CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 maggio 2025
Cassazione n. 14318/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rizzo di posta elettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL];– ricorrente –controMINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e di-feso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con il seguente indirizzo di postaelettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL];– controricorrente –avverso il decreto del Tribunale di Palermo depositato il 19 dicembre 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3008/2024Numero sezionale 4779/2024Numero di raccolta generale 14318/2025Data pubblicazione 29/05/20251. Con decreto del 19 dicembre 2023, il Tribunale di Palermo ha rigettatola domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, dellaprotezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi uma-nitari proposta da T.E. , cittadino della Nigeria.Premesso che, a sostegno della domanda, il ricorrente aveva riferito diprovenire dal [OSCURATO:PERSONA] e dal villaggio di Mainok, nei pressi della città diKonduga, da cui si era allontanato a seguito di un attacco del gruppo terrori-stico denominato [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale erano rimaste uccise oferite numerose persone ed erano stati incendiati molti edifici, il Tribunale haritenuto inattendibili sia la provenienza indicata che la vicenda narrata, inquanto corredate da informazioni generiche e contraddittorie in ordine allazona di origine, all'appartenenza etnica ed alla religione del ricorrente, non-ché da una descrizione dell'attacco piuttosto vaga e contrastante con quellerisultanti dalle fonti d'informazione consultate. Ha quindi escluso la sussi-stenza dei presupposti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiatoe della protezione sussidiaria, ritenendo infondata anche la domanda di rico-noscimento della protezione speciale, poiché il ricorrente non aveva fornito laprova del suo radicamento economico-sociale in Italia, non avendo dimo-strato lo svolgimento attuale di un'attività lavorativa idonea ad assicurargli imezzi di sostentamento né l'instaurazione di rapporti familiari o sociali, maessendosi limitato a produrre un contratto di lavoro a tempo determinato ri-salente nel tempo, senza allegare una particolare situazione di vulnerabilitàpersonale. Ha aggiunto che nel mese di dicembre 2014 il ricorrente era statoarrestato e condannato con altri due connazionali per aver sequestrato ascopo di estorsione quattro cittadini pakistani, ed aveva scontato la pena finoal 24 giugno 2021.2. Avverso il predetto decreto l' T.E. ha proposto ricorso per cassa-zione, per tre motivi. Il Ministero dell'interno ha resistito mediante il depositodi un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione inNumero registro generale 3008/2024Numero sezionale 4779/2024Numero di raccolta generale 14318/2025Data pubblicazione 29/05/2025giudizio del Ministero, avvenuta il 12 agosto 2024, e quindi oltre il quarante-simo giorno dalla notificazione del ricorso per cassazione, effettuata il 19 gen-naio 2024, mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla par-tecipazione alla discussione orale.Premesso infatti che, nel procedimento in camera di consiglio dinanzi allaCorte di cassazione, il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsiin forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l'inti-mato si sia costituito ritualmente e tempestivamente (cfr. Cass., Sez. I, 25/10/2018, n. 27124), si osserva che l'atto depositato dalla difesa erariale, oltread essere successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 370, primocomma, cod. proc. civ. (nel testo, applicabile ratione temporis al presentegiudizio, modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), risulta privo dei re-quisiti di contenuto-forma prescritti dall'art. 366 cod. proc. civ., applicabilianche al controricorso, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 370cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. I, 29/01/2024, n. 2599; Cass., Sez. III, 9/02/2023, n. 4049).2. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazionee la falsa applicazione degli artt. 2 e 3, comma quinto, del d.lgs. 19 novembre2007, n. 251 dell'art. 8, comma quinto, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25,dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, dell'art. 8 delladirettiva 2004/83/CE, dell'art. 3 della CEDU e degli artt. 115 e 116 cod. proc.civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio,l'apparenza ed illogicità della motivazione, sostenendo che, nell'escludere lacredibilità delle sue dichiarazioni, il decreto impugnato non ha tenuto contodelle precisazioni da lui fornite in ordine al luogo di origine ed ha attribuitorilievo a circostanze non significative, quali l'ignoranza delle lingue locali ol'adesione alla religione cristiana, senza considerare che nell'esame delle do-mande di asilo la plausibilità delle dichiarazioni riveste un ruolo circoscritto econcorrente con gli altri criteri di valutazione, non riguardando la persona delrichiedente, ma l'individuazione degli elementi rilevanti, e presupponendouna cooperazione dell'autorità procedente. Aggiunge che il Tribunale haomesso di applicare i criteri di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 e diprocedere ad una valutazione complessiva degli elementi acquisiti, nonché diNumero registro generale 3008/2024Numero sezionale 4779/2024Numero di raccolta generale 14318/2025Data pubblicazione 29/05/2025chiedergli chiarimenti in ordine alle incongruenze rilevate e di tenere contodella sua condizione di analfabeta e delle informazioni desumibili dalle fontiinterne ed internazionali, da cui emergeva che nella sua regione di origineesisteva una situazione di violenza diffusa e generalizzata, a causa di un con-flitto armato in corso, che metteva a rischio anche l'incolumità della popola-zione civile. Premesso che l'esame di tali elementi avrebbe dovuto indurre ilTribunale a riconoscere la credibilità delle sue dichiarazioni o quanto meno aconcedergli il beneficio del dubbio, afferma che le diverse conclusioni cui èpervenuto il decreto impugnato costituiscono il risultato di un approccio for-malistico, che ha condotto ad una motivazione illogica e meramente appa-rente.2.1. Il motivo è infondato.In tema di protezione internazionale, questa Corte ha infatti affermatoripetutamente che il controllo di credibilità cui devono essere sottoposte, aisensi dell'art. 3, comma quinto, del d.lgs. n. 251 del 2007, le dichiarazionirese dallo straniero, se non suffragate da prove, deve avere ad oggetto daun lato la coerenza interna ed esterna delle stesse, ovverosia la congruenzaintrinseca del racconto e la sua concordanza con le informazioni generali especifiche di cui si dispone, dall'altro la plausibilità della vicenda narrata, chedeve risultare attendibile e convincente sul piano razionale, non comportandotale verifica un aggravamento della posizione del richiedente, il quale benefi-cia anzi di una attenuazione dell'onere della prova, ricollegabile al dovere delgiudice di acquisire d'ufficio il necessario materiale probatorio ed al potere diritenere provate circostanze che non lo sono affatto, ferma restando, per l'ap-punto, la necessità che i fatti narrati superino il vaglio di logicità (cfr. Cass.,Sez. I, 7/08/2019, n. 21142; Cass., Sez. VI, 31/07/2019, n. 20580).Tale controllo nella specie risulta correttamente effettuato, avendo il Tri-bunale esaminato approfonditamente le dichiarazioni rese dal ricorrente inordine al suo luogo di provenienza, alla sua appartenenza etnica ed alla suafede religiosa, nonché alle ragioni che lo avevano indotto ad espatriare, po-nendone in risalto sia le lacune e le contraddizioni interne che la discordanzadalle informazioni desumibili da fonti internazionali, ed essendo in tal modopervenuto ad un giudizio complessivo di inattendibilità, conformemente allaNumero registro generale 3008/2024Numero sezionale 4779/2024Numero di raccolta generale 14318/2025Data pubblicazione 29/05/2025valutazione espressa dalla Commissione territoriale all'esito del controllosvoltosi in sede amministrativa.Tale apprezzamento, sindacabile in sede di legittimità esclusivamente aisensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., per omesso esame diun fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero ai sensi dell'art. 132,secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., per inesistenza materiale, mera appa-renza, perplessità o grave contraddittorietà della motivazione (cfr. Cass., Sez.I, 2/07/2020, n. 13578; 11/03/2020, n. 6897; Cass., Sez. III, 19/06/2020,n. 11925), non risulta validamente censurato dal ricorrente, il quale si limitaa lamentare la mancata applicazione dei criteri di cui all'art. 3 del d.lgs. n.251 del 2007 e l'inadempimento del dovere di cooperazione istruttoria previ-sto dall'art. 8, comma terzo, del d.lgs. n. 25 del 2008, insistendo sulla portatamarginale delle incongruenze rilevate e sull'applicabilità del principio di cui alcomma quinto del medesimo art. 3, senza considerare che il dovere di prov-vedere ad approfondimenti ufficiosi e di considerare veritieri gli elementi o gliaspetti delle dichiarazioni rese dal richiedente che non siano suffragati daprove presuppone proprio che, in base ai riscontri effettuati, lo stesso richie-dente possa considerarsi nel complesso attendibile, avendo compiuto ogniragionevole sforzo per circostanziare la domanda ed avendo reso dichiarazionicoerenti e plausibili, nonché concordanti con le informazioni generali e speci-fiche di cui di dispone. In tal modo, il ricorrente dimostra di voler sollecitare,3 e 5 cod. proc. civ., una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questaCorte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della contro-versia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argomenta-zioni svolte nel provvedimento impugnato, nonché la coerenza logico-formaledelle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili con ilricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5 cit. da parte dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n.27415; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547).3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa ap-Numero registro generale 3008/2024Numero sezionale 4779/2024Numero di raccolta generale 14318/2025Data pubblicazione 29/05/2025plicazione dell'art. 14, lett. b) e c), del d.lgs. n. 251 del 2007, dell'art. 8,comma terzo, del d.lgs. n. 25 del 2008, degli artt. 3 e 8 della CEDU, degliartt. 10, comma terzo e 32 Cost. e degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc.civ., nonché l'omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, l'ap-parenza e l'illogicità della motivazione, censurando il decreto impugnato nellaparte in cui, sulla base del giudizio d'inattendibilità delle dichiarazioni da luirese, ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria,senza provvedere all'acquisizione d'informazioni in ordine all'attuale situa-zione politica, sociale ed economica del suo Paese di origine.3.1. Il motivo è fondato.In tema di protezione internazionale, il principio secondo cui il giudiziod'inattendibilità delle dichiarazioni rese dallo straniero esclude la necessità diun approfondimento istruttorio officioso è applicabile esclusivamente ai finidel riscontro dei presupposti prescritti per il riconoscimento dello status dirifugiato o della protezione sussidiaria nelle ipotesi di cui all'art. 14, lett. a) eb), del d.lgs. n. 251 del 2007, mentre non può essere invocato in relazioneall'ipotesi di cui alla lett. c) del medesimo art. 14, giacché la valutazione dasvolgere ai fini dell'accertamento di quest'ultima fattispecie è incentrata sulloaccertamento officioso della situazione generale esistente nell'area di prove-nienza del cittadino straniero (cfr. Cass., Sez. I, 22/09/2020, n. 19725; 28/07/2020, n. 16122; 29/05/2020, n. 10286).Non può pertanto condividersi il decreto impugnato, nella parte in cui,sulla base del mero giudizio d'inattendibilità espresso in ordine alla vicendapersonale riferita dal ricorrente, e senza procedere all'acquisizione d'informa-zioni relativamente alla situazione in atto nel suo Paese di origine, ha ritenutoinfondato il timore, prospettato dal ricorrente, di rimanere esposto, in caso dirimpatrio, non solo ad atti persecutori o a una condanna a morte o all'esecu-zione della pena di morte, alla tortura o a un'altra forma di pena o trattamentoinumano o degradante, ma anche ad una minaccia grave e individuale allavita o alla persona, per effetto di una situazione di volenza indiscriminataderivante da un conflitto armato. Nessun rilievo possono assumere, in con-trario, né i dubbi sollevati dal Tribunale in ordine all'effettiva provenienza delricorrente dall'area indicata come sua regione di origine, né la rilevata gene-Numero registro generale 3008/2024Numero sezionale 4779/2024Numero di raccolta generale 14318/2025Data pubblicazione 29/05/2025ricità delle dichiarazioni da lui rese in ordine all'attacco terroristico verificatosinel suo villaggio, essendo stato omesso qualsiasi accertamento specifico inordine alla sua nazionalità e al suo luogo di origine, e non richiedendosi, aifini della configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 14, lett. c), cit., il personalecoinvolgimento del richiedente nel conflitto armato, ma soltanto la sua espo-sizione ai rischi connessi alla situazione di violenza indiscriminata da essoderivante, in ragione dell'intensità e della diffusione degli scontri, nonché delfatto di risiedere nell'area interessata dal conflitto.4. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa appli-cazione dell'art. 32, comma terzo, del d.lgs. n. 25 del 2008, dell'art. 19,commi primo e 1.1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dell'art. 6, par. 4, delladirettiva 2008/115/CE, dell'art. 11 della legge 25 ottobre 1977, n. 881, degliartt. 10, comma terzo, e 32 Cost. e degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc.civ., nonché il difetto e l'illogicità della motivazione, censurando il decretoimpugnato nella parte in cui ha rigettato la domanda di riconoscimento dellaprotezione speciale, senza valutare la sua condizione di vulnerabilità sogget-tiva. Sostiene che in proposito il Tribunale si è limitato a rilevare il mancatoradicamento di esso ricorrente sul territorio nazionale, trascurando le gravi esistematiche violazioni dei diritti umani in atto nella sua regione di origine, edomettendo di procedere ad una comparazione tra la sua attuale situazione equella in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio, nonché a una valutazionedelle violenze da lui subìte nel corso del suo soggiorno in Libia. Aggiunge che,nel ritenere non provato il suo radicamento in Italia, a causa dell'indisponibi-lità di un reddito idoneo ad assicurargli il sostentamento, il decreto impugnatonon ha considerato che la consistenza della retribuzione dev'essere apprez-zata tenendo conto del suo graduale incremento nel tempo.4.1. Il motivo è infondato.Ai fini del rigetto della domanda di riconoscimento della protezione spe-ciale, il Tribunale non si è infatti limitato ad accertare il livello d'integrazioneeconomico-sociale raggiunto dal richiedente in Italia, ma ha proceduto anchealla verifica di eventuali condizioni di vulnerabilità personale, escludendone lasussistenza, in considerazione dell'età del ricorrente e dell'assenza di gravicondizioni psicofisiche, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla saluteNumero registro generale 3008/2024Numero sezionale 4779/2024Numero di raccolta generale 14318/2025Data pubblicazione 29/05/2025in caso di rimpatrio, o di fragilità connesse ad eventuali passate esperienzetraumatiche.Nel censurare tale apprezzamento, il ricorrente non insiste sul propriostato di salute, lamentando invece l'omessa valutazione della situazione digrave e sistematica violazione dei diritti umani in atto nel suo Paese di origine,senza tuttavia fornire alcuna precisazione né in ordine alle ragioni che com-porterebbero la sua personale esposizione a tali violazioni, né in ordine allafase ed all'atto del giudizio di merito in cui tali ragioni sarebbero state alle-gate, con la conseguenza che la censura risulta, sotto tale profilo, priva dispecificità. E' stato infatti precisato che, ai fini della comparazione fra la con-dizione di vulnerabilità che si determinerebbe in caso di rimpatrio del richie-dente ed il livello d'integrazione dallo stesso raggiunto nel Paese di acco-glienza, pur potendo rilevare anche una situazione di violazione dei dirittiumani o di conflitto di portata inferiore a quella richiesta per il riconoscimentodello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, non è sufficiente l'alle-gazione di una situazione di generica pericolosità del Paese di origine, ma ènecessaria la prospettazione di una proiezione individualizzata della stessa,tale da consentire al giudice di merito di procedere ad una concreta compa-razione dei due contesti di vita, prendendosi altrimenti in considerazione nongià la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suoPaese di origine, in termini del tutto generali ed astratti (cfr. Cass., Sez. I,4/08/2021, n. 22274; 4/09/2020, n. 18443; 3/04/2019, n. 9304).Parimenti generica risulta la denuncia di omessa valutazione delle vio-lenze che il ricorrente sostiene di aver subìto nel corso del suo soggiorno inLibia, le quali, indipendentemente dalla mancata indicazione della fase e delloavrebbero potuto giustificare il riconoscimento della protezione, in quantofossero state precisate la natura e l'entità degli effetti traumatici e la loroincidenza sull'attuale condizione del ricorrente: come più volte ribadito daquesta Corte, infatti, la misura di cui agli artt. 5, comma sesto, e 19, comma1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998 non può essere accordata per il solo fatto cheil richiedente abbia subìto violenze o maltrattamenti in un paese di transito,occorrendo che tali vessazioni, per la loro gravità o per la durevolezza deiNumero registro generale 3008/2024Numero sezionale 4779/2024Numero di raccolta generale 14318/2025Data pubblicazione 29/05/2025relativi effetti, abbiano determinato una condizione di vulnerabilità personale,il cui rapporto eziologico con le vicende attraversate in quel paese dev'esserespecificamente allegato e provato dal richiedente (cfr. Cass., Sez. I, 16/12/2020, n. 28781; 6/12/2018, n. 31676; Cass., Sez. VI, 6/02/2018, n. 2861).Quanto infine alla valutazione del livello d'integrazione economico-socialeraggiunto in Italia, le doglianze formulate dal ricorrente, in quanto imperniatesull'omessa considerazione delle possibilità d'incremento del suo reddito, nonprovato il predetto radicamento, non ha fatto alcun cenno all'idoneità dellaretribuzione percepita dal ricorrente a garantirgli un'esistenza libera e digni-tosa, ma si è limitato a dare atto dell'epoca risalente del contratto di lavoro atempo indeterminato prodotto in giudizio e della mancata dimostrazione dellolegami familiari e sociali in Italia.5. Il decreto impugnato va pertanto cassato, nei limiti segnati dall'acco-glimento del secondo motivo d'impugnazione, con il conseguente rinvio dellacausa al Tribunale di Palermo, che provvederà, in diversa composizione, an-che al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Mrigetta il primo ed il terzo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo, cassail decreto impugnato, in relazione al motivo accolto, e rinvia al Tribunale diPalermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.In caso di diffusione omettere le generalitàCosì deciso in Roma il 19/12/2024La Presidente