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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10187/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deduce, con il primo motivo, l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., con il secondo motivo, il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, con il terzo motivo, la violazione della legga penale, a causa della mancata applicazione delle pene sostitutive in grado di appello, e, con il quarto motivo, il vizio di motivazione in ordine alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata infraquinquennale; Considerato che i primi due motivi sono manifestamente infondati, in quanto, a tacere della genericità della loro deduzione, la Corte di appello ha rilevato, con motivazione congrua, che il riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica, non consente di qualificare il reato accertato come particolarmente tenue; Rilevato che il terzo motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen., in quanto l'imputato non ha richiesto la sostituzione della pena detentiva nel giudizio di appello; Ritenuto che il quarto motivo è manifestamente infondato, in quanto, pur prescindendo dalla sua formulazione aspecifica, il suo accoglimento è precluso dal divieto espresso sancito dall'art. 69, quarto comma, cod. pen.; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 20 feb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deduce, con il primo motivo, l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., con il secondo motivo, il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, con il terzo motivo, la violazione della legga penale, a causa della mancata applicazione delle pene sostitutive in grado di appello, e, con il quarto motivo, il vizio di motivazione in ordine alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata infraquinquennale; Considerato che i primi due motivi sono manifestamente infondati, in quanto, a tacere della genericità della loro deduzione, la Corte di appello ha rilevato, con motivazione congrua, che il riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica, non consente di qualificare il reato accertato come particolarmente tenue; Rilevato che il terzo motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen., in quanto l'imputato non ha richiesto la sostituzione della pena detentiva nel giudizio di appello; Ritenuto che il quarto motivo è manifestamente infondato, in quanto, pur prescindendo dalla sua formulazione aspecifica, il suo accoglimento è precluso dal divieto espresso sancito dall'art. 69, quarto comma, cod. pen.; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 feb
Sentenza Cassazione n. 10187/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris