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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 2023

Cassazione n. 21219/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura l'omessa notifica all'imputato della fissazione dell'udienza del 23 giugno 2023 è manifestamente infondato, tenuto conto che la citazione a giudizio in appello è stata notificata personalmente all'imputato la cui difesa, all'udienza, chiedeva termine per memorie, situazione che non impone una nuova notifica della data del rinvio all'imputato assente; rilevato che declinato in fatto risulta il secondo motivo con cui si tenta di assegnare un distinto significato alle risultanze processuali valutate dai Giudici di merito, specie là dove è stata posta in evidenza la valenza denigratoria delle frasi pronunciate alla presenza di più persone, che si richiede a questa Corte di diversamente apprezzare, operazione non consentita in sede di legittimità; rilevato che il terzo motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha complessivamente apprezzato il fatto di non scarsa offensività; ritenuto che manifestamente infondato risulta anche l'ultimo motivo con cui si censura la mancata sostituzione della pena detentiva, avendo la Corte territoriale rappresentato come fosse stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena; che, invero, lo stesso art. 545-bis cod. proc. pen. facoltizza la Corte di appello a sostituire la pena allorché non ritenga di concedere la sospensione condizionale della pena, non avendo il ricorrente rivolto istanza di sostituzione in sede di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura l'omessa notifica all'imputato della fissazione dell'udienza del 23 giugno 2023 è manifestamente infondato, tenuto conto che la citazione a giudizio in appello è stata notificata personalmente all'imputato la cui difesa, all'udienza, chiedeva termine per memorie, situazione che non impone una nuova notifica della data del rinvio all'imputato assente; rilevato che declinato in fatto risulta il secondo motivo con cui si tenta di assegnare un distinto significato alle risultanze processuali valutate dai Giudici di merito, specie là dove è stata posta in evidenza la valenza denigratoria delle frasi pronunciate alla presenza di più persone, che si richiede a questa Corte di diversamente apprezzare, operazione non consentita in sede di legittimità; rilevato che il terzo motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha complessivamente apprezzato il fatto di non scarsa offensività; ritenuto che manifestamente infondato risulta anche l'ultimo motivo con cui si censura la mancata sostituzione della pena detentiva, avendo la Corte territoriale rappresentato come fosse stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena; che, invero, lo stesso art. 545-bis cod. proc. pen. facoltizza la Corte di appello a sostituire la pena allorché non ritenga di concedere la sospensione condizionale della pena, non avendo il ricorrente rivolto istanza di sostituzione in sede di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 21219/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris