CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 16326/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6718-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, pec: [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio del secondo, in [OSCURATO:PERSONA] 88, pec: ncassinelli©pec.it camilloungaritrasatti©ordoineavvocatiroma.org - con troricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1153/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 03/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: 1.0ronzo Scorrano, titolare della ditta individuale Scorranoffset, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Lecce la [OSCURATO:PERSONA] SpA lamentando che la stessa aveva segnalato la propria ditta alla [OSCURATO:PERSONA] della Banca d'Italia e che ciò gli aveva impedito di accedere a nuovi finanziamenti. Assunse che mancava il presupposto dell'insolvenza e che la segnalazione era avvenuta per un importo superiore a quello in contestazione. Precisò altresì di aver agito vittoriosamente ex art. 700 c.p.c. perché fosse ordinata la cancellazione della segnalazione e che egli aveva titolo ad agire per il risarcimento dei danni. 2.11 Tribunale di Lecce, pur rilevando che la segnalazione era avvenuta per un importo superiore al dovuto, ritenne che l'attore non avesse dato prova del danno subìto e rigettò la domanda. 3. La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza del 3/12/2020, ha rigettato l'appello ritenendo che, pur essendo stata la segnalazione effettuata per un importo maggiore al dovuto, in ogni caso non vi era prova del danno, dovendo il medesimo essere sempre provato e non potendo ritenersi in re ipsa. In mancanza di elementi di prova il giudice ha ritenuto di non poter procedere neppure alla liquidazione in via equitativa. 4. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, ancorchè rubricati come tre. Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] SpA, in qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] SpA, incorporante la [OSCURATO:PERSONA] SpA, con controricorso. 3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo, pur articolato in due censure, il ricorrente lamenta l'assenza di motivazione in ordine all'illegittimità della segnalazione in sofferenza alla [OSCURATO:PERSONA] e la violazione dell'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. con riguardo alla Legge Fallimentare e al [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente assume che la sentenza impugnata non avrebbe motivato sulle ragioni per le quali la segnalazione, pur effettuata per un importo superiore al dovuto, fosse da ritenere legittima. Ciò tanto più considerando l'assenza di una situazione di insolvenza e la presenza della sola manifestazione di volontà di non adempimento, in violazione della Legge Fallimentare e del [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Le censure sono inammissibili perché non attingono la ratio decidendi dell'impugnata sentenza la quale ha rigettato la domanda risarcitoria in ragione della mancata prova del danno subìto in conseguenza della segnalazione, non potendosi ritenere operante in materia il danno in re ipsa. Tale ratio decidendi di per sé è idonea a sorreggere l'impugnata sentenza, sicchè le prime due censure - che non attingono tale ratio - la prima relativa al preteso vizio di motivazione apparente e la seconda afferente ad una generica ed aspecifica violazione della legge fallimentare e del testo unico bancario, sono prive di decisività. 2. Con il secondo motivo -violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056 e 1226 c.c. - il ricorrente assume che la sentenza andrebbe cassata nella parte in cui ha richiesto la prova del danno che avrebbe dovuto considerarsi in re ipsa. 2.1 II motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c. in quanto la sentenza, escludendo che la prova del danno potesse intendersi "in re ipsa" ha dato continuità al consolidato indirizzo di questa Corte secondo il quale la segnalazione alla centrale rischi deve aver prodotto un danno risarcibile di cui il segnalato deve dare prova, anche qualora lo stesso consista in una maggiore difficoltà di accesso al credito che possa aver comportato la perdita di nuove opportunità di lucro (Cass., n. 20885 del 5/8/2019; Cass., 6, n. 7594 del 28/3/2018, Cass., n. 31537 del 2018, Cass., n. 207 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 3. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il (1 versamento, da parte del ricorrente, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. I. ck (gkfu__ 'i (\d«m,pfyy( )>,; LitP.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e condanna il ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione che epkv Ov.R4-ì,,t4,tt 4 9N_..0\j,\L Cbn. -1-7)1,k, liquida in C 3000 oltre C 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3 della Corte di cassazione, in data 12 aprile [OSCURATO:PERSONA] nte