CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2016
Cassazione n. 24886/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di GenovaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato lapronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di minacciaaggravata.2. Avverso la richiamata sentenza propone ricorso per cassazione il Lentini,affidandosi a due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limitistrettamente necessari per la decisione.2.1. Con il primo, deduce erronea applicazione della legge penale conriferimento all’art. 131-bis cod. pen., esclusa in ragione della non occasionalitàdella condotta a fronte di precedenti penali risalenti nel tempo, e dellecaratteristiche della minaccia, atteso che aveva interrotto subito la sua condottadopo essere stato bloccato grazie allo spray al peperoncino, era uscito dal localee non vi aveva più fatto ingresso nei giorni successivi.2.2. Mediante il secondo motivo assume erronea applicazione della leggepenale con riguardo all’art. 545-bis cod. proc. pen. rispetto alla richiesta di penasostitutiva poiché, a differenza di quanto assunto dalla decisione di primo grado,non è l’imputato a doversi attivare in tale direzione, bensì il giudice.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo è manifestamente infondato.Dirimente, al riguardo, come ha osservato correttamente la Corteterritoriale, è la non occasionalità della condotta, in ragione dei precedentispecifici dell’imputato disvelanti l’abitualità del comportamento dello stesso (cfr.Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591).Ad abundantiam la decisione censurata ha inoltre ritenuto, in modo congruo,che la relativa richiesta del ricorrente non può essere accolta a causa dellecaratteristiche della minaccia, realizzata brandendo uno sgabello di metallo conl’intento di lanciarlo contro la vittima, che aveva percepito tale azione comedotata di una peculiare forza intimidatrice, anche per la nota propensionedell’imputato all’uso della violenza, in ragione, peraltro, delle precedenti minaccenei confronti della stessa persona offesa e della moglie.A quest’ultimo riguardo, giova infatti rammentare che, sempre in conformitàall’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, ai fini della configurabilitàdella causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, previstadall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazionecomplessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tengaconto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità dellacondotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno odel pericolo (tra le altre, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).2.Il secondo motivo non può trovare accoglimento, poiché il ricorrente conl’atto di gravame si è limitato a porsi in termini meramente contestativi – cosìcome ha fatto, del resto, con il ricorso per cassazione – rispetto alla decisione delgiudice di primo grado di non concedere la pena sostitutiva in considerazionedella mancata richiesta della stessa da parte di esso imputato, assumendo chel’onere di attivarsi in tale direzione competa all’autorità giudiziaria.Sennonché, come ha ormai più volte affermato questa Corte, è in realtàl’imputato a dover richiedere il subprocedimento di conversione della penadetentiva contemplata dall’art. 545-bis cod. proc. pen. (cfr., tra le altre, Sez. 2,n. 4772 del 05/10/2023, dep. 2024, A., Rv. 285996 – 02). E, invero, il difensoreche, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura deldispositivo, abbia omesso di sollecitare l'esercizio, da parte del giudice, dei poteridi sostituzione delle pene detentive di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen., nonpuò, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avvisoprevisto dal comma 1 di tale disposizione (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D.,Rv. 285412 – 02).3. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]