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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 14179/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui, il 18.6.2019, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. e, ricondotto il fatto di ricettazione nella ipotesi contemplata nel capoverso dello stesso art. 648 cod. pen., ritenuta altresì la attenuante prevalente rispetto alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di mesi 8 di reclusione ed Euro 240 di multa oltre al pagamento delle spese processuali disponendo altresì per le pene accessorie conseguenti;

2. ricorre per cassazione il difensore del Paolella lamentando: 2.1 inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancata assunzione di una prova decisiva: rileva infatti che la Corte di Appello ha confermato quella di primo grado senza aver disposto una consulenza volta a verificare la effettiva natura e idoneità ingannatoria della merce sequestrata al Paolella e di cui il teste di PG escusso aveva dichiarato esser stato immediatamente in grado di apprezzarne la contraffazione; insiste, quindi, sulla irrilevanza del falso "grossolano"; 2.2 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: rileva che la sentenza va censurata per aver negato le attenuanti generiche a fronte della ammissione dell'addebito da parte del ricorrente il quale aveva aggiunto di essersi in tal senso determinato per ragioni di necessità.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Quanto al primo motivo, infatti, la Corte ha considerato che l'imputato aveva ammesso la detenzione di merce contraffatta avendo correttamente applicato il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto integra comunque il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che la norma predetta tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (cfr., Cass. Pen., 5, 11.12.2013 n. 5.260, Faje; Cass. Pen., 2, 4.5.2012 n. 20.944, P.G. in proc.

Diasse; Cass. Pen., 2, 27.4.2012 n. 28.423, Fabbri; Cass. Pen., 5, 26.4.2012 n. 21.049, Fabbri). 3.2 II secondo motivo è del tutto generico perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata in cui la Corte ha negato le attenuanti generiche in considerazione sia dei precedenti penali specifici sia, anche, ritenendo sostanzialmente irrilevante la "confessione" intervenuta quando il fatto era già compiutamente emerso all'esito della perquisizione eseguita dal personale di PG.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] lfredo Mantovano rv91 gx.ALL4,-,r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui, il 18.6.2019, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. e, ricondotto il fatto di ricettazione nella ipotesi contemplata nel capoverso dello stesso art. 648 cod. pen., ritenuta altresì la attenuante prevalente rispetto alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di mesi 8 di reclusione ed Euro 240 di multa oltre al pagamento delle spese processuali disponendo altresì per le pene accessorie conseguenti; 2. ricorre per cassazione il difensore del Paolella lamentando: 2.1 inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancata assunzione di una prova decisiva: rileva infatti che la Corte di Appello ha confermato quella di primo grado senza aver disposto una consulenza volta a verificare la effettiva natura e idoneità ingannatoria della merce sequestrata al Paolella e di cui il teste di PG escusso aveva dichiarato esser stato immediatamente in grado di apprezzarne la contraffazione; insiste, quindi, sulla irrilevanza del falso "grossolano"; 2.2 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: rileva che la sentenza va censurata per aver negato le attenuanti generiche a fronte della ammissione dell'addebito da parte del ricorrente il quale aveva aggiunto di essersi in tal senso determinato per ragioni di necessità. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Quanto al primo motivo, infatti, la Corte ha considerato che l'imputato aveva ammesso la detenzione di merce contraffatta avendo correttamente applicato il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto integra comunque il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che la norma predetta tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (cfr., Cass. Pen., 5, 11.12.2013 n. 5.260, Faje; Cass. Pen., 2, 4.5.2012 n. 20.944, P.G. in proc. Diasse; Cass. Pen., 2, 27.4.2012 n. 28.423, Fabbri; Cass. Pen., 5, 26.4.2012 n. 21.049, Fabbri). 3.2 II secondo motivo è del tutto generico perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata in cui la Corte ha negato le attenuanti generiche in considerazione sia dei precedenti penali specifici sia, anche, ritenendo sostanzialmente irrilevante la "confessione" intervenuta quando il fatto era già compiutamente emerso all'esito della perquisizione eseguita dal personale di PG. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] lfredo Mantovano rv91 gx.ALL4,-,r
Sentenza Cassazione n. 14179/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris