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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 46301/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 16/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 100-24545/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché i motivi spesi in tema di corretta identificazione della data di perfezionamento della condotta appropriativa punibile sollecitano una inammissibile diversa valutazione delle prove assunte nel giudizio di merito.

1.1. Quanto a individuazione della data di consumazione del reato istantaneo di appropriazione indebita, la Corte di merito, con argomentazioni che non si discostano dal solco tracciato della consolidata ermeneusi resa in sede di legittimità (Sez. 2, n. 50396, del 6/12/2019, n.m.; Sez. 6, n. 8303, del 23/1/2019, n.m.; Sez. 2, n. 46744, del 19/9/2018, Rv. 274650; Sez. 2, n. 38291, del 6/7/2018; Sez. 2, n. 33342/2018; Sez. 2, n. 24453/2018; Sez. 2, n. 10993/2018; Sez. 2, n. 40870, del 20/6/2017, Rv. 271199; Sez. 2, n. 25282, del 31/5/2016, Rv. 267077; Sez. 5, n. 1670, del 8/7/2014, Rv. 261731; Sez. 2, n. 29451, del 17/5/2013, Rv. 257232), ha individuato nella data del 13.6.2013, in cui si rese manifesta la definitiva volontà dell'imputato di non restituire la somma dovuta, quella di consumazione del reato.

Giacché fino ad allora erano in corso trattative, richieste, sollecitazioni, cui corrispondevano tentativi di mediazione sul computo della provvista da restituire.

Dunque, in quella data l'agente ha manifestato in forma inequivocabile la volontà di possedere le somme come proprie, così realizzando quella interversione nel possesso che costituisce elemento perfezionativo del reato di appropriazione indebita.

Se è vero infatti che quello previsto e punito dall'art. 646 cod. pen., è reato istantaneo (Sez. 2, n. 709 del 16/3/1971), che si realizza con la prima condotta appropriativa, tale momento non può che individuarsi in quello in cui il ricorrente, consapevolmente negando in via definitiva ed a seguito del fallimento delle mediazioni, la restituzione delle somme che ancora deteneva, si è comportato uti dominus rispetto alle res.

Nel caso di specie, dunque, tale momento va individuato - alla stregua dell'accertamento in punto di fatto compiuto dai giudici di merito, per come emerge dalla lettura dell'impugnata sentenza - nella data indicata in querela.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] i Agostinacchio (4 - (-2-Lo DEPO T :

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 16/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 100-24545/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché i motivi spesi in tema di corretta identificazione della data di perfezionamento della condotta appropriativa punibile sollecitano una inammissibile diversa valutazione delle prove assunte nel giudizio di merito. 1.1. Quanto a individuazione della data di consumazione del reato istantaneo di appropriazione indebita, la Corte di merito, con argomentazioni che non si discostano dal solco tracciato della consolidata ermeneusi resa in sede di legittimità (Sez. 2, n. 50396, del 6/12/2019, n.m.; Sez. 6, n. 8303, del 23/1/2019, n.m.; Sez. 2, n. 46744, del 19/9/2018, Rv. 274650; Sez. 2, n. 38291, del 6/7/2018; Sez. 2, n. 33342/2018; Sez. 2, n. 24453/2018; Sez. 2, n. 10993/2018; Sez. 2, n. 40870, del 20/6/2017, Rv. 271199; Sez. 2, n. 25282, del 31/5/2016, Rv. 267077; Sez. 5, n. 1670, del 8/7/2014, Rv. 261731; Sez. 2, n. 29451, del 17/5/2013, Rv. 257232), ha individuato nella data del 13.6.2013, in cui si rese manifesta la definitiva volontà dell'imputato di non restituire la somma dovuta, quella di consumazione del reato. Giacché fino ad allora erano in corso trattative, richieste, sollecitazioni, cui corrispondevano tentativi di mediazione sul computo della provvista da restituire. Dunque, in quella data l'agente ha manifestato in forma inequivocabile la volontà di possedere le somme come proprie, così realizzando quella interversione nel possesso che costituisce elemento perfezionativo del reato di appropriazione indebita. Se è vero infatti che quello previsto e punito dall'art. 646 cod. pen., è reato istantaneo (Sez. 2, n. 709 del 16/3/1971), che si realizza con la prima condotta appropriativa, tale momento non può che individuarsi in quello in cui il ricorrente, consapevolmente negando in via definitiva ed a seguito del fallimento delle mediazioni, la restituzione delle somme che ancora deteneva, si è comportato uti dominus rispetto alle res. Nel caso di specie, dunque, tale momento va individuato - alla stregua dell'accertamento in punto di fatto compiuto dai giudici di merito, per come emerge dalla lettura dell'impugnata sentenza - nella data indicata in querela. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] i Agostinacchio (4 - (-2-Lo DEPO T :