CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 39817/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva l'inammissibilità del ricorso sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insisteva per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Palermo confermava l'applicazione al ricorrente della massima misura cautelare in relazione al reato di partecipazione ad associazione mafiosa, e, segnatamente, alla famiglia di [OSCURATO:PERSONA] in Palermo. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva i seguenti motivi, ribaditi con memoria depositata il 23 settembre 2021: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa: la motivazione si fonderebbe su un quadro indiziario carente in quanto valorizzerebbe in modo illegittimo le frequentazioni del ricorrente e assegnerebbe una interpretazione distorta alle conversazioni intercettate (segnatamente, si deduceva che non sarebbero stati interpretati correttamente i contenuti delle conversazioni del 2 marzo 2019, dell'8 marzo 2019, del 14 dicembre 2019, del 22 febbraio 2020 e del 1 giugno 2020). 2.1.1. Il motivo è inammissibile in quanto si risolve nella richiesta di nuova valutazione delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). A ciò si aggiunge che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 17/02/2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516). La valutazione della progressione dichiarativa che emerge dalla intercettazione è infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque,la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rilevi una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una esiziale discordanza tra la prova raccolta e prova valutata. Nel caso in esame la motivazione offerta risulta, invece, persuasiva, logica e coerente con le prove raccolte, sicché si sottrae ad ogni censura in questa sede. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione di elementi indicativi dell'assenza di esigenze cautelari. La doglianza è inammissibile perché generica. Si ribadisce in materia quanto autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite ovvero che I' appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. un n. 8825 del 27/10/2016, Gaitelli, Rv. 268822). 2. Alla dichiarata inammissibilità dei ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione dei codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94 comma 1 ter disp. att. Cod. proc. pen. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il