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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03233/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03LEK33) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Genova, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 riferito alla detenzione di un consistente quantitativo di hashish, mentre ha, invece, ravvisato l'ipotesi del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5, st. d.P.R.) riguardo alla detenzione di pochi grammi di eroina, rideterminando la pena inflittagli dal primo giudice nella misura di un anno e sei mesi di reclusione ed € 4.200,00 di multa Il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del fatto di lieve entità riferito alla detenzione di tutte le sostanze stupefacenti cadute in sequestro e vizi di motivazione riguardo alla ribadita pericolosità sociale, costituente giustificazione della disposta espulsione ex art. 86 d.P.R. cit.

Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi aspecifici, in quanto meramente reiterativi di censure attinenti a profili già formulati dinanzi alla Corte di merito (motivi di ricorso sovrapponibili per contenuto ai quattro motivi di appello), da questa debitamente considerati e in maniera argomentata disattesi (sulla genericità della doglianza per reiterazione v. ex pluribus Cass. Sez. 5, sent. 28011/13; Sez. 6 sent. n. 22445/ 09; Sez. 5, sent. n. 11933/05 Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 4, sent. 15497/02; Sez. 5, sent. n. 2896/99).

Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 novembre 2021 DEPO Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03LEK33) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Genova, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 riferito alla detenzione di un consistente quantitativo di hashish, mentre ha, invece, ravvisato l'ipotesi del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5, st. d.P.R.) riguardo alla detenzione di pochi grammi di eroina, rideterminando la pena inflittagli dal primo giudice nella misura di un anno e sei mesi di reclusione ed € 4.200,00 di multa Il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del fatto di lieve entità riferito alla detenzione di tutte le sostanze stupefacenti cadute in sequestro e vizi di motivazione riguardo alla ribadita pericolosità sociale, costituente giustificazione della disposta espulsione ex art. 86 d.P.R. cit. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi aspecifici, in quanto meramente reiterativi di censure attinenti a profili già formulati dinanzi alla Corte di merito (motivi di ricorso sovrapponibili per contenuto ai quattro motivi di appello), da questa debitamente considerati e in maniera argomentata disattesi (sulla genericità della doglianza per reiterazione v. ex pluribus Cass. Sez. 5, sent. 28011/13; Sez. 6 sent. n. 22445/ 09; Sez. 5, sent. n. 11933/05 Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 4, sent. 15497/02; Sez. 5, sent. n. 2896/99). Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 novembre 2021 DEPO Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA]
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