Ne consegue che la fattispecieconcreta, come risultante da tali accertamenti di fatto, è stata esattamentericondotta a quella astratta dell’agenzia ex art. 1748 c.c. e non del rapportodi lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5) o invia alternativa n. 4), c.p.c. il ricorrente addebita alla Corte territorialel’omesso esame del fatto decisivo rappresentato dall’assenza di attivitàpromozionale e lamenta il travisamento delle risultanze istruttorie, inviolazione dell’art. 115 c.p.c.Il motivo è inammissibile, perché sollecita a questa Corte una diversavalutazione complessiva delle deposizioni testimoniali, interdetta in sede dilegittimità. Inoltre, l’errore denunziato dal ricorrente è un tipico “errore divalutazione” e non un “errore di percezione”, sicché non rientra neppurenell’ambito di quel “travisamento della prova”, ammesso entro rigorosi limitida questa Corte (Cass. sez. un. n. 5792/2024).Infatti, il primo asserito travisamento (v. ricorso per cassazione, p. 26,Numero registro generale 10112/2025Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 12994/2026Data pubblicazione 06/05/2026punto 1) attiene alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale laCorte territoriale non ha negato che il teste avesse riferito che l’elenco deiclienti era predisposto da [OSCURATO:SOCIETA], ma ha spiegato che l’affidamento diclienti da parte della preponente non esclude il rapporto di agenzia,richiamando al riguardo uno specifico precedente di questa Corte di legittimità(Cass. n. 20453/2018).Il secondo asserito travisamento (v. ricorso per cassazione, p. 26, punto2) attiene alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe riferito solodelle attività di consegna delle merci, in relazione alla quale la Corteterritoriale ha spiegato che, sulla base della valutazione complessiva di tuttele testimonianze, l’attività di consegna era solo accessoria e strumentaleall’attività promozionale tipica dell’agente e come tale non idonea a mutarnenatura giuridica.Il terzo asserito travisamento (v. ricorso per cassazione, p. 26, punto 3)valore probatorio che la Corte territoriale vi avrebbe annesso nonostante ilfatto che il testimone avesse riferito di essere stato presente presso il depositodi Anzio solo tre volte. Dunque si tratta di una censura che attiene al giudiziodi utilizzabilità di questa deposizione testimoniale e al suo prudenteapprezzamento, come tale insindacabile in sede di legittimità, in quantorientrante nel potere discrezionale del giudice di merito ex art. 116 c.p.c.Infine non sussiste l’omesso esame del fatto storico, che il ricorrenteidentifica nell’assenza di attività promozionale, posto che la Corte territorialeha espressamente affermato che l’attività promozionale si ricavava anchedalle fatture recanti rilevanti provvigioni per importi variabili nel tempo elegate proprio alla vendite procurate, rispetto alle quali erano del tuttoinsignificanti le somme pure percepite dall’Orsini per le attività ausiliarie edaccessorie (trasporto e consegna).3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. ilricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,rappresentato dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è inammissibile, sia perché non si tratta di un “fatto storico” nelsenso previsto dal legislatore ai fini del vizio denunziato, sia perché la sceltadelle deposizioni testimoniali da utilizzare ai fini del proprio convincimentoNumero registro generale 10112/2025Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 12994/2026Data pubblicazione 06/05/2026appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, che al riguardo esercita ilsuo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., come tale insindacabile insede di legittimità laddove congruamente motivato – come nella specie – inrelazione alle altre testimonianze ritenute rilevanti, significative e dotate diparticolare efficacia probatoria.4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. per averela Corte territoriale motivato in modo solo apparente.Il motivo è infondato, poiché la motivazione – sopra sinteticamenteriportata – è molto analitica ed articolata e dà pienamente conto delle ragioni,di fatto e giuridiche, sulla base delle quali la Corte territoriale ha ritenutoesclusa la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra le parti.5.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 115 e 116c.p.c. per avere la Corte territoriale erroneamente valorizzato latestimonianza di [OSCURATO:PERSONA], pur avendo dichiarato il teste di essersi recatosolo tre volte presso il deposito di Anzio, dove il ricorrente operava.Il motivo è inammissibile.In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art.116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare unaprova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenzadi diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudiceha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova,la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato dilegittimità sui vizi di motivazione (Cass. sez. un. 30/09/2020, n. 20867).Analogamente, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazionedell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto aNumero registro generale 10112/2025Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 12994/2026Data pubblicazione 06/05/2026fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte disua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentreè inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove propostedalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttostoche ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.(Cass. sez. un. 30/09/2020, n. 20867).La questione della “violazione” o della “falsa applicazione” degli artt. 115 e116 c.p.c. è ammissibile dinanzi alla Corte di legittimità solo se si alleghi cheil giudice di appello abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalleparti, oppure prove disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, oppure abbiadisatteso prove legali, oppure abbia considerato come facenti piena prova(recependoli senza apprezzamento critico) elementi probatori soggetti invecea prudente valutazione (Cass. ord. n. 27000/2016; Cass. ord. n. 1229/2019;Cass. ord. n. 6774/2022).Nessuno di tali vizi viene prospettato con il motivo, che è inammissibileanche perché sollecita un diverso apprezzamento dell’efficacia probatoriadella predetta testimonianza, interdetto in sede di legittimità. Peraltro, laCorte territoriale ha fondato il suo convincimento non solo su questatestimonianza, ma pure su quella resa dal teste [OSCURATO:PERSONA], ampiamenteutilizzata come testimonianza principale, rispetto alla quale quella del Varottiha rappresentato una conferma. Inoltre il convincimento dei Giudici delreclamo si è formato anche sulla base di prove documentali, come le fattureprovvigionali di cui si è detto.6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Numero registro generale 10112/2025Numero sezionale 1100/2026Numero di raccolta generale 12994/2026Data pubblicazione 06/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data04/03/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12994/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris