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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 15051/2022

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7 ORDINANZA sul ricorso 18437/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, I.F.E.P. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 18437/2017 Numero sezionale 964/2022Numero di raccolta generale 15051/2022 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del Data pubblicazione 11/05/2022 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2954/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., S.I.C.E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., I.F.E.P. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., tutti ex soci della estinta [OSCURATO:SOCIETA]., ricorrono per tre mezzi, illustrati da memoria, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., contro la sentenza del 5 maggio 2017, con cui la Corte d’appello di Roma ha respinto il loro appello avverso sentenza del locale Tribunale che aveva rigettato per difetto di prova la domanda di restituzione di somme indebitamente addebitate per capitalizzazione trimestrale, interessi superiori a quelli dovuti, commissione di massimo scoperto ed altre spese su conti correnti bancari intestati alla estinta società.

2. ― [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 18437/2017 Numero sezionale 964/2022

3. ― Il primo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione di Numero di raccolta generale 15051/2022Data pubblicazione 11/05/2022 norme di diritto, articolo 360, numero 3, c.p.c., in relazione all’articolo 342 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto l’inammissibilità per difetto di specificità dei motivi di appello spiegati dinanzi alla Corte romana.

Il secondo mezzo denuncia violazione della normativa in merito di onere della prova, articolo 2967 c.p.c. in relazione all’articolo 360, numero 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che la prova del pagamento dell’indebito non potesse essere desunta dall’estratto conto di chiusura.

Il terzo mezzo denuncia nullità della sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti su un punto decisivo della controversia, articolo 360, numero 5, c.p.c., fatto consistente in ciò, «che dalla CTU espletata in primo grado risultava che alla data del 31.12.1999, data finale del conteggio del CTU, su un indebito accertato di € 85.639,95 risultavano già versati € 83.890,87». [OSCURATO:PERSONA]

4. ― Il ricorso va accol to.

5. ― È difatti fondato il primo mezzo.

5.1. ― Il Tribunale ha respinto la domanda attrice con la motivazione, per quanto rileva, che segue: «[OSCURATO:PERSONA] attrice ha… chiesto che la banca sia condannata a restituirle queste somme indebitamente pagate.

Tuttavia manca in atti la prova che la correntista abbia pagato tali somme alla banca.

Quale prova la [OSCURATO:SOCIETA] indica che alla data del 31 gennaio 2003 il conto corrente bancario n. 687.27 (che era comprensivo anche delle competenze maturate sul conto anticipi n. 688.20) presentava un saldo attivo di E. 64.54: elemento che ritiene comprovante che F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 18437/2017 Numero sezionale 964/2022 abbia pagato le somme eccessive chieste dalla banca.

Ma era Numero di raccolta generale 15051/2022Data pubblicazione 11/05/2022 necessario fornire prova precisa dell'avvenuto pagamento e, soprattutto, esattamente individuarlo nel tempo.

Infatti la diminuzione e/o l'estinzione del saldo passivo sul conto corrente può avere cause ulteriori e diverse rispetto al pagamento da parte della correntista, pagamento che in ogni caso va provato in modo positivo e puntuale.

Ciò vale a maggior ragione per il periodo relativo al 1992-1993, considerato come, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la data di decorrenza della prescrizione, con riguardo ai versamenti effettuati nei rapporti di conto corrente per sanare situazioni di scoperto, parte non più dalla chiusura del conto ma dalla effettuazione dei singoli versamenti solutori … Per cui l'attrice non può semplicemente indicare che a distanza di 10 anni dal periodo in esame (1992-1993) il conto corrente presenta un saldo attivo, dato che la circostanza, oltre a non essere comunque prova dell'avvenuto pagamento, soprattutto non indica quando il dedotto pagamento sia avvenuto e con quali modalità».

5.2. ― La Corte d’appello ha confermato la sentenza impugnata osservando per un verso che l’appello era «inammissibile ex art.342 c.p.c., sostanziandosi in una generica reiterazione degli assunti originari, senza una specifica confutazione di quanto osservato dal Tribunale in ordine alla mancata prova del pagamento», e, per altro verso, che «nel merito la sentenza impugnata è pienamente condivisa e fatta propria da questa Corte».

5.3. ― La verifica della specificità dei motivi di appello va effettuata in applicazione del principio secondo cui, in tema di giudizio d’appello - che non è un iudicium novum, ma una revisio prioris instantiae - il requisito della specificità dei motivi dettato dall’art.342 c.p.c., (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 18437/2017 modifiche apportategli dall’art. 54, comma 1, lett. a), del d.l. n. 83 Numero sezionale 964/2022Numero di raccolta generale 15051/2022 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), esige che, Data pubblicazione 11/05/2022 alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinarne il fondamento logico giuridico (Cass. 23 febbraio 2017, n. 4695; il principio è rimasto sostanzialmente immutato in relazione al periodo post-riforma: v.

Cass., Sez.

Un., 16 novembre 2017, n. 27199).

5.4. ― Nel caso di specie, a fronte della motivazione a ddotta dal Tribunale ed in precedenza trascritta, l’appellante ha sostenuto di aver provato i pagamenti effettuati, evidenziando non soltanto l’efficacia probatoria dell’estratto conto al 31 gennaio 2003, ultimo estratto disponibile a seguito della chiusura del rapporto, da cui risultava un saldo positivo di € 64,54, ma anche evidenziando di aver prodotto estratti conto che «non si fermavano al 31/12/1993, ma proseguivano ininterrottamente fino al 31/12/1999», con la precisazione che il conteggio richiesto riguardava il periodo dal 1/1/1992 al 31/12/1993 e dal 1/1/1998 al 31/12/1999», essendo stati prodotti anche gli estratti conto «per tutto il periodo intermedio dal 1/1/1994 al 31/12/1997, proprio per consentire al Giudice quel controllo che lo stesso ha ritenuto ingiustamente carente, relativamente a tutte le operazioni svolte fino al periodo finale del conteggio».

È dunque palese che l’atto d’appello attaccava frontalmente la ratio decidendi posta a sostegno del rigetto della domanda, da parte del Tribunale, sia ribadendo l’efficacia probatoria dell’ultimo estratto conto, notando come non fosse comprensibile «quale potrebbero essere le “cause ulteriori e diverse rispetto al pagamento da parte della correntista» menzionate nella sentenza impugnata, sia evidenziando che ― secondo la sua prospettazione ― gli estratti F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 18437/2017 Numero sezionale 964/2022 conto prodotti coprivano l’intero periodo in relazione al quale la Numero di raccolta generale 15051/2022Data pubblicazione 11/05/2022 domanda di ripetizione di indebito era stata formulata.

Sicché non può revocarsi in dubbio che la censura fosse astrattamente idonea ad incrinare il fondamento logico giuridico dell’affermazione svolta dal Tribunale, il quale aveva ignorato il complesso delle produzioni effettuate.

5. ― Il secondo mezzo invece è inammissibile in applicazione del principio che segue: «Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata» (Cass., Sez.

Un., 20 febbraio 2007, n. 3840).

6. ― Il terzo mezzo è assorbito.

7. ― La sentenza è cassata e rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo ac

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7 ORDINANZA sul ricorso 18437/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, I.F.E.P. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 18437/2017 Numero sezionale 964/2022Numero di raccolta generale 15051/2022 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del Data pubblicazione 11/05/2022 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2954/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., S.I.C.E. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., I.F.E.P. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., tutti ex soci della estinta [OSCURATO:SOCIETA]., ricorrono per tre mezzi, illustrati da memoria, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., contro la sentenza del 5 maggio 2017, con cui la Corte d’appello di Roma ha respinto il loro appello avverso sentenza del locale Tribunale che aveva rigettato per difetto di prova la domanda di restituzione di somme indebitamente addebitate per capitalizzazione trimestrale, interessi superiori a quelli dovuti, commissione di massimo scoperto ed altre spese su conti correnti bancari intestati alla estinta società. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 18437/2017 Numero sezionale 964/2022 3. ― Il primo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione di Numero di raccolta generale 15051/2022Data pubblicazione 11/05/2022 norme di diritto, articolo 360, numero 3, c.p.c., in relazione all’articolo 342 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto l’inammissibilità per difetto di specificità dei motivi di appello spiegati dinanzi alla Corte romana. Il secondo mezzo denuncia violazione della normativa in merito di onere della prova, articolo 2967 c.p.c. in relazione all’articolo 360, numero 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che la prova del pagamento dell’indebito non potesse essere desunta dall’estratto conto di chiusura. Il terzo mezzo denuncia nullità della sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti su un punto decisivo della controversia, articolo 360, numero 5, c.p.c., fatto consistente in ciò, «che dalla CTU espletata in primo grado risultava che alla data del 31.12.1999, data finale del conteggio del CTU, su un indebito accertato di € 85.639,95 risultavano già versati € 83.890,87». [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso va accol to. 5. ― È difatti fondato il primo mezzo. 5.1. ― Il Tribunale ha respinto la domanda attrice con la motivazione, per quanto rileva, che segue: «[OSCURATO:PERSONA] attrice ha… chiesto che la banca sia condannata a restituirle queste somme indebitamente pagate. Tuttavia manca in atti la prova che la correntista abbia pagato tali somme alla banca. Quale prova la [OSCURATO:SOCIETA] indica che alla data del 31 gennaio 2003 il conto corrente bancario n. 687.27 (che era comprensivo anche delle competenze maturate sul conto anticipi n. 688.20) presentava un saldo attivo di E. 64.54: elemento che ritiene comprovante che F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 18437/2017 Numero sezionale 964/2022 abbia pagato le somme eccessive chieste dalla banca. Ma era Numero di raccolta generale 15051/2022Data pubblicazione 11/05/2022 necessario fornire prova precisa dell'avvenuto pagamento e, soprattutto, esattamente individuarlo nel tempo. Infatti la diminuzione e/o l'estinzione del saldo passivo sul conto corrente può avere cause ulteriori e diverse rispetto al pagamento da parte della correntista, pagamento che in ogni caso va provato in modo positivo e puntuale. Ciò vale a maggior ragione per il periodo relativo al 1992-1993, considerato come, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la data di decorrenza della prescrizione, con riguardo ai versamenti effettuati nei rapporti di conto corrente per sanare situazioni di scoperto, parte non più dalla chiusura del conto ma dalla effettuazione dei singoli versamenti solutori … Per cui l'attrice non può semplicemente indicare che a distanza di 10 anni dal periodo in esame (1992-1993) il conto corrente presenta un saldo attivo, dato che la circostanza, oltre a non essere comunque prova dell'avvenuto pagamento, soprattutto non indica quando il dedotto pagamento sia avvenuto e con quali modalità». 5.2. ― La Corte d’appello ha confermato la sentenza impugnata osservando per un verso che l’appello era «inammissibile ex art.342 c.p.c., sostanziandosi in una generica reiterazione degli assunti originari, senza una specifica confutazione di quanto osservato dal Tribunale in ordine alla mancata prova del pagamento», e, per altro verso, che «nel merito la sentenza impugnata è pienamente condivisa e fatta propria da questa Corte». 5.3. ― La verifica della specificità dei motivi di appello va effettuata in applicazione del principio secondo cui, in tema di giudizio d’appello - che non è un iudicium novum, ma una revisio prioris instantiae - il requisito della specificità dei motivi dettato dall’art.342 c.p.c., (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 18437/2017 modifiche apportategli dall’art. 54, comma 1, lett. a), del d.l. n. 83 Numero sezionale 964/2022Numero di raccolta generale 15051/2022 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), esige che, Data pubblicazione 11/05/2022 alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinarne il fondamento logico giuridico (Cass. 23 febbraio 2017, n. 4695; il principio è rimasto sostanzialmente immutato in relazione al periodo post-riforma: v. Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199). 5.4. ― Nel caso di specie, a fronte della motivazione a ddotta dal Tribunale ed in precedenza trascritta, l’appellante ha sostenuto di aver provato i pagamenti effettuati, evidenziando non soltanto l’efficacia probatoria dell’estratto conto al 31 gennaio 2003, ultimo estratto disponibile a seguito della chiusura del rapporto, da cui risultava un saldo positivo di € 64,54, ma anche evidenziando di aver prodotto estratti conto che «non si fermavano al 31/12/1993, ma proseguivano ininterrottamente fino al 31/12/1999», con la precisazione che il conteggio richiesto riguardava il periodo dal 1/1/1992 al 31/12/1993 e dal 1/1/1998 al 31/12/1999», essendo stati prodotti anche gli estratti conto «per tutto il periodo intermedio dal 1/1/1994 al 31/12/1997, proprio per consentire al Giudice quel controllo che lo stesso ha ritenuto ingiustamente carente, relativamente a tutte le operazioni svolte fino al periodo finale del conteggio». È dunque palese che l’atto d’appello attaccava frontalmente la ratio decidendi posta a sostegno del rigetto della domanda, da parte del Tribunale, sia ribadendo l’efficacia probatoria dell’ultimo estratto conto, notando come non fosse comprensibile «quale potrebbero essere le “cause ulteriori e diverse rispetto al pagamento da parte della correntista» menzionate nella sentenza impugnata, sia evidenziando che ― secondo la sua prospettazione ― gli estratti F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 18437/2017 Numero sezionale 964/2022 conto prodotti coprivano l’intero periodo in relazione al quale la Numero di raccolta generale 15051/2022Data pubblicazione 11/05/2022 domanda di ripetizione di indebito era stata formulata. Sicché non può revocarsi in dubbio che la censura fosse astrattamente idonea ad incrinare il fondamento logico giuridico dell’affermazione svolta dal Tribunale, il quale aveva ignorato il complesso delle produzioni effettuate. 5. ― Il secondo mezzo invece è inammissibile in applicazione del principio che segue: «Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata» (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2007, n. 3840). 6. ― Il terzo mezzo è assorbito. 7. ― La sentenza è cassata e rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo ac
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