CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08538/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli - parzialmente riformando l'anteriore decisione del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], adottata sull'istanza di ristoro del pregiudizio derivante dalle condizioni inumane e degradanti della detenzione che era stata avanzata, ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., da [OSCURATO:PERSONA], nelle more scarcerato per fine pena - accordava, in relazione, l'indennizzo pecuniario nella più ampia misura complessiva di 8.968 euro. Il pregiudizio allegato dal richiedente, in relazione all'istituto penitenziario di [OSCURATO:PERSONA], e giudizialmente riscontrato, era quello derivante dal prolungato carente approvvigionamento di acqua corrente, dipendente dal mancato allaccio dell'istituto medesimo alla rete idrica comunale, nonché dalla complessiva oggettiva inadeguatezza delle soluzioni approntate dall'Amministrazione in via alternativa (installazione di serbatoi con impianto di potabilizzazione, fornitura di bottiglie di acqua minerale). 2. Avverso l'ordinanza in esame il Ministero della Giustizia, assistito dall'Avvocatura dello Stato, propone ricorso per cassazione. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, contestando l'esistenza delle denunciate carenze nell'erogazione dell'acqua presso il citato istituto di pena. La fornitura di acqua sarebbe stata, infatti, sempre garantita mediante i meccanismi sostitutivi di cui lo stesso giudice a quo aveva fatto menzione, e l'Amministrazione avrebbe sempre posto la massima cura, anche attraverso la costante manutenzione degli impianti, nel garantire la continuità di erogazione e il rispetto dei parametri di potabilità. Guasti e criticità avrebbero rivestito carattere occasionale, e la qualità dell'acqua sarebbe stata verificata dall'Autorità sanitaria territoriale. Sarebbe dunque da escludere l'esistenza di condizioni detentive non conformi allo standard, anche alla luce degli emergenti fattori compensativi (metratura delle celle superiore ai tre MQ, idoneità dei servizi igienici interni ad esse, adeguatezza del sistema di riscaldamento). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Esso, al di là della formale intestazione del motivo unico, si risolve in censure di tipo motivazionale, non consentite in questa sede. 2 9P Nel procedimento susseguente a reclamo giurisdizionale proposto a norma degli artt. 35-bis e 35-ter Ord. pen., il sindacato di legittimità è infatti circoscritto ai profili di violazione di legge (tra le molte, Sez. 1, n. 5697 del 12/12/2014, dep. 2015, Ministero della giustizia, Rv. 262356-01), comprendenti solo l'inesistenza, o la mera apparenza, della motivazione, che è situazione che palesemente non ricorre nella specie. Il Tribunale di sorveglianza ha dato puntuale conto degli elementi di fatto, che non è possibile ridiscutere in questa sede, da cui sono state desunte le gravi e protratte carenze nell'offerta di un servizio ritenuto giustamente essenziale sotto il profilo della dignità della detenzione, quale la fornitura di acqua corrente, non compensate dagli sforzi e dalla soggettiva buona volontà manifestata dall'Amministrazione. Né appare seriamente contestabile l'assorbente lesività della violazione, pur nel quadro di una valutazione d'insieme delle condizioni detentive (in senso conforme, Sez. 1, n. 4039 del 22/10/2021, dep. 2022, Boccolato). P.Q.M. Dichiara