CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26121/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 497-bis e 477, 482 cod. peri.; Rilevato che il primo ed unico motivo dì ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, lamentando, in particolare, il mancato riconoscimento degli estremi di un falso grossolano, è manifestamente infondato, atteso che "in tema di falso documentale, la punibilità è esclusa per inidoneità dell'azione solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, "ictu oculi", riconoscibile da chiunque" (Sez. 5, Sentenza n. 27310 del 11/02/2019 Ud. (dep. 19/06/2019) Rv. 276639 - 01), Invero, nel caso di specie, la falsità dei documenti di cui aveva il possesso l'imputato non era riconoscibile da chiunque, tanto che gli operanti di P.G., al fine di avere contezza effettiva della falsità, procedevano a degli accertamenti specifici presso l'anagrafe comunale; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.MIl consi 'bere estensore [OSCURATO:PERSONA] ta [OSCURATO:PERSONA] orio Sta islao Scarlini i D [OSCURATO:PERSONA]-7:RIA Sezione VII Penale 13 1.116 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA] iL